IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
    Visto  il  codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  2003,  n.  366,
concernente  le  funzioni  e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004,
n.  176,  contenente  il  regolamento di organizzazione del Ministero
delle comunicazioni;
    Visto    il    decreto    16 dicembre    2004,   concernente   la
riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  8 luglio  2002,  e  successive
modificazioni  e integrazioni, con il quale estato approvato il piano
nazionale  di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 - supplemento ordinario n. 146;
    Vista  la  decisione 2002/676/CE, relativa ad un quadro normativo
per  la  politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea
(decisione spettro radio);
    Vista  la decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della
banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunita' europea;
    Vista  la  decisione 2007/98/CE relativa all'armonizzazione dello
spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per l'implementazione di
sistemi che forniscono servizi mobili via satellite;
    Vista  la  delibera  n.  644/06/CONS del 9 novembre 2006, recante
«Consultazione  pubblica  sull'introduzione  di  tecnologie  di  tipo
Broadband  Wireless  Access  (BWA) nella banda a 3.5 GHz», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
    Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento
europeo,  Comitato  economico  e  sociale  europeo  e  Comitato delle
regioni  n.  COM(2007)50  dell'8 febbraio  2007  «Accesso rapido allo
spettro   per   servizi   di  comunicazione  elettronica  senza  fili
attraverso una maggiore flessibilita»;
    Vista  la  decisione ECC/DEC/(07)02 relativa alla designazione di
bande   di   frequenze  tra  3400-3600  MHz  e/o  3600-3800  MHz  per
l'implementazione  armonizzata  di  sistemi  di radiocomunicazione di
reti di accesso a larga banda Broadband Wireless Access (BWA);
    Vista  la  delibera  n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007, recante le
«Procedure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di frequenze per
sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    La banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz e' utilizzata in accordo
con  la  decisione della Commissione europea 2005/928/EC. La banda di
frequenze  169,4-169,8125  MHz  e'  suddivisa  in  due parti, una per
applicazioni  di  bassa  potenza,  e l'altra per applicazioni di alta
potenza,  ognuna  delle  quali  prevede applicazioni preferenziali ed
eventualmente anche applicazioni alternative conformemente all'art. 3
della   decisione   2005/928/EC.   Il  piano  delle  frequenze  e  la
disposizione  dei  canali  sono  riportati  nell'allegato  1 di detta
decisione.
    La  potenza  equivalente irradiata (e.r.p.) nella parte destinata
ad applicazioni di bassa potenza e' limitata a 0,5 Watt erp.
  Le applicazioni di bassa potenza sono soggette al regime di «libero
uso»  ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.
    Le  applicazioni  di  alta  potenza  sono  soggette  al regime di
«autorizzazione  generale» e del relativo «diritto individuale d'uso»
ai  sensi  dell'art.  104,  comma 1, lettera a), numero 1) del Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  emanato  con decreto legislativo
1° agosto 2003.
    I  sistemi  esistenti  di  radioavviso  terrestre (ERMES) possono
continuare  ad  essere  utilizzati  fino alla scadenza della relativa
licenza.
    La  frequenza  169,8125  MHz puo' continuare ad essere utilizzata
per il soccorso alpino.