IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  Alto  Adige  («Südtirol o Südtiroler»), ed e'
stato  approvato  il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
  Viste  le istanze della provincia autonoma di Bolzano del 30 agosto
2006   e  3 luglio  2007  intese  ad  ottenere  la  modificazione  al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), per quanto concerne:
la riduzione del tenore di acidita' da 4,5 a 4,0 g/l per le tipologie
spumante, spumante rose', spumante con menzione di vitigno, vendemmia
tardiva,  passito,  bianco, Chardonnay, Kener, moscato giallo, Müller
Thurgau,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Riesling, Riesling italico,
Sauvignon,   Sylvaner,   Terlaner  e  Veltliner;  la  modifica  della
descrizione del sapore per le tipologie spumante rose', Pinot bianco,
Lagrein  rosato, Schiava, Schiava grigia, Colli di Bolzano, Meranese,
Santa  Maddalena,  Klausner, Leiacher; l'eliminazione del terz'ultimo
comma  dell'art.  6  del  disciplinare  di  produzione riguardante la
definizione  del  tipo  di prodotto, per alcune tipologie di vini; la
modifica  dell'art. 8 del disciplinare di produzione con eliminazione
della prescrizione del tipo di chiusura;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini, espresso nella riunione del 25 marzo
2004,  secondo  il  quale,  per  l'esame  delle istanze relative alla
modifica  dell'acidita'  totale  minima e dell'estratto non riduttore
minimo  dei  vini,  purche'  supportate  dal  parere  della regione o
provincia    autonoma   competente   per   territorio,   la   sezione
tecnico-amministrativa del Comitato puo' procedere d'ufficio;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini, espresso nella riunione del 7 giugno
2007, concernente l'adozione di una istruttoria semplificata, analoga
a  quella  di  cui  al  citato parere del 25 marzo 2004, anche per le
istanze  relative  a  modifiche  di  poco  rilievo ai disciplinari di
produzione  dei  vini a denominazione di origine, quali l'inserimento
di un vitigno fra la base ampelografica complementare, i limiti degli
zuccheri  residui,  i  limiti del titolo alcolometrico totale minimo,
fermo  restando  il  fatto  che  devono  comunque  essere  prodotti i
documenti prescritti dalla vigente normativa in materia;
   Ritenuto  pertanto  che  le  predette  richieste  di  modifica  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  Alto  Adige  («Südtirol o Südtiroler»), sono da ritenere
accoglibili,  in  conformita'  ai predetti pareri espressi dal citato
Comitato vini;
  Considerato  altresi'  che trattasi di apportare numerose modifiche
di   lieve   entita'   al  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione   di   origine  controllata  Alto  Adige  («Südtirol  o
Südtiroler»)  e  che,  pertanto,  e'  opportuno ripubblicare l'intero
disciplinare di produzione;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  A parziale modifica degli articoli 6, 7 e 8 del disciplinare di
produzione  della  denominazione di origine controllata dei vini Alto
Adige  («Südtirol o Südtiroler»), il disciplinare medesimo, approvato
con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 aprile  1975  e
successive  modifiche,  e' sostituito per intero con il testo annesso
al  presente  decreto,  le  cui  misure entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre