IL DIRETTORE GENERALE sanita' animale e farmaco veterinario Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/757/CEE e 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; Considerato che fin dal 1991 l'Istituto zoprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in quanto sede del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, ha avuto l'incarico di allestire scorte di antigene del virus della peste suina classica e di vaccino per affrontare eventuali situazioni di emergenza; Considerato che ogni anno viene emanato un apposito decreto nel quale vengono stabiliti i quantitativi di antigene e di vaccino che il Ministero della salute acquista come proprie scorte; Considerato che negli ultimi anni la cifra a disposizione per l'acquisto di dette scorte si e' andata sempre progressivamente riducendo al punto da non coprire piu' la somma necessaria all'acquisto delle dosi di vaccino necessarie a fronteggiare un'eventuale emergenza, in rapporto al patrimonio suinicolo nazionale; Resosi pertanto necessario uno stanziamento d'emergenza per l'acquisto di 500.000 dosi di antigene, immediatamente trasformabile in vaccino (la suddetta quantita' deriva da una valutazione presentata dallo stesso Centro di referenza); Decreta: Art. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino contro la peste suina classica. E' incaricato della produzione di vaccino contro la suddetta malattia l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 374.900 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato del Ministero della salute. Detto quantitativo di vaccino verra' ottenuto trasformando 203.000 dosi di antigene virale gia' acquistato dal Ministero della salute nel 2005 e 171.000 dosi di' antigene virale gia' acquistato dal Ministero della salute nel 2006. Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino e' fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA. L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 5100, art. 12, del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2007.