IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  118  del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
  Visto  l'allegato  II  del  citato  regolamento  (CE)  n. 753/2002,
contenente   i  nomi  delle  varieta'  di  vite  o  i  loro  sinonimi
comprendenti   un'indicazione  geografica  che  possono  figurare  in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969,
n.  1164,  modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 maggio  1982,  n.  518,  recante  norme  per  la  produzione  e la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della
vite   ed  il  decreto  ministeriale  2  luglio  1991,  n.  290,  che
regolamenta   l'indicazione   supplementare   in  etichetta  di  tale
materiale;
  Visto  in  particolare  l'art. 11 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 maggio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre
2004,  recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di
vite  di  cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale,
in  particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero registro aggiornato
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 61 del 14 marzo
2006,  e  il  relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n.  93  del
21 aprile  2006,  recante  modificazioni  al Registro nazionale delle
varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, n. 182 del 7 agosto
2007,   recante  disposizioni  transitorie  per  l'uso  del  sinonimo
«Friulano» della varieta' di vite «Tocai friulano», con il quale, tra
l'altro,  e'  stato da ultimo aggiornato il citato Registro nazionale
delle varieta' di vite;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
  Visti   i   decreti   con   i  quali  sono  state  riconosciute  le
denominazioni  di  origine  controllata  ed  approvati e modificati i
disciplinari  di  produzione dei vini DO della regione Veneto: «Colli
Berici»,  «Colli Euganei», «Corti Benedettine del Padovano», «Garda»,
«Lison-Pramaggiore», «Merlara», «Riviera del Brenta», «Vini del Piave
o  Piave»,  le  quali prevedono la tipologia di vino designata con il
sinonimo «Tocai italico» della varieta' di vite «Tocai friulano»;
  Visti  i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni
geografiche  tipiche  ed  approvati  e  modificati  i disciplinari di
produzione dei vini IGT della regione Veneto;
  Considerato  che,  ai  sensi della predetta deroga comunitaria, era
consentito  per  l'Italia  l'utilizzo  della  varieta' di vite «Tocai
friulano»  e  del suo sinonimo «Tocai italico», esclusivamente per la
designazione   e   presentazione   dei   v.q.p.r.d.   delle   regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto, per un periodo transitorio fino al
31 marzo 2007, in conformita' alle disposizioni previste dall'Accordo
tra  la  Comunita'  europea  e  la  Repubblica d'Ungheria di cui alla
decisione  93/724/CE  del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente
la conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica
d'Ungheria  sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini;
  Considerato  che sono tuttora pendenti presso la Corte di giustizia
dell'Unione  europea  le cause C-23/07 e C-24/07, nonche' sulle cause
n.  T-417/04,  T-418/04, T-431/04, promosse dal Governo italiano e da
altri  enti  ed  organizzazioni  di  produttori,  con  le  quali,  in
particolare,  la  medesima  Corte e' stata chiamata a pronunciarsi in
merito  alla  legittimita'  dell'uso  del  nome «Tocai» anche dopo il
predetto  termine del 31 marzo 2007 di cui all'allegato II del citato
regolamento (CE) n. 753/2002;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  382/2007  della  Commissione  del
4 aprile  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  95 del 5 aprile 2007, applicabile dal 1° aprile 2007,
recante  la  modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il
quale  in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe
per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico»;
  Considerato  che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002,
come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007,
a partire dal 1° aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di
origine  che  utilizzavano in etichetta il riferimento al sinonimo di
