IL DIRIGENTE della Direzione generale per gli enti cooperativi Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003; Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria; Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.