IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con
il  quale  e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto   l'art.   2,   secondo  periodo,  del  decreto  direttoriale
4 dicembre  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2006,  n.  301,  il  quale  stabilisce che a decorrere dalla data del
provvedimento   stesso  non  si  applica  la  disposizione  contenuta
nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001;
  Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/BNG del 6 aprile
2007,  in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di
concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
  Considerato   che,   nella  graduatoria  provinciale  di  L'Aquila,
l'offerta   della   societa'  Playmat  Station  S.r.l.  e'  risultata
collocata,  con  punti  48, al terzo posto su due posizioni utili per
l'assegnazione  di  una  concessione  per  la  gestione del gioco del
Bingo;
  Considerato  che, con sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio 2002,
il  T.A.R.  Lazio,  in  primo  luogo, ha respinto il ricorso proposto
dalla societa' Playmat Station S.r.l. avverso la propria collocazione
nella  graduatoria  di  cui  al  citato  decreto 11 luglio 2001 e, in
secondo  luogo,  ha dichiarato inammissibile il ricorso della Playmat
Station  S.r.l.  avverso  il  silenzio  serbato  dall'Amministrazione
sull'istanza  volta  a  far dichiarare la revoca o la decadenza della
societa'  Bingomatica  S.r.l.,  seconda  classificata  nella suddetta
graduatoria, dalla concessione del gioco del bingo;
  Considerato che, con decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005,
il  Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dalla predetta
Playmat  Station S.r.l. per l'annullamento della suddetta sentenza n.
7298/2002 e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha
annullato,  in  parte  qua,  il  provvedimento  di approvazione della
graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, in
quanto  carente  di  istruttoria e di motivazione in ordine ad alcuni
punteggi attribuiti alla Bingomatica S.r.l.;
  Considerato  che, in esecuzione di tale decisione, e' stato emanato
il  decreto  direttoriale 23 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 278 del 29 novembre 2005) recante:
«Modificazione  della  graduatoria  delle concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila,
di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni», con il
quale  la  Playmat Station S.r.l. e' stata collocata al secondo posto
della  suddetta graduatoria provinciale e, dunque, in posizione utile
per  l'assegnazione  di  una  delle  due  concessioni previste per la
provincia  in  questione  e  con  il  quale  e' stato disposto che la
Playmat  Station  S.r.l.  stessa  avrebbe dovuto provvedere, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale,  a  rinnovare  la  cauzione  provvisoria  e  ad
approntare,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  medesima  data  di
pubblicazione,  la  sala  debitamente attrezzata e funzionante per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma 48,   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448  e  successive
modificazioni;
  Considerato che la Playmat Station S.r.l., in data 26 gennaio 2006,
ha  proposto  ricorso  per  l'annullamento, previa adozione di misure
cautelari,  del suddetto decreto 23 novembre 2005, nella parte in cui
sono   «fatti   salvi,   nell'interesse  generale,  gli  effetti  del
provvedimento  di  assegnazione della concessione per l'esercizio del
gioco  del Bingo nei confronti della societa' Bingomatica», collocata
al terzo posto della menzionata graduatoria provinciale;
  Considerato  che  il  T.A.R.  Lazio,  con  ordinanza  n.  1377/2006
dell'8 marzo  2006, ha accolto la suddetta istanza cautelare proposta
dalla  Playmat  Station S.r.l. con il suddetto ricorso del 26 gennaio
2006;
  Considerato  che,  con  nota n. 2006/29932/giochi/BNG del 31 agosto
2006,  l'Amministrazione  ha sospeso i termini per l'approntamento al
collaudo della sala-bingo da parte della Playmat Station S.r.l. dalla
data  dell'istanza  avanzata  da  tale societa' (26 luglio 2006) fino
alla  data  della  decisione  dei  ricorsi pendenti innanzi al T.A.R.
Lazio;
  Considerato  che,  con  sentenza  n. 333/07 del 17 gennaio 2007, il
T.A.R.  Lazio  ha accolto, in parte, il ricorso della Playmat Station
S.r.l.,  annullando,  per  l'effetto,  il  decreto  23 novembre  2005
«laddove  dispone  il  mantenimento  della  concessione  in capo alla
controinteressata» Bingomatica S.r.l.;
  Considerato  che  la  medesima  sentenza n. 333/2007 ha respinto il
motivo  di  ricorso concernente la brevita' dei termini assegnati nel
suddetto  decreto  23 novembre  2005  per  il  rinnovo della cauzione
provvisoria  e  per l'approntamento della sala al collaudo, in quanto
«la stessa ricorrente deve ammettere che i termini de quibus sono non
gia'  giugulatori, bensi' corrispondenti a quelli previsti dal bando,
di  per se' non irragionevoli o eccessivamente stretti. Non coglie il
segno,  per  il  Collegio,  la  censura per cui tali termini potevano
avere  senso  soltanto per gli originari concessionari del 2001 e non
per  la  situazione della ricorrente, definitasi soltanto cinque anni
dopo, in quanto il progetto della sala e' stato da essa presentato in
una  con  l'offerta,  onde essa si trova nella medesima situazione di
partenza  di  tutti  gli  altri  concessionari.  E' appena il caso di
osservare  che la ricorrente, la quale peraltro ha goduto del termine
dilatorio  tra  la  sospensione  cautelare  dell'atto  impugnato e la
presente  sentenza,  ben  puo'  chiedere  all'AAMS,  ove  vi  siano i
presupposti   cola'   indicati  e  pagandone  la  prescritta  penale,
l'applicazione  in  suo  favore  del  beneficio ex art. 52, comma 48,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;
  Considerato  che  il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2521/2007
del  15 maggio  2007,  ha  respinto l'istanza di sospensione proposta
dalla  Playmat  Station  S.r.l.  avverso  la  suindicata  sentenza n.
