IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto   l'accordo   intervenuto,  in  sede  governativa  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale in data 4 giugno
2007,  alla  presenza  del  Ministro on. Cesare Damiano, col il quale
sono  state  individuate  le  fattispecie  per le quali sussistono le
condizioni  previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, ai fini della concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla vigente
normativa,    per   agevolare   la   gestione   delle   problematiche
occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Vista  l'istanza  di  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione   salariale,  presentata  dall'azienda  individuata  dal
predetto accordo;
  Visto  lo  stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni - dalla legge
19 luglio  1993,  n.  236,  e  successive  modificazioni  -  previsto
dall'art.  1,  comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  entro il 31
dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dall'11 luglio  2007  al 31
dicembre  2007,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, alla presenza del
Ministro  on.  Cesare Damiano, in data 4 giugno 2007, in favore di un
numero  massimo di 1380 dipendenti della societa' Carrozzeria Bertone
S.p.a. (Torino), unita' di Grugliasco (Torino).
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 12.719.460,00.
  Pagamento diretto: No.