IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione
che  stabiliscono  le  modalita' di attuazione della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con  i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui  figurano  anche  le  sostanze  attive dimetoato, dimetomorf,
glufosinate,  metribuzin,  fosmet  e  propamocarb da valutare al fine
della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visti  i  regolamenti  sopra  citati  che  hanno designato il Regno
Unito,  Stato  membro  relatore  per il dimetoato, la Germania, Stato
membro  relatore  delle  sostanze  attive dimetomorf e metribuzin, la
Svezia,  Stato  membro  per  il  glufosinate, la Spagna, Stato membro
relatore  per  il  fosmet  e  l'Irlanda,  Stato  membro  relatore del
propamocarb;
  Considerato  che  le relazioni di valutazione delle sostanze attive
dimetoato,  dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb
sono  state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per
la   sicurezza   alimentare   (EFSA)  e  successivamente  sono  state
riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per
la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;
  Considerato che dalle valutazioni effettuate e' lecito supporre che
i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive in oggetto
possano  ottemperare  in  linea  di  massima alle prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE,
esclusivamente  per  gli  impieghi esaminati e descritti nei relativi
rapporti di valutazione;
  Considerato  che  e'  opportuno  integrare le relative relazioni di
valutazione  con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere
una  conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici
riguardanti  le  sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e
fosmet,  ma  che  tale  esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1
della  direttiva  91/414/CEE  non interferisce con l'iscrizione delle
sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
dimetoato,  dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb
nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  dimetoato,  dimetomorf,  glufosinate,  metribuzin,  fosmet  e
propamocarb  devono  essere  effettuate  in  conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerati  gli  obblighi  di  presentazione  degli ulteriori dati
richiesti  ai soggetti interessati secondo tempi e modalita' indicati
nella parte B dell'allegato al presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Le   sostanze   attive   dimetoato,  dimetomorf,  glufosinate,
metribuzin,  fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre
2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con   le   definizioni   chimiche   ed   alle   condizioni  riportate
nell'allegato al presente decreto.