IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici
  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio
1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato IV  del decreto legislativo n.
174/2000,  nel  quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 6 ottobre
1998,  n.  392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla produzione ed all'immissione in commercio di
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del
7 settembre 2000, concernente la prima
fase  del  programma  di  revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2,
della  direttiva  sopra  indicata,  ed  in  particolare  l'art. 6 del
regolamento medesimo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del  4 novembre  2003,
relativo  alla  seconda  fase  del  programma  di  revisione,  di cui
all'art.  16,  paragrafo 2,  della  direttiva  citata,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003
recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;
  Visto  l'allegato I  del  regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a
norma  dell'art.  3,  paragrafo 1  o  dell'art.  5,  paragrafo 2  del
regolamento  (CE)  n.  1896/2000  o  per  i  quali sono state fornite
informazioni  equivalenti  in  una  notificazione presentata in forza
dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;
  Visto  l'allegato II  del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei  principi  attivi  notificati  per  i  diversi  tipi di
biocidi;
  Visto  l'allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco   dei   principi   attivi   esistenti  identificati  ma  non
notificati;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, all'art. 4,
paragrafo 2,  fissa  al  1° settembre  2006 la data a decorrere dalla
quale  gli  Stati  membri  revocano le autorizzazioni esistenti per i
prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'allegato III
e  VII,  e  garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti
principi attivi non vengano immessi sul mercato;
  Visto  il  decreto  7 agosto  2006,  in particolare l'art. 5 con il
quale  veniva  prorogata la permanenza sul mercato dei presidi medico
chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8,
in  considerazione  della  richiesta  di  uso essenziale avanzata, ai
sensi   dell'art.   4-bis,   paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.
2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006;
  Vista la comunicazione del 12 marzo 2007 n. B3/EM D8079 3850 con la
quale  la  Commissione  europea  ha  rigettato  la  richiesta  di uso
essenziale sopra indicata;
  Ritenuto   necessario   ottemperare   a   quanto  comunicato  dalla
Commissione  europea riguardo alla permanenza sul mercato dei presidi
in oggetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  revocate,  a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni
all'immissione    in    commercio   dei   presidi   medico-chirurgici
appartenenti  al  tipo  di  biocida  n. 18, «Insetticidi, acaricidi e
prodotti  destinati al controllo degli altri artropodi» contenenti il
principio attivo «Temefos» n. CAS 3383-96-8.
  2. Le  confezioni  dei  presidi medico-chirurgici revocati ai sensi
del  comma 1,  non  possono  essere  immesse  sul  mercato ne' essere
vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 marzo 2008.