IL DIRIGENTE
                      della Direzione generale
               per gli enti cooperativi - Divisione V
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  parere della Commissione centrale per le cooperative del
15 maggio 2003;
  Visti  i  decreti  del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003  concernenti la determinazione del limite temporale e
dell'importo  minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex  art.  2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per gli enti cooperativi
del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;
  Considerato  che  dagli  accertamenti effettuati, le cooperative di
cui  all'allegato  elenco,  si  trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato  altresi'  che  il  provvedimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Visto  l'avviso  di avvio della procedura di scioglimento d'ufficio
ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile di n. 53
cooperative,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 59 del 12 marzo 2007;
  Preso  atto  che  a  seguito  del  suddetto  avviso  sono pervenute
osservazioni  riguardo  alle  cooperative  Numistrum, Agrifor Service
p.s.c., Centro Ambiente 2000, Ecomelandro p.s.c., Eco Transit Servizi
Ecologici   p.s.c.   Cooperativa   Regionale   di   garanzia  per  il
finanziamento  agli  artigiani  della  Basilicata,  aventi sede nella
provincia  di  Potenza,  da  parte  dei  soggetti  legittimati di cui
all'art. 7 della legge n. 241 del 1990;
  Tenuto  conto,  inoltre,  che  la societa' cooperativa consorzio di
garanzia  Cooperfidi  di  Potenza  risulta  essere  stata sciolta con
decreto  della  direzione generale per gli enti cooperativi - div V -
n. 001 del 19 settembre 2006;
  Ritenuto,  per  quanto  esposto, che limitatamente alle cooperative
sopra  menzionate,  non si debba procedere allo scioglimento ai sensi
dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile;
  Considerato,   pertanto,  che  le  stesse  debbono  essere  escluse
dall'allegato elenco di scioglimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  sono
sciolte,  senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di  cui  all'allegato  elenco,  che  costituisce parte integrante del
presente decreto.