IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce, a decorrere dall'anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall'Albania la facolta' di ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997; Visto, in particolare, il secondo periodo della citata disposizione, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Decreta: Art. 1. 1. Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati dall'Albania entro il 31 dicembre 1997: a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro la data del 31 dicembre 1997; b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a); c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a); d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera c). 2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS, produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.