IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Viste le istanze della provincia autonoma di Bolzano del 30 agosto 2006 e 3 luglio 2007 intese ad ottenere la modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), per quanto concerne: la riduzione del tenore di acidita' da 4,5 a 4,0 g/l per le tipologie spumante, spumante rose', spumante con menzione di vitigno, vendemmia tardiva, passito, bianco, Chardonnay, Kener, moscato giallo, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Terlaner e Veltliner; la modifica della descrizione del sapore per le tipologie spumante rose', Pinot bianco, Lagrein rosato, Schiava, Schiava grigia, Colli di Bolzano, Meranese, Santa Maddalena, Klausner, Leiacher; l'eliminazione del terz'ultimo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione riguardante la definizione del tipo di prodotto, per alcune tipologie di vini; la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione con eliminazione della prescrizione del tipo di chiusura; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 25 marzo 2004, secondo il quale, per l'esame delle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima e dell'estratto non riduttore minimo dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione tecnico-amministrativa del Comitato puo' procedere d'ufficio; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 7 giugno 2007, concernente l'adozione di una istruttoria semplificata, analoga a quella di cui al citato parere del 25 marzo 2004, anche per le istanze relative a modifiche di poco rilievo ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, quali l'inserimento di un vitigno fra la base ampelografica complementare, i limiti degli zuccheri residui, i limiti del titolo alcolometrico totale minimo, fermo restando il fatto che devono comunque essere prodotti i documenti prescritti dalla vigente normativa in materia; Ritenuto pertanto che le predette richieste di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), sono da ritenere accoglibili, in conformita' ai predetti pareri espressi dal citato Comitato vini; Considerato altresi' che trattasi di apportare numerose modifiche di lieve entita' al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alto Adige («Südtirol o Südtiroler») e che, pertanto, e' opportuno ripubblicare l'intero disciplinare di produzione; Decreta: Articolo unico 1. A parziale modifica degli articoli 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), il disciplinare medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e successive modifiche, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2007 Il direttore generale: La Torre