IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 83
del  9 aprile 2002, con il quale l'Istituto Nord Est Qualita' - INEQ,
con  sede  in  San  Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 10 marzo 2005;
  Visto  il decreto 13 giugno 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
15 febbraio  2005,  e'  stato  differito di novanta giorni a far data
dall'8 luglio 2005;
  Visto  il  decreto  1° settembre  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
15 febbraio  2005  e 13 giugno 2005, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 7 ottobre 2005;
  Visto   il   decreto   4 gennaio  2006  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
15 febbraio  2005,  13 giugno  2005  e  1° settembre  2005,  e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006;
  Visto   il   decreto   9 maggio   2006  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005 e 4 gennaio 2006,
e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 giugno 2006;
  Visto   il  decreto  5 settembre  2006  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
5 febbraio  2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006 e
9 maggio 2006, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal
2 ottobre 2006;
  Visto   il   decreto  22 gennaio  2007  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
5 febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006,
9 maggio   2006   e   5 settembre   2006,  e'  stata  prorogata  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso;
  Vista  la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele
che  ha  confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine
protetta  Prosciutto  di  San Daniele l'organismo denominato Istituto
Nord Est Qualita' - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine),
via Rodeano n. 71;
  Considerato  che l'Istituto Nord Est Qualita' - INEQ ha predisposto
il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  di origine protetta
Prosciutto   di   San  Daniele  conformemente  allo  schema  tipo  di
controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta Prosciutto di San
Daniele;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli  art.  10  e  11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo  denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ, con sede
in  San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e' autorizzato
ad  espletare  le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e
11  del  regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine
protetta  «Prosciutto  di  San Daniele», registrata in ambito europeo
con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.