IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
dispone,    fra    l'altro,    la   rivalutazione   dell'assegno   di
incollocabilita'  di  cui  all'art. 180 del testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con
cadenza annuale;
  Vista   la   delibera   n.   198,  nonche'  la  relativa  relazione
illustrativa, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in
data 18 giugno 2007, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di
cui  si  tratta  con  decorrenza  1° luglio  2007  sulla  base  della
variazione  dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2005
e il 2006, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2 per cento;
  Considerato  che  la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo
scorso  anno,  delle  indicazioni contenute nella circolare n. 66 del
10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per
l'orientamento  e  la  formazione, per quanto riguarda la sussistenza
dell'assegno  di  cui  si  tratta,  le  modalita' di erogazione dello
stesso   nonche'   i   soggetti   beneficiari,   anche   in  presenza
dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';
  Ritenuto   di   determinare   il   nuovo  importo  dell'assegno  di
incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 16 agosto 2006;

                              Decreta:

  Con  decorrenza  1° luglio  2007, l'importo mensile dell'assegno di
cui in premessa e' determinato nella misura di euro 222,66.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2007

                                                 Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 220