IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario   pro  tempore  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;
  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni ai fini della concessione o della proroga degli
ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa;
  Visto  il  verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, ai
sensi  dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale alla
presenza  della Sottosegre-taria di Stato on. Rosa Rinaldi, assistita
dalla  Direzione  generale  della  tutela delle condizioni di lavoro,
dalle  OO.SS.  e  per  la  parte  datoriale  da FISE, ANCP e tutte le
aziende  operanti  nel  settore che applicano il CCNL delle attivita'
ferroviarie ;
  Considerato  che  con  il  predetto accordo e' stata effettuata una
verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio
2002.  Dal  confronto  e'  emerso  che, nonostante sul territorio gli
interventi   finora   effettuati   abbiano   conseguito  apprezzabili
miglioramenti   sul  versante  occupazionale,  permangono,  tuttavia,
difficolta'  ancora  da  risolvere  in  relazione  alle problematiche
produttive  ed  occupazionali delle aziende del settore degli appalti
ferroviari   e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la  necessita'  di
utilizzare,  anche  per  l'anno  2007,  gli ammortizzatori sociali in
deroga  previsti  dall'art.  1,  comma 1190, della legge n. 296/2006,
riferiti  a  CIGS,  ai contratti di solidarieta' e alla mobilita', in
favore
di  quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla
legge  n.  223/1991  e  dei  lavoratori  delle cooperative ex lege n.
602/1970 operanti nel comparto;
  Ritenuto,  per  quanto  precede, di dare attuazione all'accordo del
14 giugno 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo
ministeriale  di  settore, stipulato in data 14 giugno 2007, allegato
al   presente   decreto,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2007  al
31 dicembre  2007  possono  essere  concessi, in favore delle imprese
operanti  nel  comparto  degli appalti delle pulizie ferroviarie, gli
ammortizzatori sociali in deroga riferiti a:
    trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ai
dipendenti  delle  imprese che non sono in possesso dei requisiti per
accedere alla legge n. 223 del 1991;
    contratti  di solidarieta' e procedure di mobilita' in favore dei
dipendenti  delle  imprese che non sono in possesso dei requisiti per
accedere   alla  legge  n.  223  del  1991  e  dei  lavoratori  delle
cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto.