IL DIRETTORE GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
               E DEI MERCATI TRAGR IV - AGROINDUSTRIA
1. Premessa e campo di applicazione.
  1.1.  La  presente  circolare  si  applica  ai contratti di filiera
finanziati con le risorse finanziarie residue indicate nelle premesse
del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali n. 452 del 3 luglio 2007.
  1.2.  La  circolare  definisce  le spese ammissibili e i criteri di
scelta  degli  investimenti  di cui all'art. 12, comma 3, del decreto
ministeriale  1° agosto  2003,  conformemente  con la decisione della
Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia.
  1.3.  La  presente  circolare  definisce  altresi'  le modalita' di
presentazione  delle  domande,  di  erogazione  del  contributo  e di
gestione dei contratti di filiera.
  1.4.   Il   decreto   ministeriale  1° agosto  2003,  e  successive
modificazioni,  stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione  dei  contratti  di  filiera,  in base a quanto disposto
dall'art.  66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove
per  filiera  agroalimentare  si  intende  l'insieme  delle  fasi  di
produzione,   di   trasformazione,   di   commercializzazione   e  di
distribuzione  dei  prodotti  agricoli,  forestali ed agroalimentari.
Tali   contratti,   da   stipularsi  tra  i  soggetti  della  filiera
agroalimentare  e  il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,   sono   finalizzati   alla   realizzazione  di  programmi
d'investimento  integrati  a  carattere  interprofessionale  e aventi
rilevanza  nazionale  che,  partendo  dalla  produzione  agricola, si
sviluppino  nei  diversi  segmenti della filiera agroalimentare in un
ambito territoriale multiregionale.
  1.5.  Le  agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le
aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
  1.6.  Le  iniziative  devono  avere  un  carattere  multiregionale,
svilupparsi  in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni
ovvero  due  regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai
prezzi  di  base  e'  localizzata  per almeno il 30 per cento in tali
regioni   (media   dei   dati  ISTAT  ultimo  triennio  disponibile),
comportare investimenti complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed
evidenziare  un  rapporto tra il valore degli investimenti previsti e
il  valore  della produzione agricola attuale coinvolta nel contratto
di  filiera, prodotta dai soggetti beneficiari (valutata ai prezzi di
base  o  equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche
regolamentate  ai sensi della normativa nazionale e comunitaria - ivi
compreso  il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini
dell'ammissibilita'  dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art.
6   del   decreto  ministeriale  1° agosto  2003,  l'ammontare  degli
«investimenti  di  filiera»  non  dovra'  essere inferiore al 30% del
totale degli investimenti previsti dal contratto.
  1.7.   Ai  fini  del  calcolo  della  produzione  agricola  attuale
coinvolta  nei contratti di filiera, si considerano le produzioni dei
beneficiari  delle  azioni  previste  nelle  tabelle  1A  e  2A e dei
destinatari  dei  servizi  di  cui  alla  tabella  3A,  allegate alla
presente  circolare; restano invece escluse da tale computo eventuali
produzioni  agricole  di  soggetti  beneficiari  e/o  destinatari  di
servizi  nell'ambito degli aiuti di cui alle tabelle 4A e 5A allegate
alla presente circolare.
  1.8.  Ai  benefici  previsti  dal  decreto  ministeriale n. 452 del
3 luglio   2007   si   accede   mediante  presentazione  di  domanda,
debitamente  compilata, secondo la modulistica allegata alla presente
circolare.
  1.9.  Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede
la  concessione  delle  agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto
domanda,  sulla  base  dell'ordine  di  presentazione e delle risorse
finanziarie   disponibili,   a   fronte   di  piani  progettuali  per
l'attuazione di contratti di filiera.
2. Soggetti proponenti e beneficiari.
  2.1.  Fermo  restando  quanto  specificato nel decreto ministeriale
1° agosto 2003 e successive modificazioni, i soggetti di cui ai punti
a),  b),  c) e d) dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono
beneficiare  delle  agevolazioni,  purche' alla data di presentazione
della  domanda  risultino  gia'  iscritti al registro delle imprese e
siano  nel  pieno  e libero esercizio dei propri diritti, non essendo
sottoposti   a   procedure   concorsuali   ne'   ad   amministrazione
straordinaria.
  2.2.   Ai   sensi   della   presente  circolare,  sono  considerati
beneficiari  i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di
cui all'allegato A della presente circolare.
  2.3.  Nel  caso  in  cui un soggetto beneficiario sia costituito in
forma  di consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente
al  termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti
consorziati devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di
filiera,  ad  adeguare  la  durata  del  consorzio oppure a garantire
l'estinzione anticipata del mutuo agevolato.
