IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale; Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.