IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n. 298, e successive modificazioni; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
la  Circolare  Ministeriale  21 marzo  2005,  n. 39; il decreto legge
18 maggio  2006,  n.  181,  convertito nella legge 17 luglio 2006, n.
233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  prof.ssa  Maria  Del Mar Maldonado Ruzafa, nonche' la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 settembre  2007,  indetta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di formazione «Diplomado en profesorado de Educacion
Generale  Basica - especialidad Educacion Prescolar» rilasciato dalla
Universidad  de  Granada il 16 luglio 1993, posseduto dalla cittadina
comunitaria  (spagnola) Maldonado Ruzafa Maria Del Mar, nata a Motril
(Spagna)  il  1° agosto  1969,  ai  sensi e per gli effetti di cui al
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.  115,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio della professione di docente nella scuola
dell'infanzia.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 9 ottobre 2007
                                         Il direttore generale: Dutto