IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3,
specifica  le  competenze del C.I.P.E. in tema di coordinamento delle
politiche  comunitarie,  demandando, tra l'altro, al comitato stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria    per    il   coordinamento   delle   iniziative   delle
amministrazioni   ad  essa  interessate  e  l'adozione  di  direttive
generali   per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  sia
comunitari che nazionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38  che  affida  al  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e
coesione  (DPS)  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  ora  Ministero  dello  sviluppo economico
(legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del
decreto  legge  18 maggio  2006,  n. 181) il compito, tra l'altro, di
provvedere  alle  iniziative  in  materia  di utilizzazione dei Fondi
strutturali comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di
cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la  delibera  CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il
riordino  delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  la
determinazione,  d'intesa  con  le  amministrazioni competenti, della
quota  nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visti  il  regolamento  (CE)  del  Consiglio dell'11 luglio 2006 n.
1083,  recante  disposizioni  generali  sul fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  fondo  sociale  europeo  e sul fondo di coesione; il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  5 luglio 2006, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; il regolamento
(CE)  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 5 luglio 2006 n.
1081,  relativo  al  fondo  sociale  europeo  recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1784/1999 e il regolamento (CE) della commissione
dell'8 dicembre   2006   n.   1828,   che   stabilisce  modalita'  di
applicazione del regolamento generale e del regolamento FESR;
  Vista la decisione della commissione del 4 agosto 2006 C(2006)3472,
che   fissa  una  ripartizione  indicativa  per  Stato  membro  degli
stanziamenti  di  impegno  a  titolo  dell'obiettivo  «Competitivita'
regionale  e  occupazione»  per  il  periodo  2007-2013; la decisione
C(2006)3473  che  fissa  una ripartizione indicativa per Stato membro
degli  stanziamenti  di impegno a titolo dell'obiettivo «Cooperazione
territoriale   europea»   per  il  periodo  2007-2013;  la  decisione
C(2006)3474  che  fissa  una ripartizione indicativa per Stato membro
degli  stanziamenti  di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza»
per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3480 che fissa l'elenco
delle  regioni  ammesse  a  beneficiare  del  finanziamento dei fondi
strutturali    a   titolo   transitorio   e   specifico   nell'ambito
dell'obiettivo   «Competitivita'  regionale  e  occupazione»  per  il
periodo 2007-2013;
  Vista  la  nota  n.  D(2006)1027  del  7 agosto  2006  con  cui  la
commissione  europea  ha  comunicato  la  ripartizione  annuale delle
risorse  assegnate  all'Italia, per il periodo 2007-2013, comprensive
dell'indicizzazione;
  Vista  la  nota  n.  0010406  del  5 aprile  2006  con  la quale il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le
politiche  di  sviluppo e coesione, ha trasmesso a tutte le regioni e
province  autonome ed alla Segreteria del CIPE, l'istruttoria tecnica
per il riparto delle risorse fra regioni e province autonome;
  Visto  il  parere  espresso dalla conferenza unificata nella seduta
del  21 dicembre  2006 riguardante la posizione delle regioni e delle
province autonome sul quadro strategico nazionale (QSN);
  Vista  la  propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 che approva il
quadro strategico nazionale (QSN), che, ai sensi del regolamento (CE)
n.  1083/2006  del  Consiglio,  contiene,  tra  l'altro, la dotazione
annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
  Considerata  l'esigenza di definire i criteri per la determinazione
del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi;
  Considerati  gli  obblighi  in  materia  di addizionalita' previsti
dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  Considerata la necessita' di assicurare il riequilibrio finanziario
con  risorse  nazionali  per  tenere  conto  di alcune particolarita'
regionali  nell'obiettivo  convergenza,  delle situazioni particolari
delle regioni in regime di transizione e delle Regioni dell'obiettivo
competitivita' regionale e occupazione;
  Considerate  le note del Ministero dello sviluppo economico n. 5659
del  6 marzo  2007  e  n.  6103  del  12 marzo  2007,  concernenti il
cofinanziamento  nazionale  dei  programmi operativi regionali Fesr e
Fse delle Regioni Basilicata e Sardegna;
  Considerata  la  nota del Ministero del lavoro n. 7843 del 20 marzo
2007,  concernente  il  cofinanziamento  nazionale  del PON Azioni di
sistema   nell'ambito   dell'obiettivo  competitivita'  regionale  ed
occupazione;
  Considerata   la  successiva  nota  del  Ministero  dello  sviluppo
economico n. 12407, del 29 maggio 2007, concernente l'attribuzione di
ulteriori  risorse,  a  titolo di riequilibrio finanziario, in favore
della regione Siciliana;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare l'efficace monitoraggio
sull'attuazione  degli  interventi strutturali comunitari 2007/2013 e
sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
  Considerata   la  necessita'  di  prevedere  idonei  meccanismi  di
coordinamento,  impulso  e  vigilanza  sull'attivazione, a cura delle
Autorita'  competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo
compatibili con la normativa comunitaria;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato-Regioni nella
seduta  del  31 maggio 2007, a seguito dei lavori preparatori in sede
tecnica del 16 e 23 maggio 2007;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  1. Criteri di cofinanziamento.
