IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 luglio  2007,  recante  «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione  degli  interessi  primari  a  causa del propagarsi di
incendi  su  tutto  il  territorio  nazionale  ai  sensi dell'art. 3,
comma 1,  del  decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio  2007,  recante  «Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  ad  eventi  calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni  di  combustione  nei  territori  delle  regioni dell'Italia
centro-meridionale»;
  Visti  gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento per
gli  affari  regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il
4 settembre 2007;
  Sentito  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  ed  il  Ministero  per le politiche agricole, alimentari e
forestali;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Qualora  le regioni interessate non vi abbiano gia' provveduto,
entro  sette  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  i  sindaci dei comuni ubicati nelle regioni in epigrafe i
cui  territori  siano  stati  percorsi  dal  fuoco in occasione degli
eventi   che  hanno  determinato  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del   27 luglio   2007,  adottano  ordinanze  sindacali  per  rendere
immediatamente  operativo  il divieto di caccia sui soprassuoli delle
zone  boscate  percorse  dal  fuoco di cui all'art. 10 della legge n.
353/2000.
  2.  Le  ordinanze  sindacali sono trasmesse alle regioni competenti
per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 353/2000.
  3.  I  Presidenti  delle  regioni  di  cui al comma 1, anche con le
modalita' eventualmente previste dai rispettivi statuti o dalle leggi
regionali  vigenti,  si sostituiscono ai sindaci inadempienti in caso
di  mancata  attuazione  delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2
del presente articolo.
  4.  Le  regioni  di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare le
determinazioni   di  propria  competenza  per  la  definizione  delle
modalita' con cui vietare o limitare l'attivita' venatoria nelle aree
limitrofe  a  quelle  incendiate,  nella presente stagione venatoria,
delimitandone l'estensione e dandone opportuna pubblicita'.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2007

                                                 Il Presidente: Prodi