IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi; Visto, in particolare, l'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, nel quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo; Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi; Visto l'allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma dell'art. 3, paragrafo 1 o dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo; Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi notificati per i diversi tipi di biocidi; Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti identificati ma non notificati; Considerato che il regolamento (CE) n. 2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2, fissa al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'allegato III e VII, e garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato; Visto il decreto 7 agosto 2006, in particolare l'art. 5 con il quale veniva prorogata la permanenza sul mercato dei presidi medico chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8, in considerazione della richiesta di uso essenziale avanzata, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006; Vista la comunicazione del 12 marzo 2007 n. B3/EM D8079 3850 con la quale la Commissione europea ha rigettato la richiesta di uso essenziale sopra indicata; Ritenuto necessario ottemperare a quanto comunicato dalla Commissione europea riguardo alla permanenza sul mercato dei presidi in oggetto; Decreta: Art. 1. 1. Sono revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi» contenenti il principio attivo «Temefos» n. CAS 3383-96-8. 2. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi del comma 1, non possono essere immesse sul mercato ne' essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 marzo 2008.