L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 13 settembre 2007
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
    il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 29 settembre
2006;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 229/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 10/2007 (di
seguito: deliberazione n. 10/07);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 settembre 2007, n. 213/2007 (di
seguito: deliberazione n. 213/07).
  Considerato che:
    con   la  deliberazione  n.  10/07  l'Autorita'  ha  definito  le
procedure  ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitore di
ultima  istanza  per  i  clienti  finali  di  gas  naturale  ai sensi
dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
    con la deliberazione n. 213/07 l'Autorita' ha prorogato i termini
di  presentazione  delle  istanze  da  parte dei soggetti interessati
all'assunzione  dell'incarico  di  fornitura  di  ultima  istanza per
l'anno   termico   2007-2008  al  fine  di  provvedere  a  fornire  i
chiarimenti  richiesti  da  alcuni  operatori  ed,  eventualmente,  a
modificare  le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche
sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;
    i chiarimenti richiesti si riferiscono in particolare a:
      la   responsabilita'  del  precedente  fornitore  nei  relativi
rapporti  di  fornitura  e  con  riferimento  ai  clienti serviti dal
fornitore di ultima istanza;
      le  modalita' di riconoscimento delle condizioni economiche per
l'erogazione  del  servizio  a  copertura  dei propri costi di cui al
comma 4.2 della deliberazione n. 10/07;
      le  responsabilita'  del fornitore di ultima istanza in termini
di  obblighi  di  comunicazione  all'Autorita'  ed al Ministero dello
sviluppo economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07;
    il    fornitore    di   ultima   istanza   risulta   responsabile
esclusivamente   dell'attivita'   svolta   e,  conseguentemente,  non
risponde  delle  partite  pregresse  del  cliente  finale  e  che  il
fornitore   di   ultima  istanza  non  e'  responsabile  del  mancato
adempimento ad obblighi di comunicazione all'Autorita' e al Ministero
dello  sviluppo  economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n.
10/07 per cause non imputabili alla sua volonta';
    le   modifiche   delle  procedure  richieste  si  riferiscono  in
particolare   alla  definizione  delle  procedure  operative  e  alla
necessita' di dati e informazioni con riferimento a:
      gli  obblighi  di  applicazione  della  deliberazione n. 229/01
richiamati  al  comma 4.2 della deliberazione n. 10/07 e gli obblighi
di  applicazione della deliberazione n. 168/04 in materia di qualita'
commerciale;
      le  modalita' di verifica dello stato dei pagamenti dei clienti
finali  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto previsto all'art. 4.9
della deliberazione n. 10/07;
      le  disposizioni  in  materia  di  garanzie che il fornitore di
ultima  istanza  e'  tenuto  a  prestare ai sensi del comma 4.5 della
deliberazione n. 10/07;
      le procedure di subentro del fornitore di ultima istanza di cui
all'art.  5 della deliberazione n. 10/07, con particolare riferimento
a:
        i.  gli  obblighi  di  comunicazione  da parte dell'esercente
titolare  della  precedente  fornitura, del distributore nonche' alle
relative tempistiche;
        ii.  le  modalita'  di  subentro  nei  rapporti  contrattuali
conclusi   decreto-legge  precedente  esercente  con  le  imprese  di
trasporto, stoccaggio e distribuzione;
    la  previsione  di  un  quantitativo  annuo  di  gas  che ciascun
fornitore  di  ultima  istanza  e'  disponibile ad erogare ai clienti
nell'ambito  del  servizio di fornitura di ultima istanza consente al
medesimo  soggetto di contenere i rischi che intende assumersi con la
partecipazione  alla  procedura;  e  che  la  medesima previsione, di
conseguenza,  dovrebbe  aumentare  il  numero  di soggetti potenziali
partecipanti    alla   procedura   e,   pertanto,   il   livello   di
concorrenzialita' della medesima.
Ritenuto opportuno:
    eliminare  gli elementi di incertezza evidenziati dagli operatori
e,  conseguentemente, aumentare il numero dei potenziali partecipanti
alle procedure per la selezione del fornitore di ultima istanza;
    chiarire   che   il   fornitore   di  ultima  istanza  e'  tenuto
all'erogazione  del servizio alle condizioni economiche offerte nelle
procedure  concorsuali;  e  che,  conseguentemente,  le  modalita' di
riconoscimento  a  ciascun  fornitore  di  ultima  istanza, stabilite
dall'Autorita'  con successivo provvedimento, non precludono in alcun
modo  il  riconoscimento  di  quanto  offerto  dai  partecipanti alle
procedure,  pur  rimanendo  in  capo all'Autorita' la possibilita' di
accertare ai fini del monitoraggio i costi effettivamente sostenuti e
pertinenti all'attivita' del fornitore di ultima istanza;
    al   fine   di   limitare   le   difficolta'  operative  relative
all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla deliberazione n.
229/01 e alla deliberazione n. 168/04 nelle particolari situazioni in
cui  il  fornitore  di  ultima  istanza potrebbe venirsi a trovare in
relazione  alle peculiarita' dell'attivazione del servizio, stabilire
applicazioni  graduali di alcuni degli obblighi previsti dalle citate
deliberazioni;
    definire  una  nuova modalita' di regolazione delle situazioni di
ritardi  nei  pagamenti o mancati pagamenti dei clienti, tenuto conto
dell'eccessiva onerosita' in termini di trasferimento di informazioni
della procedura attualmente prevista dalla deliberazione n. 10/07;
    definire  una  procedura  operativa  ai fini della verifica delle
garanzie  prestate  dal  fornitore  di  ultima istanza, attraverso la
modifica  della  documentazione  da  presentare  dagli  esercenti  al
momento  dell'istanza  di  cui  al  comma 3.3  della deliberazione n.
10/07;
    stabilire  i  tempi  e gli obblighi di comunicazione dei soggetti
coinvolti nella procedura di subentro, definendo in particolare:
      il contenuto della richiesta di subentro al fornitore di ultima
istanza affinche' questa possa essere considerata valida;
      l'insieme  minimo  di informazioni che deve essere trasmesso al
fornitore  di  ultima  istanza,  considerando in particolare anche le
informazioni  attualmente previste al comma 14.10 della deliberazione
n. 138/04;
    prevedere  obblighi  di  comunicazione  del  fornitore  di ultima
istanza   al   cliente  finale,  al  momento  dell'attivazione  della
fornitura, nell'ambito dei quali il fornitore di ultima istanza possa
ottenere  o  avere  conferma  dal  medesimo  cliente  di informazioni
relative  alla  proprie  caratteristiche,  quali  a titolo di esempio
l'indicazione  di  eventuali  agevolazioni  su  IVA  e  imposte  e la
relativa documentazione di supporto;
    integrare  la  deliberazione n. 10/07 definendo specifiche misure
ai   fini   di   promuovere   una   pluralita'   di  operatori  nella
partecipazione  alle  procedure  concorrenziali,  anche  tenuto conto
dell'incertezza  relativa  al numero di clienti finali che potrebbero
rientrare  nel  servizio  medesimo  e,  in particolare, prevedere che
ciascun partecipante indichi il quantitativo annuo di gas che intende
erogare  ai  clienti  serviti  nel  servizio  di  fornitura di ultima
istanza

                              Delibera:

  1. Di  sostituire  l'Allegato  A  alla  deliberazione  n. 10/07 con
l'Allegato  A  al  presente  provvedimento,  di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
  2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 13 settembre 2007

                                                 Il Presidente: Ortis