IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300; la legge 21 dicembre 1999, n.
508;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo
2005; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dal  prof.  Ja¨n  Kyjovsky¨,  la  documentazione  prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali
prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115,
relativa  al  titolo  di  formazione  sotto  indicato,  nonche'  alla
conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 settembre  2007,  indetta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma di istruzione superiore:
      a)    «Absolventske'  Vysvedce±enie»  -  titolo  di  istruzione
professionale superiore conseguito il 27 giugno 1980;
      b) «Diplom  n. 000815» - Laurea in violino conseguita presso la
Facolta'  musicale di Bratislava (Rep. Slovacca) nell'anno accademico
1987/1988, rilasciato il 16 marzo 1988;
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:    abilitazione
all'insegnamento  di violino, conseguita il 24 giugno 1986, a seguito
di partecipazione a concorso ordinario
per  esami e titoli a posti per l'insegnamento di violino, rilasciata
dal Konzervatorium V Kosõiciach di Kosõice in data 11 giugno 2001,
posseduto dal cittadino comunitario (slovacco) Ja¨n Kyjovsky¨, nato a
Kosõice  (Rep.  Slovacca)  il  2 dicembre  1957,  ai  sensi e per gli
effetti  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    31/A   -   educazione   musicale  negli  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado;
    32/A - educazione musicale nella scuola media;
    77A - strumento musicale nella scuola media - Violino.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 9 ottobre 2007
                                         Il direttore generale: Dutto