IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1; Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, risultano iscritte, fra le altre, le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1999, che ha recepito la direttiva 98/47/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° luglio 2008, della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999, che ha recepito la direttiva 97/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 dicembre 2008, della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1999 che ha recepito la direttiva 99/01/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 gennaio 2009, della sostanza attiva kresoxim-metile nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999, che ha recepito la direttiva 99/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° settembre 2009, della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999 che ha recepito la direttiva 99/80/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° ottobre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, che ha recepito la direttiva 2000/50/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 20 ottobre 2010, della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2001, che ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 30 novembre 2010, della sostanza attiva fluroxipir nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore a 10 anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione puo' essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni se la sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1 del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE; Considerato che per il rinnovo e' necessario presentarne istanza alla Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni prima della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e' stata presentata per le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir; Considerato che occorre stabilire delle norme dettagliate, a livello comunitario, per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per ognuna di tali sostanze attive per confermarne la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che e' stato pertanto necessario prorogare il termine d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in attesa che vengano stabilite tali procedure comunitarie e per permettere poi ai notificanti delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir di presentare le eventuali ulteriori informazioni, necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione; Considerato che e' necessario recepire la direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle citate sostanze attive; Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori informazioni e in base a queste decidere se mantenere o meno l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art.1 1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato, per le sole sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.