A Tutti    gli    Enti    ed   alle
                                     Amministrazioni pubbliche

                                  Agli  Enti erogatori di trattamenti
                                     pensionistici

                                    e p.c.

                                  Alle OO.SS. dei lavoratori attivi e
                                     alle OO.SS. dei pensionati

                                  Ai Patronati  di  assistenza  anche
                                     per  il  tramite delle Direzioni
                                     compartimentali   e  provinciali
                                     dell'Istituto

                                  Ai Dirigenti Generali centrali

                                  Ai Dirigenti               generali
                                     compartimentali

                                  Ai Coordinatori   delle  consulenze
                                     professionali centrali

                                  Ai Dirigenti      degli      Uffici
                                     periferici

Premessa.
  Con  il  decreto  7 marzo  2007,  n.  45, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  83  del  10 aprile  2007, il Ministero dell'economia e
delle   finanze   ha  emanato  il  regolamento  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  in  materia  di  accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP.
  L'ambito nel quale dispone il comma 347 e' quello fissato dall'art.
1, comma 245, della legge n. 662/1996, che, com'e' noto, ha istituito
presso  l'INPDAP  la  Cassa  unica del credito per i dipendenti delle
amministrazioni  statali e degli enti locali, con relativo obbligo di
versamento  di  un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35%
della retribuzione contributiva e pensionabile.
Soggetti destinatari.
  L'emanato  regolamento  di  attuazione  amplia, ai sensi del citato
comma 347, l'originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria,
di  cui  alla  citata  legge  n.  662/1996  e  trova applicazione nei
confronti dei:
    a) pensionati   gia'   dipendenti   pubblici   che  fruiscono  di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP.
    b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di
cui  all'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   iscritti   ai   fini  pensionistici  presso  enti  o  gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
  Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione
in    data   successiva   a   quella   di   formale   privatizzazione
dell'amministrazione  di  appartenenza  (es.  Poste,  Ferrovie, Coni,
etc.),  ad  eccezione  di  coloro  che all'atto della privatizzazione
dell'ente  datore di lavoro hanno mantenuto l'iscrizione ad una delle
Casse  pensionistiche  gestite  da  questo Istituto e l'iscrizione in
attivita' di servizio al Fondo Credito.
  Sono  iscritti  al  Fondo  Credito  i  dipendenti  da Enti pubblici
assunti  con  contratto  a  tempo  determinato, che possono fruire di
cessioni  del  quinto  estinguibili nell'arco di durata della vigenza
contrattuale,  cosi'  come  disposto  dall'art.  13  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 180/1950.
  Sono,  inoltre,  iscritti  obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 6,
comma 2,  del  decreto  ministeriale  n.  463/1998, gli Ufficiali del
Ministero  della  difesa  transitati  nella  posizione di ausiliaria,
mentre  i  sottufficiali  dello  stesso Ministero, nella posizione di
ausiliaria  e  con  trattamento  provvisorio di pensione a carico del
suddetto  Dicastero,  rientrano  tra  i  soggetti  di cui all'art. 1,
lettera a, del decreto ministeriale n. 45/2007.
Modalita' di adesione:
  I   dipendenti  in  servizio  ed  i  pensionati,  come  individuati
dall'art.  1 del decreto ministeriale n. 45/2007, vengono iscritti di
diritto,  ai  sensi  del  successivo  art. 2 del citato decreto, alla
Gestione  unitaria  di  cui  alla  legge  n. 662/1996 a decorrere dal
1° novembre  2007,  qualora  entro  il  31 ottobre  2007  non abbiano
manifestato la propria volonta' contraria.
  E'   comunque   fatta   salva  in  capo  ai  soggetti  aderenti  la
possibilita' di recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi
dal  pagamento del primo contributo alla Cassa, e cioe' entro il mese
di maggio 2008.
  Decorso  il  previsto  termine  del  31 ottobre  p.v. e l'ulteriore