333/07,  nella  parte  in  cui  il  T.A.R.  Lazio  non  ha accolto la
richiesta  di annullare l'assegnazione, di cui al decreto 23 novembre
2005,  del termine di centocinquanta giorni per l'approntamento della
sala-bingo al collaudo da parte dell'Amministrazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  del punto 13, lettera j) del suddetto
bando  di  gara  per  l'assegnazione  delle  concessioni  del  bingo,
dell'art.  1,  ultimo  periodo,  del  citato  decreto 11 luglio 2001,
nonche'  del  decreto 23 novembre 2005, la Playmat Station S.r.l. era
tenuta  ad  approntare  la  sala  per il collaudo entro il termine di
centocinquanta   giorni   decorrente   dalla  data  di  comunicazione
ufficiale  di  aggiudicazione,  la  quale  e' stata effettuata con il
decreto  direttoriale  23 novembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005 e che tale
termine,  al netto del periodo di sospensione indicato nella sentenza
n. 333/07, e' scaduto il 9 marzo 2007;
  Considerato  che  il termine sopraindicato e' perentorio, in quanto
previsto  a  tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei
soggetti controinteressati;
  Considerato  che  la Playmat Station S.r.l. non ha provveduto ne' a
prestare   idonea   e  rinnovata  cauzione  provvisoria  nei  termini
perentori  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  del sopraindicato decreto
direttoriale  23 novembre  2005,  termini  che  sono stati confermati
dalla  richiamata  sentenza n. 333/07, ne' a richiedere l'esecuzione,
da  parte  dell'Amministrazione,  delle  operazioni di collaudo della
sala   da   destinare   al  gioco  del  bingo  entro  il  termine  di
centocinquanta   giorni   dalla   data   di  comunicazione  ufficiale
dell'aggiudicazione   che,   al  netto  del  periodo  di  sospensione
cautelare  indicato  nella  sentenza  n.  333/07 del T.A.R. Lazio, e'
scaduto il 9 marzo 2007, ne' ha provveduto a richiedere la proroga di
tale  termine  ai  sensi  dell'art.  52,  comma 48,  della  legge  n.
448/2001;
  Considerato  che, a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari
dell'Amministrazione in data 15 marzo 2007, e' stato accertato, anche
con  rilievi  fotografici,  che  la  sala non era stata approntata al
collaudo da parte dell'Amministrazione;
  Considerato  che,  per i sopraindicati motivi, l'Amministrazione ha
avviato  il  procedimento  di  decadenza della Playmat Station S.r.l.
dall'assegnazione  della  concessione, dandone comunicazione con nota
n.  2007/9217/giochi/BNG del 19 marzo 2007, ai sensi degli articoli 7
e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
  Considerato che la Playmat Station S.r.l., con lettera del 26 marzo
2007,   ha   chiesto   che  il  suddetto  procedimento  di  decadenza
dall'assegnazione  della  concessione  fosse revocato ovvero concluso
con  conferma  della  concessione  ed  ha avanzato espressa richiesta
affinche'  fosse  dichiarata  l'interruzione  del decorso dei termini
assegnati  per  l'approntamento  della  sala o, in subordine, venisse
concessa la proroga prevista per legge;
  Considerato  che, con lettera n. 2007/11898/giochi/BNG del 5 aprile
2007,  tale  istanza non e' stata accolta per i motivi indicati nella
lettera stessa;
  Considerato  che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, con nota n.
97020  del 12 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito
all'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione della
concessione alla Playmat Station S.r.l.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  Playmat  Station S.r.l. e' decaduta dall'assegnazione della
concessione  del  bingo  di  cui  al decreto direttoriale 23 novembre
2005, in quanto non ha provveduto:
    a  presentare idonea e rinnovata cauzione provvisoria nel termine
perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 278 del
29 novembre 2005;
    ad  approntare  la sala-bingo e, di conseguenza, a richiederne il
collaudo  da  parte dell'Amministrazione, entro il termine perentorio
di   centocinquanta   giorni  decorrenti  dalla  menzionata  data  di
pubblicazione  del  decreto 23 novembre 2005, al netto del periodo di
sospensione  indicato  nella  sentenza  n.  333/07  del T.A.R. Lazio,
termine  per  il  quale  non  ha  richiesto il differimento, ai sensi
dell'art.  52,  comma 48,  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 e
successive modificazioni.
  2. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 12 ottobre 2007
                                               Il dirigente: Zarrilli