IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio
  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in  particolare,  il  primo  periodo  del  sopra  indicato
comma 1190,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa, la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,   entro   il   31 dicembre   2007,   la  concessione  degli
ammortizzatori  in  deroga  nel  caso  di  programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Visto  il  decreto  n.  40975  del  22 maggio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune Regioni;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   7   del   predetto   decreto
interministeriale,  relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro
alla  concessione  o alla proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate   nella   regione  Lazio,  che  non  possono  ricorrere  agli
ammortizzatori,  ai  sensi della normativa a regime, per l'attuazione
di determinati programmi;
  Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo
2007,  dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e
politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;
  Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia
lavoro S.p.a. e delle parti sociali;
  Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;
  Visto  l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato
Lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 30 gennaio
2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla General
Holding   Telecomunication   S.r.l.,  e  letti,  in  particolare,  le
considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 7) e 8);
  Considerato  che,  nel  verbale del suddetto accordo del 30 gennaio
2007,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per  la General Holding Telecomunication S.r.l. della concessione del
trattamento  di  C.I.G.S.  in deroga, per un numero massimo pari a 43
lavoratori  occupati  presso lo stabilimento di Roma, a decorrere dal
20 febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2007;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  in deroga alla vigente normativa, datata
16 febbraio 2007 e pervenuta il 22 febbraio 2007;
  Vista,  inoltre,  la  documentazione,  consegnata all'ispettore del
lavoro  incaricato degli accertamenti di rito in data 26 luglio 2007,
e  considerate le risultanze degli accertamenti medesimi, di cui alla
nota della D.P.L. di Roma, prot. n. 6784 del 27 luglio 2007;
  Vista  l'ulteriore  documentazione  pervenuta  in  data  29 agosto,
17 settembre  e  1° ottobre 2007 da cui risulta sia il numero massimo
effettivo di lavoratori interessati al trattamento in questione, pari
a  39 unita', sia la dichiarazione della societa' richiedente di aver
anticipato il trattamento stesso;
  Ritenuta   conseguentemente   rettificata  la  citata  istanza  del
16 febbraio 2007;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la prima concessione
del  trattamento  di  integrazione  salariale, in deroga alla vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita
nell'accordo  intervenuto  presso la regione Lazio in data 30 gennaio
2007,  in favore del personale della General Holding Telecomunication
S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano,  piazza Duomo n. 20, in forza
presso  l'unita' aziendale sita in Roma, Vicolo Valleranello, s.n.c.,
per  un  massimo  di 39 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo  dal  20 febbraio  2007  al  31 dicembre  2007, con pagamento
diretto  ai  lavoratori  da parte dell'I.N.P.S., nei limiti di quanto
non anticipato ai dipendenti dalla societa'.
  2.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (I.N.P.S.) e'
incaricato di verificare:
    a) l'importo  di  cui  al  precedente  comma 1 gia' anticipato ai
lavoratori  dalla General Holding Telecomunication S.r.l., acquisendo
quietanze di pagamento dagli interessati;
    b) le somme spettanti ancora da corrispondere ai lavoratori.