  In  corrispondenza  delle  risorse  assegnate  dall'Unione  europea
nell'ambito  dei  Fondi  strutturali 2007/2013, il cofinanziamento di
parte  nazionale  e'  assicurato  mediante  il  ricorso  al  Fondo di
rotazione  di  cui  all'art.  5  della  legge n. 183/1987 (di seguito
denominato  Fondo  di  rotazione),  alle  disponibilita' esistenti su
specifiche   leggi  settoriali  di  spesa,  alle  risorse  attivabili
nell'ambito  dei  bilanci  delle  regioni, delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  e  degli  altri  enti  pubblici  partecipanti  ai
programmi.
  Il  cofinanziamento  nazionale  a  carico  delle  suddette fonti e'
stabilito, per distinti obiettivi, come di seguito indicato:

                       Obiettivo convergenza.

  Per  i  programmi  operativi  nazionali e per i programmi operativi
interregionali,  finanziati dal FESR e dal FSE, la relativa copertura
finanziaria  e' posta a carico del Fondo di rotazione, in misura pari
al  100  per  cento  della  quota  nazionale pubblica e, comunque, in
misura  non  superiore alla corrispondente quota comunitaria - ovvero
in misura inferiore qualora sia possibile attivare specifiche risorse
nell'ambito  di  leggi  di  settore  -  fatti  salvi  i programmi che
beneficiano  del principio di proporzionalita' di cui all'art. 74 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  Per   i   programmi   operativi  regionali  la  relativa  copertura
finanziaria  e'  posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari
al  70 per cento della quota nazionale pubblica, se sono finanziati a
titolo  FESR  e in misura pari all'80 per cento, se sono finanziati a
titolo  FSE,  mentre  la restante parte e' posta a carico dei bilanci
delle   Regioni   e/o  degli  altri  enti  pubblici  partecipanti  ai
programmi.  La  quota  nazionale  pubblica dei programmi regionali e'
stabilita  nella stessa misura della quota comunitaria, fatti salvi i
programmi che beneficiano del predetto principio di proporzionalita'.
La  quota  pubblica  nazionale  eccedente  tale  misura  fa carico ai
bilanci  regionali  e/o  agli  altri  enti  pubblici  partecipanti al
programma.
  Per  i  programmi  operativi  della  regione  Basilicata, in regime
transitorio   nell'ambito   dell'obiettivo  convergenza  per  effetto
statistico,  la  quota  nazionale  pubblica  potra'  raggiungere,  al
massimo,  il 60 per cento della quota pubblica globale e la copertura
finanziaria  posta  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  e' pari, al
massimo,  all'80  per  cento  di  detta  quota,  sia  per i programmi
cofinanziati  dal  FESR  che per i programmi cofinanziati dal FSE. La
quota  pubblica  nazionale eccedente tale misura massima fa carico al
bilancio  regionale  e/o  agli  altri  enti  pubblici partecipanti al
programma.