  2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale  1° agosto  2003 e successive modificazioni, sono i soli
interlocutori  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali per il contratto di filiera da loro presentato.
  2.5.  In  caso  di  approvazione e comunque prima della stipula del
contratto  di  filiera,  il  proponente  deve  costituirsi  in  forma
societaria con eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima
rata  di  rimborso  dei  mutui  agevolati concessi ai beneficiari del
medesimo contratto di filiera e comunque non prima di eventuali altri
vincoli previsti nel contratto di filiera.
3. Spese ammissibili.
  3.1.  Le  spese  ammissibili,  l'intensita' massima dell'aiuto ed i
criteri  di  scelta  degli  investimenti  nel  settore  agricolo sono
riportati  negli  Allegati  A e B, che costituiscono parte integrante
della presente circolare.
  3.2.  Le  spese  ammissibili  possono  riguardare una o piu' unita'
produttive  relative  ad  uno stesso beneficiario. Ai fini della loro
ammissibilita',  gli  investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A devono
essere  ubicati  in  territori  ammessi alle agevolazioni; per quanto
attiene,  invece,  alle  spese  di  cui  alle  tabelle  3A,  4A e 5A,
l'ammissibilita'  e' valutata con riferimento ai soggetti destinatari
dei  servizi,  che  devono  essere  ubicati in territori ammessi alle
agevolazioni, e/o alla ricaduta dell'intervento.
  3.3.  Gli  investimenti devono essere realizzati entro quattro anni
dalla data di stipula del contratto di filiera.
  3.4.  Non  sono  ammesse  le  spese  sostenute  prima della data di
presentazione della domanda.
4. Presentazione delle domande.
  4.1.  Per  l'accesso  al  contratto di filiera, la domanda, redatta
sulla  base  dello  schema  allegato  n.  1 alla presente circolare e
sottoscritta  a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto
proponente,  e'  presentata  al  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari  e  forestali  -  Direzione  generale della trasformazione
agroalimentare e dei mercati, via XX settembre n. 20, 00187 Roma - ed
alle  regioni  e  province  autonome  nelle  quali  sono  ubicati gli
impianti  dei  soggetti  beneficiari  del  contratto  di  filiera e i
beneficiari/destinatari   delle   azioni   immateriali.  La  domanda,
corredata dalla documentazione indicata al successivo punto 4.3, deve
essere  inviata  mediante  plico  postale  raccomandato con avviso di
ricevimento.  Per  la  determinazione  della  effettiva cronologia di
presentazione  delle domande fanno fede la data e l'ora di spedizione
del  plico  raccomandato  indirizzato  al  Ministero  delle politiche
agricole alimentari e forestali.
  4.2.  La  domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo
eventualmente  fotocopiato  o stampato - riportato nell'allegato n. 1
alla presente circolare.
  4.3.  Alla  domanda  devono  essere allegati in duplice copia, pena
l'irricevibilita'  della  domanda  stessa,  i  seguenti documenti, da
riportare  in  apposito  elenco  riepilogativo  che rispetti l'ordine
numerico  di  seguito  descritto. Tale elenco, allegato alla domanda,
deve essere sottoscritto dal soggetto proponente.
  1.  Scheda  del  piano  progettuale del contratto di filiera di cui
all'allegato  n. 2, completa di una parte descrittiva e del piano dei
flussi  e  delle  fonti  di  finanziamento,  predisposta  a  cura del
proponente  e  contenente  gli  elementi  e  le informazioni relativi
all'intero  piano  progettuale  del  contratto  di  filiera  ed  alla
totalita' dei soggetti in esso coinvolti.
  2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo
beneficiario  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  3, pena
l'automatica  estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal
piano  progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e
contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano
progettuale   sia  delle  caratteristiche  specifiche  della  filiera
oggetto di valutazione.
  3.  Atto  costitutivo  e Statuto, ove esistenti, relativi a ciascun
singolo beneficiario.
  4. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre
esercizi  contabili  antecedenti  alla  data  di  presentazione della
domanda  e corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a
tale  data non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione
dei  redditi  relativa  agli  ultimi  tre  esercizi; qualora l'ultimo
bilancio  non  sia stato ancora approvato, esso puo' essere trasmesso
in  bozza  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante del
beneficiario purche' corredato delle note integrative; le imprese che
non  dispongono  ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute
alla   presentazione  di  quello/i  disponibile/i  integrato/i  dalla
situazione  patrimoniale  dei  soci  riferita  agli  ultimi  tre anni
(ovvero i bilanci qualora i soci siano societa' di capitali).
  5. Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della
competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  6.  Dichiarazione  resa  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
445/2000  da parte di ciascun singolo beneficiario (consapevole delle
sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace
dall'art.  76,  nonche'  di quanto previsto dall'art. 75), secondo lo
schema di cui all'allegato n. 4.
