IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915,  e  successive modificazioni, concernente «Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra»;
  Vista  la  legge  2 maggio  1984,  n. 111, concernente «Adeguamento
delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
  Vista  la  legge  6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel  prevedere  in  favore  di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra  e  per  servizio  un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda  a  un  decreto  interministeriale  l'accertamento del numero
degli  assegni  corrisposti  al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per  il  conseguente  coordinamento  con la normativa di settore», la
quale,  con  l'art.  1,  ha  sospeso  dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva;
  Vista   la   legge  7 febbraio  2006,  n.  44,  concernente  «Nuove
disposizioni  in  materia  di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare»,  che  ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e    dei    ministeri»,   che   ha   conferito   un   nuovo   assetto
all'organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
ministeri;
  Visti  i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.
288  del  2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche   sociali  in  data  28 agosto  2003,  3 settembre  2004  e
19 dicembre  2005 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
29 dicembre  2006,  recante la ripartizione delle unita' previsionali
di  base  relative  al  bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario  2007,  con  il  quale  e'  stato iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero dell'economia ed delle finanze il capitolo
1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;
  Viste  le  comunicazioni  dei competenti Uffici del Ministero della
solidarieta' sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) e del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, rispettivamente, in data
28 maggio 2007 e in data 24 aprile 2007;
  Considerato  che,  per  il  corrente  anno 2007, il Ministero della
solidarieta'  sociale  (Ufficio nazionale per il servizio civile) non
ha  ricevuto,  dagli  enti accreditati all'albo nazionale o agli albi
regionali  ai  sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione
relativa  all'assegnazione  di  accompagnatori del servizio civile ai
grandi invalidi;
  Considerato altresi' che il medesimo Ufficio per il servizio civile
aveva provveduto ad invitare sia gli interessati, nel caso di mancata
assegnazione  di  accompagnatore  da  parte degli enti accreditati, a
presentare  direttamente  al competente Ufficio dell'economia e delle
finanze  la  domanda  per ottenere l'assegno sostitutivo sia gli enti
stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari
eventualmente assegnati ai grandi invalidi;
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art.  1,  commi 2  e  4,  per l'assegnazione degli accompagnatori
debbono   necessariamente   tenere   conto   della  situazione  sopra
evidenziata,   che   non   registra,   per  il  corrente  anno  2007,
assegnazioni   di   accompagnatori  del  servizio  civile  ai  grandi
invalidi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Alla  data  del  30 aprile  2007, il numero dei grandi invalidi
affetti  dalle  infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e A-bis della Tabella E allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno  mensile  di  900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi  dell'art.  1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e
della  legge  7 febbraio 2006, n. 44, e' di 529 unita', per l'importo
annuo complessivo di euro 5.713.200.
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative  all'anno  2007, pari ad euro 15.881.800, sono liquidati, in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti  dalle  infermita'  di  cui  al  comma 1  e, successivamente,
nell'ordine,  e  secondo  la  data di presentazione delle domande per
ottenere  il  servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di
aventi  diritto  affetti  dalle  invalidita'  di cui alle lettere A),
numeri  1),  2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
    a) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento   almeno   una   volta  nel  triennio  precedente  al
15 gennaio  2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado
di assicurarlo;
    b) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento  per  la  prima  volta dopo l'entrata in vigore della
citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.
  3.  Gli  assegni  sostitutivi  di  cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile  di  900  euro  ovvero  nella  misura  ridotta  del 50%, sono
corrisposti,  a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio
2007 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno
del  mese  successivo  alla  data  di presentazione della domanda per
ottenere  l'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore  per coloro che
abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2007.
  4.  Ai  fini della determinazione della data di presentazione delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.