vitigno   «Tocai   italico»   non   potranno   piu'  imbottigliare  e
commercializzare detti vini con la denominazione «Tocai», fatte salve
le  disposizioni  per  lo  smaltimento  dei  prodotti detenuti per la
vendita  conformemente alle disposizioni di cui alla citata circolare
ministeriale   n.   212   dell'8 marzo   2007   relativa  ad  analoga
fattispecie;
  Vista  la  documentata  istanza  presentata dalla regione Veneto in
data  6 agosto  2007,  con la quale, in considerazione della scadenza
della  citata  deroga per l'uso del sinonimo «Tocai italico» e tenuto
conto  degli  interessi  dei  produttori  dei  citati  vini  DO della
regione,   ha   chiesto   al  Ministero  l'adozione  delle  opportune
disposizioni  nazionali  intese a consentire l'uso del sinonimo «Tai»
per  la  designazione  e presentazione della relativa tipologia degli
stessi  vini  DO  a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale, in
particolare,  mediante  l'iscrizione  del sinonimo «Tai» nel Registro
nazionale delle varieta' di vite, in corrispondenza della varieta' di
vite «Tocai friulano», ai fini della designazione e presentazione dei
vini DO e IGT della regione Veneto;
  Considerato  altresi' che con la predetta istanza la regione Veneto
ha chiesto l'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di viti
del  sinonimo  «Tai  rosso»,  in corrispondenza della varieta' «Tocai
rosso»,  ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT
della regione Veneto;
  Considerato  che il Comitato nazionale per la classificazione delle
varieta'  di viti nella seduta del 17 ottobre 2007 ha espresso parere
favorevole  all'iscrizione  nel  Registro nazionale delle varieta' di
viti  dei  sinonimi  «Tai»  e «Tai rosso», per le rispettive varieta'
«Tocai  friulano»  e «Tocai rosso», per i vini DO e IGT della regione
Veneto;
  Attesa   la  necessita'  di  accogliere,  conformemente  al  parere
favorevole  espresso dal citato Comitato, la predetta richiesta della
regione  Veneto,  in  particolare al fine di non pregiudicare, per la
campagna  vendemmiale  in  corso, in maniera irreparabile l'attivita'
dei  produttori  vitivinicoli  veneti  interessati all'uso del citato
sinonimo  «Tai»  per  la  relativa  tipologia  dei  citati  vini  DOC
interessati;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del
citato  regolamento  n.  753/2002,  il  predetto  sinonimo «Tai» puo'
figurare  in  etichetta  qualora  espressamente  previsto dallo Stato
membro per i vini a denominazione di origine in questione;
  Ritenuto   pertanto   di   dover   procedere,   nei  termini  sopra
specificati,  al  formale  adeguamento dei disciplinari di produzione
delle  citate  DOC  della regione Veneto, al fine di prevedere che il
riferimento  al  sinonimo di vitigno «Tocai italico», per la relativa
tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Tai»;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  ed  urgenza  di  adottare,  a
decorrere   dalla   corrente   campagna   vendemmiale  2007/2008,  le
disposizioni   di  che  trattasi,  fatto  salvo  l'esito  del  futuro
pronunciamento  della  Corte  di  giustizia dell'Unione europea sulle
richiamate  cause C-23/07 e C-24/07, nonche' sulle cause n. T-417/04,
T-418/04,  T-431/04,  per quanto concerne l'eventuale futuro utilizzo
del sinonimo di vitigno «Tocai italico»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Registro  nazionale  delle  varieta' di vite, aggiornato da
ultimo  con  il  decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato nelle
premesse, e' integrato come segue:
    a) fatto  salvo  l'esito del futuro pronunciamento della Corte di
giustizia  dell'Unione  europea  sulle  cause richiamate in premessa,
all'allegato  1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 -
varieta'  Tocai  Friulano B. - e' inserito, nell'apposita colonna, il
sinonimo  «TAI»,  con  la  seguente  annotazione: «Ai soli fini della
designazione  dei  V.Q.P.R.D. e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte
nella regione Veneto.»;
    b) all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice
236  -  varieta' Tocai Rosso N. - e' inserito, nell'apposita colonna,
il  sinonimo  «Tai Rosso», con la seguente annotazione: «Ai soli fini
della  designazione  dei  V.Q.P.R.D  e  I.G.T.  provenienti dalle uve
raccolte nella regione Veneto.».