IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il
6  agosto  1960,  cittadino  albanese,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  in  combinato  disposto  con  l'art.  12 del decreto
legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del titolo accademico
professionale  albanese  di  «Inxhinier nxierrjes. Naftes dhe gazit»,
conseguito  in  data  30  giugno 1992 presso il Politecnico di Tirana
(Albania),  ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A
settore   industriale   e   l'esercizio   in   Italia  della  omonima
professione;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 maggio 2007;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere - sezione A settore industriale dell'albo,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da   un   esame   orale   e   rivestire   carattere  specificatamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimento nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similtari;
  Visti   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  gli  articoli  6,  del  decreto  legislativo  n. 286/1998, e
successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato  rinnovato dalla questura di Roma in data 12
settembre 2006 valido fino al 12 settembre 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Al  sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960,
cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e  l'esercizio della
professione  in  Italia  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del
permesso di soggiorno e il respetto delle quote dei flussi migratori.