IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalita' di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visti i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito, Stato membro relatore per il dimetoato, la Germania, Stato membro relatore delle sostanze attive dimetomorf e metribuzin, la Svezia, Stato membro per il glufosinate, la Spagna, Stato membro relatore per il fosmet e l'Irlanda, Stato membro relatore del propamocarb; Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame; Considerato che dalle valutazioni effettuate e' lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione; Considerato che e' opportuno integrare le relative relazioni di valutazione con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici riguardanti le sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e fosmet, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.