IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
ministeriale  28 maggio  1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53;  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del
21 marzo  2005;  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 convertito
nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  sig.ra  Vlad  I.  Lucia, la documentazione prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali
prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115,
relativa  al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della
lingua italiana, nonche', l'esperienza professionale posseduta;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 settembre  2007,  indetta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto
la  formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse
da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla
legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione professionale, cosi' composto:
    «Diploma  de  Bacalaureat»  (diploma di maturita' - Liceo sezione
pedagogica)   conseguito   nella   sessione  di  giugno  1987  presso
l'Istituto magistrale di Sibiu (Romania);
    certificato   «Definitivat»  -  abilitazione  all'insegnamento  -
conseguito   nella   sessione  di  settembre  1990  -  quale  maestra
elementare;
posseduto  dalla  sig.ra  Vlad  I.  Lucia,  nata a Sebes (Romania) il
5 settembre  1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n.   115/1992,   e'   titolo   di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di docente nella scuola primaria.
  2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 4 ottobre 2007
                                         Il direttore generale: Dutto