IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Ficodindia
di  San  Cono,  con sede in San Cono (Catania), via S. Allende n. 30,
intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ficodindia di
San Cono, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  16646 del 26 settembre 2007 con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del Ficodindia
di  San  Cono,  ha  chiesto  la protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE)
n.  510/2006,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ficodindia di
San  Cono, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
del   Ficodindia  di  San  Cono,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio  e  a livello nazionale della denominazione Ficodindia di
San  Cono,  secondo  il disciplinare di produzione allegato alla nota
protocollo n. 16646 del 26 settembre 2007, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Ficodindia di San Cono.