IL DIRETTORE GENERALE
                sanita' animale e farmaco veterinario
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto   27 luglio   1934,   n.   1265   e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio 90/424/CEE, del 26 giugno 1990
relativa a talune spese del settore veterinario;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  7 luglio  1992  per  la  produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/757/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,   concernente  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Considerato che fin dal 1991 l'Istituto zoprofilattico sperimentale
dell'Umbria  e  delle  Marche, in quanto sede del Centro di referenza
nazionale per le pesti suine, ha avuto l'incarico di allestire scorte
di  antigene  del  virus  della peste suina classica e di vaccino per
affrontare eventuali situazioni di emergenza;
  Considerato  che  ogni  anno  viene emanato un apposito decreto nel
quale  vengono  stabiliti i quantitativi di antigene e di vaccino che
il Ministero della salute acquista come proprie scorte;
  Considerato  che  negli  ultimi  anni  la  cifra a disposizione per
l'acquisto  di  dette  scorte  si  e'  andata sempre progressivamente
riducendo   al   punto  da  non  coprire  piu'  la  somma  necessaria
all'acquisto   delle   dosi  di  vaccino  necessarie  a  fronteggiare
un'eventuale   emergenza,   in   rapporto   al  patrimonio  suinicolo
nazionale;
  Resosi   pertanto   necessario  uno  stanziamento  d'emergenza  per
l'acquisto  di 500.000 dosi di antigene, immediatamente trasformabile
in   vaccino   (la  suddetta  quantita'  deriva  da  una  valutazione
presentata dallo stesso Centro di referenza);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute
costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di
vaccino contro la peste suina classica.
  E'  incaricato  della  produzione  di  vaccino  contro  la suddetta
malattia  l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle
Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 374.900 dosi
che  dovranno  essere  pronte  alle  date  indicate  nel contratto di
acquisto stipulato del Ministero della salute.
  Detto  quantitativo di vaccino verra' ottenuto trasformando 203.000
dosi  di  antigene  virale gia' acquistato dal Ministero della salute
nel  2005  e  171.000  dosi  di'  antigene virale gia' acquistato dal
Ministero della salute nel 2006.
  Il  prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino e' fissato in
0,12 euro per dose oltre IVA.
  L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di
antigeni grava sul capitolo 5100, art. 12, del bilancio del Ministero
della salute per l'anno 2007.