IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia lavoro S.p.a. e delle parti sociali; Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato Lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 30 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla General Holding Telecomunication S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 7) e 8); Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 30 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la General Holding Telecomunication S.r.l. della concessione del trattamento di C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 43 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Roma, a decorrere dal 20 febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2007; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 16 febbraio 2007 e pervenuta il 22 febbraio 2007; Vista, inoltre, la documentazione, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 26 luglio 2007, e considerate le risultanze degli accertamenti medesimi, di cui alla nota della D.P.L. di Roma, prot. n. 6784 del 27 luglio 2007; Vista l'ulteriore documentazione pervenuta in data 29 agosto, 17 settembre e 1° ottobre 2007 da cui risulta sia il numero massimo effettivo di lavoratori interessati al trattamento in questione, pari a 39 unita', sia la dichiarazione della societa' richiedente di aver anticipato il trattamento stesso; Ritenuta conseguentemente rettificata la citata istanza del 16 febbraio 2007; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 gennaio 2007, in favore del personale della General Holding Telecomunication S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Duomo n. 20, in forza presso l'unita' aziendale sita in Roma, Vicolo Valleranello, s.n.c., per un massimo di 39 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., nei limiti di quanto non anticipato ai dipendenti dalla societa'. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e' incaricato di verificare: a) l'importo di cui al precedente comma 1 gia' anticipato ai lavoratori dalla General Holding Telecomunication S.r.l., acquisendo quietanze di pagamento dagli interessati; b) le somme spettanti ancora da corrispondere ai lavoratori.