IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  10  settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 1°
ottobre  1999,  con  il  quale  l'organismo  «A.I.A.B. - Associazione
italiana agricoltura biologica», e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;
  Visto  il  decreto  19  settembre  2002  con  il quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
A.I.A.B.  -  Associazione  italiana  agricoltura  biologica, e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002;
  Visto il decreto 2 dicembre 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
19 settembre  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data
dal 29 gennaio 2003;
  Visto   il   decreto   8  aprile  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 29 aprile 2003;
  Visto   il   decreto   9 luglio   2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003 e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2003;
  Visto   il   decreto  5 dicembre  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, e'
stata  ulteriormente  prorogata fino al rinnovo al predetto organismo
di controllo;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere  l'attivita'  di controllo sulla indicazione
geografica  protetta  Marrone  del  Mugello  la  Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze,
piazza  dei  Giudici n. 3, in sostituzione di A.I.A.B. - Associazione
italiana agricoltura biologica;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Firenze  ha predisposto il piano di controllo per la
indicazione  geografica  protetta  Marrone  del Mugello conformemente
allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 28 settembre 2007;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Firenze  con  sede  in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, e' designata
quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di
controllo  previste  dagli  articoli  10 e 11 del Regolamento (CE) n.
510/2006  per la indicazione geografica protetta Marrone del Mugello,
registrata  in  ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1°
luglio 1996.