IL DIRETTORE GENERALE

  Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f e f-bis);
  Visto  il  decreto  20  settembre  2004, n. 245, del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004,
registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del Registro visti
semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Vista  la  delibera  n. 26 del consiglio di amministrazione in data
27 settembre 2006;
  Vista  la  propria determinazione del 27 settembre 2006 concernente
«Manovra  per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»  con  cui  e'  stata adottata una misura finalizzata a
ridurre  nella  misura  del  5%  il prezzo al pubblico dei medicinali
comunque  dispensati  o  impiegati  dal SSN, gia' vigente; nonche' di
rideterminare  lo  sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con
la  determinazione  AIFA  del  30 dicembre  2005,  cit. in premesse e
mantenere  in  vigore  le predette misure fino ad integrale copertura
del  disavanzo  accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi
entro il termine del 15 febbraio 2007;
  Visto  l'art.  1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA
la  sospensione  degli  effetti  di  cui alla deliberazione n. 26 del
27 settembre  2006,  di cui sopra, previa dichiarazione di impegno al
versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle
di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;
  Vista  la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21 febbraio  2007,  n. 43, recante l'elenco
relativo alle aziende e alle confezioni di specialita' medicinali che
si  sono  avvalse  della  facolta'  di ripianare l'eccedenza di spesa
farmaceutica secondo le modalita' di pay back;

                             Determina:

                               Art. 1.
  1. E'   approvato   l'allegato  elenco  (allegato  1),  recante  le
confezioni  dei  medicinali  classificati  nella  fascia  A)  di  cui
all'art.  8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto
della  manovra  di  pay  back,  per  i  quali  sono ripristinati, con
decorrenza  1° ottobre  2007, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006
nonche'   quelli  successivamente  a  tale  data  rideterminati.  E',
altresi',  approvato  l'allegato  elenco  (allegato  2),  recante  le
confezioni  dei  medicinali classificati nella classe A) di cui sopra
ad uso esclusivamente ospedaliero (H).