IL MINISTRO DELLA DIFESA

    Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni,     concernente     l'attuazione    delle    direttive
89/618/EURATOM,   90/641/EURATOM,  92/3/EURATOM  e  96/29/EURATOM  in
materia di radiazioni ionizzanti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 giugno  2005,  n.  183,  concernente  il  regolamento di sicurezza
nucleare  e  protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa,
e,  in  particolare,  l'art. 2 che demanda ad un decreto del Ministro
della   difesa   l'emanazione   di   istruzioni   tecniche   relative
all'organizzazione operativa per la gestione in sicurezza radiologica
delle attivita' e la tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti;
    Vista   la   legge   18 febbraio   1997,   n.  25,  e  successive
modificazioni,  concernente  attribuzioni  del Ministro della difesa,
ristrutturazione     dei     vertici    delle    Forze    armate    e
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante  il  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della
citata  legge  n.  25  del 1997, concernente attribuzioni dei vertici
militari;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione  e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data
11 dicembre  2006,  concernente  struttura  ordinativa  e compiti del
Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM);
    Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Sono approvate le annesse istruzioni tecniche per disciplinare
l'organizzazione  operativa  in  ordine  alla  gestione  in sicurezza
radiologica  delle  attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
vigente normativa.
      Roma, 24 luglio 2007

                                                  Il Ministro: Parisi

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 298