periodo  di  sei  mesi  per  l'esercizio  della  facolta'  di recesso
l'iscrizione al Fondo e' definitiva.
  I dipendenti iscritti ai sensi dell'art. 1, lettera b), del decreto
ministeriale  n.  45/2007,  che  non  hanno esercitato la facolta' di
recesso  prevista dall'art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno
collocati  in  quiescenza  dopo  il 31 ottobre 2007, saranno iscritti
alla   Gestione   unitaria   di  cui  trattasi  qualora  non  abbiano
manifestato   esplicita   volonta'   di  non  adesione  all'atto  del
collocamento  a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del citato decreto n. 45/2007, possono recedere dall'iscrizione entro
il  termine  di  sei  mesi  dal  pagamento  della prima mensilita' di
pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di cui all'art. 3
del decreto ministeriale n. 45/2007.
  Il  personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche,
viene invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l'eventuale
manifestazione    di    volonta'   di   non   adesione   al   momento
dell'assunzione.  Tale personale conserva il diritto di recesso entro
i  sei  mesi  dalla  prima  trattenuta  sulla  retribuzione  prevista
dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
  La  facolta' di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti
ai  fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo
Istituto e quindi gia' obbligati all'iscrizione ai sensi dell'art. 1,
commi 242,  e segg. della legge n. 662/1996. Gli stessi sono chiamati
dalle proprie Amministrazioni ad esprimere l'eventuale manifestazione
di  volonta'  di  non adesione al momento del collocamento a riposo e
conservano  il  diritto di recesso entro sei mesi dal pagamento della
prima  mensilita'  di  pensione  sulla  quale  e'  stata applicata la
ritenuta di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
  Per   coloro  che  fruiscono  di  piu'  trattamenti  pensionistici,
rientranti  nell'ambito  di applicazione della normativa in esame, la
volonta'  di  non aderire opera per tutti i trattamenti in godimento.
La  comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all'INPDAP se
i  trattamenti  vengono  erogati  da  questo  Istituto  previdenziale
mentre,  nel  caso di pluralita' di Istituti erogatori, devono essere
prodotte  distinte  comunicazioni  di non adesione dirette a ciascuno
degli Istituti interessati.
Contribuzione.
  La  contribuzione  e' a totale carico dei soggetti aderenti e viene
effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta
mensile  sugli  emolumenti  corrisposti  a  decorrere  dalla  data di
iscrizione  con  versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039,
acceso  presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato «INPDAP -
Gest.  Aut.  Prest.  Creditizie»  e relativa contabilita' speciale n.
1011 presso la Banca d'Italia.
  Per  i  versamenti,  invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP
puo' essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare
15 della Direzione centrale entrate del 19 giugno 2007).
  La contribuzione versata non e' rimborsabile.
  Per i dipendenti in servizio l'iscrizione comporta il versamento di
un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al
comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'art.
2,  commi 9  e  10,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335 e successivo
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
  L'aliquota  contributiva  applicabile  ai  pensionati  e' pari allo
0,15% sull'ammontare mensile lordo della pensione.
  Nell'ipotesi  di  soggetti  titolari  di  piu' pensioni, rientranti
nell'ambito  di  applicazione  del  decreto  ministeriale n. 45/2007,
l'aliquota   contributiva   e'   applicata  su  tutti  i  trattamenti
corrisposti,  tenuto  conto che, in sede di erogazione di prestiti il
quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti.
  Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 45/2007,
nessun  contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro
lordi  mensili. Tale ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo
a  riferimento  le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a
carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Adempimenti per le amministrazioni non iscritte.
  Le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  i  cui  dipendenti  e
pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali  diverse  dall'INPDAP,  devono preliminarmente chiedere