  7.  Dichiarazione  bancaria  da  parte  dell'Istituto di credito di
ciascun   beneficiario,   finalizzata   a   garantire   la  capacita'
economico-finanziaria   del   soggetto   nel  sostenere  il  progetto
d'investimento;  tale  dichiarazione dovra' riferirsi al contratto di
filiera  e  contenere l'indicazione dell'importo delle spese previste
dal   beneficiario   nell'ambito   del  progetto  ed  il  periodo  di
riferimento.
  8.  Copia  della  delibera  del  consiglio  di amministrazione, ove
presente,  contenente  una  esplicita  autorizzazione a presentare il
progetto, da parte di tutti i soggetti beneficiari.
5. Istruttoria.
  5.1.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
accerta  la  regolarita'  e  la  completezza  delle  domande  e della
documentazione allegata e le trasmette alla Commissione di servizi di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003,
entro  trenta  giorni  lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i
casi  di  irregolarita' e/o di incompletezza della documentazione, le
domande  sono  considerate irricevibili e ne viene data comunicazione
al   proponente   entro   trenta  giorni  lavorativi  dalla  data  di
presentazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali.
  5.2.  La  Commissione  di  servizi, entro novanta giorni lavorativi
dalla  data di presentazione della domanda, non conteggiando i giorni
intercorrenti   tra  la  richiesta  e  il  ricevimento  di  eventuali
precisazioni, valuta la coerenza e conformita' del piano progettuale,
sulla  base  degli  elementi  specificati  al comma 2 dell'art. 7 del
decreto ministeriale 1° agosto 2003.
  5.3.  La Commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali, entro cinque giorni
lavorativi  dalla  conclusione  della  valutazione,  la  relazione di
coerenza e di conformita'.
  5.4.  In  caso  di  conformita'  della  domanda, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di Commissioni
costituite  anche  da  soggetti/esperti  specializzati, procede entro
trenta  giorni  alla  valutazione  di  merito e tecnico economica dei
piani  progettuali,  sulla  base  dei  criteri specificati al comma 3
dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 2003.
  5.5.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al  fine  della  valutazione  di  coerenza  e  conformita'  e/o della
valutazione  di merito e tecnico economica del piano progettuale, ove
necessario,   provvede   a   richiedere  al  proponente  precisazioni
funzionali   allo  svolgimento  dell'istruttoria;  il  proponente  e'
chiamato  a  fornire  risposta  entro  il termine massimo di quindici
giorni  dalla data effettiva di ricevimento della richiesta (compreso
nel computo):
    a) nel  caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale
del  contratto  di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione
entro tale termine implichera' il rigetto della domanda;
    b) nel  caso  in  cui  la  precisazione riguardi, invece, singoli
soggetti  beneficiari,  la  mancata  precisazione  entro tale termine
implichera'  l'automatica  esclusione  di  tale/i  beneficiario/i dal
piano   progettuale   del   contratto   di  filiera  con  conseguente
rideterminazione degli importi degli investimenti previsti.
  5.6.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al  termine  dell'esame  di  merito  e  tecnico economico, redige una
relazione  sull'esito  dell'istruttoria,  contenente  la  motivazione
dell'eventuale ammissibilita' alle agevolazioni del piano progettuale
del contratto di filiera nel suo complesso e dei singoli investimenti
in  cui  e'  articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti
entro trenta giorni.
6. Approvazione del contratto di filiera.
  6.1.  Nel  caso  di  esito  positivo dell'istruttoria, il Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali propone il contratto
di  filiera  al  CIPE  per  l'approvazione,  dandone comunicazione al
Comitato  Tecnico  Agricolo,  entro quindici giorni dal completamento
dell'istruttoria.
  6.2.  In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   fatta  salva  la
registrazione  della  Corte  dei  conti,  predispone  il  contratto e
provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni
e/o province autonome interessate.
  6.3.  Il  contratto  di  filiera  e'  sottoscritto  tra il soggetto
proponente  e  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
pena la decadenza dai benefici.
  6.4.   I   rapporti  tra  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   e   il   soggetto  proponente,  ai  fini
dell'attuazione  del  contratto  di  filiera,  saranno  definiti  nel
contratto stesso.
7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo.
  7.1.  Le  agevolazioni  concedibili  sono articolate nella forma di
contributo  in  conto  capitale  e  di  finanziamento  agevolato.  Il
contributo  in  conto capitale e' accordato solo per le azioni di cui
alle  tabelle  3 A  e  5 A  ed  e'  pari  al  massimo  al  10%  degli
investimenti  ammissibili  per  ciascun  contratto di filiera. Per le
azioni  di cui alle tabelle 1 A, 2 A e 4 A, il contributo e' concesso
solo  in  conto  finanziamento.  Il  contributo  complessivo non puo'
superare l'80% dell'investimento ammissibile.
