IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 142 del 21 giugno
2007  con  il  quale  e'  stata  accordata,  ai sensi dell'art. 5 del
predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,  la  protezione  nazionale
transitoria alla denominazione «Salame Felino»;
  Visto  in  particolare l'art. 5 del predetto decreto, che in deroga
alle  disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, concede un periodo
di adattamento di anni due, durante il quale potra' essere utilizzata
la  denominazione  «Salame  tipo  Felino»  alle  imprese  che abbiano
legalmente  commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino»
in   modo  continuativo  nei  cinque  anni  antecedenti  la  data  di
pubblicazione  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione
«Salame Felino»;
  Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 187 del 13 agosto
2007   recante   modifica   dell'art.  5  concernente  la  protezione
transitoria  accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame
Felino»  per  la  quale  e'  stata  inviata  istanza alla Commissione
europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
  Considerato  che  alcune imprese hanno commercializzato fuori dalla
zona di produzione il prodotto oltre che con la denominazione «Salame
tipo Felino» anche con la denominazione «Salame Felino»;
  Considerato    che,   nel   rispetto   delle   numerose   pronunzie
giurisprudenziali,  intervenute a vari gradi di giudizio, l'uso della
denominazione  «Salame  Felino»  non poteva essere ritenuto legittimo
per  le  imprese  operanti al di fuori della zona di produzione e che
pertanto  non  si  realizza per esse la condizione di cui all'art. 5,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto,  comunque  di  non  dover arrecare danni alle imprese che
hanno commercializzato il prodotto in questione;
  Ritenuto  di  revocare  il  decreto 3 agosto 2007 e di integrare il
decreto 4 giugno 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  i  motivi  in  premesse, e' revocato il decreto 3 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 187 del 13 agosto 2007.