all'Istituto   l'iscrizione  al  Fondo  credito  tramite  istanza  da
presentare  alla  Direzione  centrale  entrate  Ufficio I normativa e
contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.
  Le  manifestazioni  di volonta' di non adesione ed i recessi devono
essere    presentate   dal   personale   in   servizio   direttamente
all'Amministrazione  di  appartenenza  e  per  i  pensionati all'Ente
erogatore  del trattamento pensionistico o, nel caso di pluralita' di
trattamenti,  a  ciascuno  Istituto  previdenziale,  i quali dovranno
provvedere  ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti
dei  soggetti  che  risulteranno  aderenti.  Le  comunicazioni di non
adesione devono essere trasmesse anche all'INPDAP.
  Sara'  cura  delle  stesse amministrazioni censire le su menzionate
dichiarazioni  di  non  volonta'  presentate dai propri dipendenti ed
inviare  successivamente  all'INPDAP  gli elenchi dei soggetti per il
quale ha operato l'iscrizione di diritto.
Modalita' di denuncia.
  Al  fine  di  poter  erogare  le  prestazioni  creditizie e sociali
connesse  al versamento del contributo nella misura dello 0,35% della
retribuzione  contributiva  e pensionabile e' necessario acquisire in
maniera puntuale i relativi dati.
  Per  i  dipendenti  che  non  abbiano  manifestato  la non adesione
all'iscrizione  le  amministrazioni  e  gli  enti  datori  di  lavoro
dovranno  trasmettere  i  relativi dati tramite la compilazione della
Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all'art. 44 del decreto-legge
n.  269  del  30 settembre  2003,  convertito nella legge 24 novembre
2003,  n.  326.  Tale decreto prevede infatti a decorrere dal 2005 la
trasmissione  mensile  all'INPDAP,  in  via  telematica, da parte dei
sostituti  di  imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
commi 6-ter  e  6-quater  (certificazione  unica  ai  fini  fiscali e
contributivi) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie   per   l'implementazione   delle  posizioni  assicurative
individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
  Le  modalita'  di  compilazione  e  di  trasmissione  delle denunce
mensili  sono  contenute  nella Circ. n. 59/2004, reperibile sul sito
dell'istituto all'indirizzo www.inp dap.gov.it
  In  particolare  nell'ambito  dei quadri contenenti le informazioni
relative  ai  periodi  e  alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere
valorizzati esclusivamente i campi n. 39 «Imponibile Cassa Credito» e
n.  40  «  Contributi  Cassa  Credito»  oltre  a  quelli  considerati
obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).
  Per  i  pensionati  di  cui  al punto b) della presente nota, si fa
riserva di comunicare le modalita' di trasmissione dei dati, da parte
degli  Enti previdenziali interessati, una volta definito l'opportuno
tracciato.
Prestazioni.
  Le   prestazioni   fruibili   sono   suddivise  rispettivamente  in
creditizie e sociali.
  1) Prestazioni Creditizie:
    a) piccoli  prestiti:  rimborsabili  in  12,  24,  36,  o 48 mesi
concessi  in  misura  pari  all'ammontare di una mensilita' singola o
doppia della pensione o della retribuzione in godimento;
    b) prestiti   pluriennali:   erogati   direttamente   da  INPDAP,
estinguibili in cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione
o di pensione non superiore ad un quinto;
    c) prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con
garanzia Inpdap, riservati ai dipendenti in attivita' di servizio;
    d) mutui  ipotecari edilizi: finalizzati all'acquisto della prima
casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.
  Per  i  dipendenti  in  attivita'  di  servizio  ed i pensionati e'
consentita,  inoltre,  la  possibilita'  di  accesso  a finanziamenti
erogati da Istituti di credito convenzionati, per i quali e' prevista
anche la garanzia fondorischi da parte dell'Istituto.
  Ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni  creditizie, previste dal
decreto  ministeriale  n.  45/2007,  si  procedera'  con  le consuete
modalita'  previo  accertamento  delle ritenute operate nei confronti
dei pensionati che presentano istanza.
  Per  le  prestazioni  per  le  quali  e' prevista una anzianita' di
iscrizione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
180/1950:
    a) il  requisito  dell'anzianita'  e'  ritenuto sussistente per i
pensionati  INPDAP,  poiche'  vantano  una  pregressa  anzianita'  di