  Per  far  fronte  ad  alcune  specificita' regionali nell'obiettivo
convergenza,  il  Fondo  di  rotazione  assicura  la  copertura delle
risorse   necessarie  per  il  riequilibrio  finanziario  nei  limiti
dell'importo  di  722  milioni  di  euro,  di cui 550 milioni di euro
destinati  alla  Regione  Campania,  125 milioni di euro alla Regione
Calabria   e   47   milioni   di   euro   alla   Regione   Siciliana.
All'assegnazione  di tali risorse in favore delle Regioni interessate
si  provvede  in  sede  di decreto direttoriale, assunto ai sensi del
decreto  del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica
del  15 maggio  2000,  sulla base di apposita richiesta del Ministero
dello sviluppo economico.
  Le   risorse   per  il  riequilibrio  finanziario  potranno  essere
utilizzate,  per  ciascun programma operativo, in aggiunta alla quota
di  cofinanziamento  nazionale  o  per ridurre l'apporto del bilancio
regionale   alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale.  Le  Regioni
assicurano,  comunque,  una  quota minima di cofinanziamento a carico
dei  rispettivi bilanci e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai
programmi,  stabilita  in circa il 15 per cento della quota nazionale
pubblica,  sia  per  i  programmi  cofinanziati  dal  FESR  che per i
programmi cofinanziati dal FSE.

          Obiettivo competitivita' regionale e occupazione.

  La  quota  nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione per i
programmi operativi regionali FESR e FSE e per il programma operativo
FSE  gestito  dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
stabilita in 6.944.283.589 euro, come indicato nella tabella allegata
che  costituisce  parte  integrante  della  presente  delibera.  Tale
importo   include   l'ammontare  complessivo  di  1.782.000.000  euro
riguardante  il riequilibrio finanziario e tiene conto dello 0,50 per
cento  del  cofinanziamento  statale, a fronte FSE, posto a carico di
ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma, destinato al PON azioni di
sistema.
  Per  i  programmi  operativi  della  Regione  Sardegna,  in  regime
transitorio  nell'ambito  dell'obiettivo  Competitivita'  regionale e
occupazione,  la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica
posta  a  carico del Fondo di rotazione e' pari a 1.146.500.000 euro,
comprensivi di 89.000.000 euro a titolo di riequilibrio finanziario.
  All'assegnazione  degli  importi di cui sopra, in favore di ciascun
programma,  distintamente  per  la  quota FESR e per la quota FSE, si
provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto
del  Ministro  del  tesoro,  bilancio  e programmazione economica del
15 maggio 2000.

            Obiettivo cooperazione territoriale europea.

  Per  i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera,
gestiti  da amministrazioni pubbliche, la copertura finanziaria della
quota  nazionale  pubblica  e'  posta  a  totale  carico del Fondo di
rotazione.
  Per   i   programmi  di  cooperazione  interregionale,  gestiti  da
amministrazioni pubbliche, ai quali e' eleggibile l'intero territorio
europeo  e  per i quali non e' prevista preallocazione di risorse tra
Stati membri, la relativa copertura finanziaria e' posta a carico del
Fondo  di  rotazione  in  misura  pari  al  100 per cento della quota
nazionale pubblica prevista per i partner che partecipano ai progetti
finanziati in attuazione di tali programmi.
  Per eventuali programmi di cooperazione, diversi da quelli indicati
dai  commi precedenti, gestiti da amministrazioni pubbliche, la quota
nazionale  pubblica  a fronte FESR e' posta a totale carico del Fondo
di rotazione.
  All'assegnazione  degli  importi di cui sopra, in favore di ciascun
programma,  si  provvede  in sede di decreto direttoriale, assunto ai
sensi  del  citato  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione   economica  del  15 maggio  2000,  sulla  base  delle
richieste fornite dal Ministero dello sviluppo economico.
  2. Modalita' di cofinanziamento.
  La  determinazione delle quote annuali di cofinanziamento, a carico
del   Fondo   di   rotazione,   viene   effettuata  mediante  decreti
direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE, previa istruttoria del gruppo di lavoro
di  cui  al  richiamato  decreto  del Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica del 15 maggio 2000.
