IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Republica  18 gennaio  2002,  n.  54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la
circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006,
n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza
della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 settembre  2007,  indetta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso
che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   precritta   dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di compimento
della  scuola  d'insegnamento  primario, conseguito il 19 giugno 1986
presso la Scuola di avviamento all'insegnamento di Olkusz; diploma di
laurea in pedagogia con la specializzazione in insegnamento primario,
rilasciato  il  28 maggio 1991 dalla Scuola Superiore di Pedagogia di
Kielce;  diploma  di laurea in pedagogia, rilasciato il 3 aprile 1997
dall'Universita'  degli studi di Torino; posseduto da Izabela Jolanta
Trepka,  nata  a  Zawiercie,  il  14 gennaio  1966,  di  cittadinanza
comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115 e' titolo di abilitazione all'esercizio della
professione di docente nelle scuole italiane:
    dell'infanzia;
    di istruzione primaria;
    di   istruzione  secondaria  nella  classe  di  concorso:  36/  A
«Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 settembre 2007

                                         Il direttore generale: Dutto