iscrizione contributiva alla Gestione;
    b) per   i   dipendenti   ed   i  pensionati  di  altri  Enti  ed
Amministrazioni   pubbliche   l'anzianita'  puo'  essere  valorizzata
trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta.
  Le  Amministrazioni  e  gli  Enti,  i  cui  dipendenti o pensionati
fruiscono  di  prestazioni creditizie a carico della Gestione credito
INPDAP,  in  qualita'  di amministrazioni terze cedute sono tenute ad
effettuare  le  trattenute  mensili  sulle  retribuzioni  o sui ratei
mensili  di  pensione  e  trasmettere  mensilmente all'INPDAP, con la
procedura  informatica  «cartolarizzazione  credito»,  le  trattenute
nominative  effettuate  per  la  restituzione  dei  crediti accordati
secondo  modalita'  operative  in  fase  di  definizione che verranno
concordate con gli Enti interessati.
  2) Prestazioni Sociali:
    Concernono  la  possibilita'  per  i figli degli iscritti, sia in
attivita' di servizio che in quiescenza, di poter fruire di: Borse di
studio,  frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di
vacanze e studio in Italia ed all'estero.
    Sono  riservati,  in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle
case  Albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e di Pescara, i soggiorni
per  brevi periodi presso Hotel convenzionati in zone climatiche, gli
interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti
dal morbo di Alzheimer, nonche' tutte le altre prestazioni creditizie
e   sociali   approvate   di   volta   in   volta  dal  Consiglio  di
amministrazione dell'istituto.
  Le   suindicate  prestazioni  sociali  sono  fruibili  da  tutti  i
pensionati  INPDAP,  indipendentemente  dalla  adesione  o  meno alla
gestione unitaria dell'Istituto.
Adempimenti operativi.
  Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni
di  non  adesione  gia'  pervenute  e  quelle che perverranno entro i
termini   previsti  dal  decreto  utilizzando  la  maschera  inserita
nell'applicativo    informatico   «pagamento   pensioni»,   messo   a
disposizione   della   Struttura  di  progetto  per  le  Applicazioni
informative.
  Sara'  cura  della  Direzione  centrale  credito e benefici sociali
provvedere all'inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre
per   quelle   inviate   dai   dipendenti   Inpdap   iscritti  presso
l'Assicurazione  generale  obbligatoria  sara'  cura  della Direzione
centrale del personale provvedere alla loro lavorazione.
  I  moduli  di  non  adesione o di recesso sono scaricabili dal sito
internet  dell'Istituto.  Tali  moduli  vanno  riempiti  e consegnati
(inviati  per  posta o fax) alla Sede Inpdap provinciale/territoriale
che eroga la pensione.
  Considerato  che  i ruoli pensione vengono predisposti generalmente
entro  il  16  del  mese  di  ottobre,  i  pensionati  che  dovessero
manifestare  la  non  adesione  successivamente  a tale data ed entro
comunque  il  31  ottobre,  avranno  titolo  a  vedere  rimborsato il
contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di novembre o
successivi.
  Le  manifestazioni  di  volonta' pervenute da soggetti non iscritti
alle  casse pensionistiche INPDAP o che percepiscono i trattamenti di
quiescenza da altro Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle
rispettive Amministrazioni.
Aspetti organizzativi.
    1)  Pensionati  che  fruiscono  di  trattamento  a  carico  delle
gestioni pensionistiche INPDAP.
  Le istanze di non adesione gia' presentate devono essere registrate
dalle sedi entro il 16 ottobre c.a.
  Per  quelle  che  pervengono  dal  16 ottobre  al 31 ottobre verra'
automaticamente effettuata la trattenuta che dovra' essere restituita
con l'assegno di pensione del mese successivo/i.
  Il  recesso  operera'  dal mese successivo alla presentazione della
richiesta e le quote gia' trattenute non verranno restituite.
    2)  Dipendenti  e  Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
iscritti  ai  fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali
diverse  dall'INPDAP che secondo le indicazioni sopra riportate hanno
diritto ai benefici in base al decreto ministeriale n. 45/2007.
  Le  domande  di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali
categorie  di  iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite
delle Amministrazioni o degli Enti previdenziali di appartenenza.
    Roma, 4 ottobre 2007

                                   Il direttore generale: Santiapichi