L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973   e   le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto  1982, n. 576 e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
  Vista  l'istanza  del  26 marzo  2007, modificata in data 13 luglio
2007,  con  la quale InChiaro Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma,
via  Abruzzi  n.  25,  ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare
l'attivita' assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi
di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6. Corpi di veicoli
marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate (compresi merci,
bagagli  e  ogni  altro  bene),  8. Incendio ed elementi naturali, 9.
Altri   danni   ai   beni,  10.  Responsabilita'  civile  autoveicoli
terrestri,  12.  Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e
fluviali,  13.  Responsabilita'  civile  generale,  14.  Credito, 15.
Cauzione,  16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale,
18.  Assistenza  di  cui  all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi  documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo in data 13
settembre 2007;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati  da InChiaro Assicurazioni s.p.a. soddisfano le condizioni
di   accesso   indicate  negli  articoli 12,  14  e  15  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175 e che le norme statutarie della
societa'   sono   conformi   alla   vigente  disciplina  del  settore
assicurativo;
  Vista  la  delibera  con  la  quale  il Consiglio dell'ISVAP, nella
seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine
all'accoglimento della citata istanza;
                              Dispone:
  InChiaro Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 25,
e'  autorizzata  ad  esercitare  l'attivita' assicurativa nei rami 1.
Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari),  6.  Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7.
Merci  trasportate  (compresi  merci,  bagagli e ogni altro bene), 8.
Incendio   ed   elementi  naturali,  9.  Altri  danni  ai  beni,  10.
Responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri,  12. Responsabilita'
civile  veicoli  marittimi,  lacustri e fluviali, 13. Responsabilita'
civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di
vario  genere,  17.  Tutela legale, 18. Assistenza di cui all'art. 2,
comma 3  del  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209 e ne e'
approvato  lo  statuto  ai  sensi  dell'art.  11, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita'.
    Roma, 20 settembre 2007
                                              Il presidente: Giannini