IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in data 31 luglio 2006, con il quale l'istituto
«Telos  S.r.l.  -  Societa' italiana di psicoterapia comunicativa» e'
stato  abilitato  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Roma, un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista  l'istanza  del  17 agosto  2007  con  la  quale  il predetto
istituto  comunica  che la nuova denominazione assunta dal gestore e'
«Telos  -  Associazione  italiana  di  psicoterapia  comunicativa»  e
contemporaneamente    chiede    l'autorizzazione    a   cambiare   la
denominazione  dell'istituto  in  «Telos  -  Associazione italiana di
psicoterapia comunicativa»;
  Sentito   il   parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 5 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto  «Telos  S.r.l.  -  Societa'  italiana  di  psicoterapia
comunicativa»  abilitato  con  decreto  in  data  31 luglio  2006  ad
istituire   e   ad   attivare,  nella  sede  di  Roma,  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
cambiare  la  denominazione  in  «Telos  -  Associazione  italiana di
psicoterapia comunicativa».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 2007
                                         Il direttore generale: Masia