IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Viterbo
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  recante  il  regolamento  di  semplificazione  dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
  Rilevato  che  l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
citato  attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni
amministrative  in materia di determinazione di tariffe minime per le
operazioni  di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse
commissioni   provinciali  di  cui  all'art.  3  dell'abrogata  legge
3 maggio 1955, n. 407;
  Visto  il precedente decreto adottato dal direttore della direzione
provinciale del lavoro di Viterbo, in data 29 giugno 2004, n. 14;
  Ravvisata  la necessita' di determinare le tariffe minime da valere
per il prossimo biennio;
  Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
  Convocate  le  organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori,
nonche'  le  associazioni  del  movimento  cooperativo nella riunione
tenutasi il 17 settembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  tariffa  oraria  per  lavori particolari che debbono essere
eseguiti  a  tempo  e non previsti nelle altre tariffe, e' fissata in
Euro 13,56.
  2.  Le tariffe a quintalaggio attualmente vigenti vengono aumentate
del 7%, come da tabella allegata.
  3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia
degli  oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e
gestionali.
  4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
    25% per lavoro straordinario;
    50% per lavoro notturno e festivo;
    20%  per  lavoro  compiuto  nella giornata del sabato, sempre che
tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.
  5.  Le  tariffe  indicate ai commi precedenti, da considerarsi come
valori  minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi
esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
  6.  Le  tariffe  come  sopra determinate hanno validita' biennale e
decorrenza  dal  giorno  successivo  a quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Viterbo, 28 settembre 2007
                                      Il direttore provinciale: Aprea