  Gli  importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione non
sono  suscettibili di aumento in assenza di corrispondente incremento
degli importi di finanziamento dell'Unione europea.
  Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per
effetto  dell'applicazione  della clausola del disimpegno automatico,
nonche'  delle  altre  fattispecie  di riduzione e/o soppressione dei
contributi  previste  dal  Regolamento  CE  n.  1083/2006, comportano
corrispondenti  riduzioni  degli  importi di cofinanziamento a carico
del  Fondo  di  rotazione,  stabilite  con decreti direttoriali della
ragioneria  generale  dello Stato IGRUE, con conseguente recupero dei
finanziamenti erogati in eccedenza.
  Le  regioni,  le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri
enti  pubblici  partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi
di    rispettiva    competenza,   l'effettivita'   degli   oneri   di
cofinanziamento   a   proprio  carico,  mediante  l'attivazione,  nei
rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.
  3. Coordinamento dei sistemi di controllo
  La  ragioneria generale dello stato - IGRUE, organismo nazionale di
coordinamento   delle   autorita'  di  audit  designate  per  ciascun
programma  operativo,  svolge  un'azione di orientamento e di impulso
diretta  a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione
e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso
l'emanazione  di  linee  guida  e  manuali  sugli adempimenti e sulle
procedure  e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione
finanziaria.
  Nell'ambito   della   funzione   di   coordinamento,   di   cui  al
comma precedente,   l'IGRUE   esprime   il   parere  in  merito  alla
conformita',   con   il  disposto  degli  articoli da  58  a  62  del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, dei sistemi di gestione e di controllo
istituiti presso le amministrazioni titolari dei programmi operativi,
ai sensi dell'art. 71, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.
  Per   i  programmi  di  cooperazione  territoriale,  la  ragioneria
generale  dello  Stato  - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei
gruppi  di  controllori  che  verranno  istituiti  per  assistere  le
autorita'  di  audit,  in  base  all'art.  14 del Regolamento (CE) n.
1080/2006, relativo al FESR.
  4.  Sistema  di  monitoraggio  e  flussi informativi con il sistema
comunitario SFC 2007.
  Nell'ambito del sistema informativo della ragioneria generale dello
Stato  -  IGRUE  e' attivato il sistema nazionale di monitoraggio dei
Fondi   strutturali,  mediante  adeguamento  del  sistema  «Monitweb»
2000/2006   ai   requisiti   richiesti  dalla  normativa  comunitaria
2007/2013.
  L'autorita' di gestione di ciascun programma assicura l'attivazione
di  un  sistema  di  monitoraggio  in  grado  di  rilevare  i dati di
avanzamento dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale e di
alimentare, nei tempi e nei formati definiti, il sistema nazionale di
monitoraggio di cui al comma precedente.
  L'autorita' di gestione adotta le misure opportune affinche' i dati
forniti   dagli   organismi   intermedi  e/o  dai  beneficiari  siano
sottoposti  ad  un adeguato processo di verifica e controllo idoneo a
garantire  la  correttezza,  l'affidabilita'  e  la  congruenza delle
informazioni monitorate.
  L'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio e' assicurata
mediante  protocolli  di  colloquio  con  i sistemi proprietari delle
singole  autorita' di gestione. Nelle more dello sviluppo di autonomi
ed idonei sistemi di monitoraggio presso le autorita' di gestione, la
ragioneria  generale dello Stato - IGRUE sviluppa e rende disponibile
un  apposito  modulo  gestionale, idoneo ad assicurare l'espletamento
degli  adempimenti  di  monitoraggio  a  carico  delle  autorita'  di
gestione,    come   individuati   dalla   normativa   comunitaria   e
l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio.
  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Ragioneria generale
dello  Stato - IGRUE assicura il coordinamento dei flussi informativi
con   il  sistema  comunitario  SFC  2007,  per  l'invio  telematico,
attraverso il sistema informativo nazionale, dei programmi operativi,
dei  dati di monitoraggio, delle previsioni di spesa presentati dalle
Autorita'  di  gestione e delle domande di pagamento presentate dalle
Autorita' di certificazione.
    Roma, 15 giugno 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 155