  7.2.  La  decorrenza  del  rimborso  del  mutuo  di cui all'art. 4,
comma 2,  lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia
entro  il primo quinquennio dalla concessione del contributo, secondo
un  piano  pluriennale  di  rientro  da ultimare comunque nel secondo
quinquennio.  La  durata  massima  del  finanziamento  e' di 10 anni,
comprensivi  del  periodo  di preammortamento non superiore a 5 anni,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del mutuo agevolato. Il tasso
agevolato   e'   dello   0,50   per  cento  annuo.  Il  rimborso  del
finanziamento  e'  previsto  in rate annuali costanti posticipate, la
prima  delle  quali  decorre dalla data di conclusione del periodo di
preammortamento.
  7.3.  Le  agevolazioni  sono  erogate a favore del proponente - che
provvede  poi  a  trasferire  ai singoli beneficiari gli importi loro
dovuti-  e/o  in  favore dei singoli beneficiari, secondo il piano di
erogazione definito nel contratto di filiera e su presentazione dello
stato  di  avanzamento (SAL), fino al 90% del contributo concesso. Il
saldo del contributo, pari almeno al 10%, e' erogato su presentazione
della  documentazione  finale  di spesa e a seguito di collaudo delle
opere. Le prime due quote possono essere erogate come anticipo con le
seguenti modalita':
    a) al   massimo   il  30%  del  contributo,  a  titolo  di  prima
anticipazione,  su presentazione di polizza fideiussoria da parte del
proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare;
    b) al   massimo   il   30%   del  contributo  per  le  successive
anticipazioni,  su presentazione di polizza fideiussoria da parte del
proponente  di  importo  pari  al  110%  del contributo da erogare, a
seguito  di  rendicontazione  di  una  spesa, in percentuale rispetto
all'investimento  complessivo,  pari o superiore alla percentuale del
contributo  liquidato  con le precedenti anticipazioni e comunque nel
rispetto dell'ESL.
  7.4. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione
delle  agevolazioni e' richiesta con una domanda, da redigere secondo
lo   schema   riportato   nel   contratto   stesso,  corredata  della
documentazione prevista ed indirizzata ad ISA S.p.a.
8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva.
  8.1. La Commissione di controllo e' nominata e svolge gli incarichi
di  cui  al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 giugno
2006,  n.  306. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle
attivita' oggetto del contratto di filiera predisposte da ISA S.p.a.,
dopo la verifica della Commissione di controllo, sono trasmesse entro
trenta giorni alle regioni e/o province autonome interessate..
  8.2.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del  progetto
esecutivo,  di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2006,
n.  169,  il soggetto beneficiario per il tramite del proponente deve
presentare  ad ISA S.p.a. la richiesta di erogazione del saldo con la
documentazione finale di spesa.
  8.3.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dispone  l'erogazione  del  saldo,  salvo  eventuali rideterminazioni
della  spesa  effettivamente  sostenuta,  o  l'eventuale  recupero di
agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti.
9. Revoche.
  9.1.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
procede   alla   revoca   totale   o   parziale  delle  agevolazioni,
autonomamente  o  su segnalazione motivata da parte della Commissione
di  controllo  e/o di ISA S.p.a., previo accertamento ispettivo delle
eventuali  inadempienze  da parte del proponente e/o dei beneficiari.
Il  decreto  di  revoca  totale  o parziale dispone il recupero delle
somme  erogate,  indicandone  le modalita' e dandone comunicazione al
soggetto  proponente,  ai  beneficiari  ed  alle regioni e/o province
autonome interessate.
10. Monitoraggio.
  10.1.  Il soggetto proponente e' tenuto a presentare ad ISA S.p.a.,
con   scadenze   annuali,  di  cui  la  prima  entro  un  anno  dalla
sottoscrizione del contratto di filiera, una relazione sullo stato di
avanzamento   fisico   e  finanziario  delle  attivita'  oggetto  del
contratto. Le relazioni sono esaminate da ISA S.p.a.
  10.2.   L'esito  dell'esame  delle  relazioni  di  monitoraggio  e'
comunicato  ai  soggetti  sottoscrittori  del contratto di filiera ed
alle  regioni  e/o  province autonome interessate, con indicazioni in
ordine  allo  stato  di  avanzamento  e alla ricaduta delle attivita'
sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.
  La  presente  circolare  sara'  inviata  al  competente  organo  di
controllo per la registrazione.
    Roma, 16 luglio 2007
                                       Il direttore generale: Petroli