IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo  Comitato  l'emanazione  di direttive per la concessione della
garanzia  dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali
e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle tariffe
autostradali;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro,  ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
  Visto  l'art.  60,  comma 4,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge   finanziaria   2003),  concernente  riserva  di  quota  degli
stanziamenti  previsti  per infrastrutture alla spesa per la tutela e
gli interventi a favore dei beni culturali, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito  nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni
in   materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come  modificato
dall'art.  2,  comma 89,  del  decretolegge  3 ottobre  2006, n. 262,
appresso menzionato;
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge
24 novembre  2006,  n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca
disposizioni  in  tema  di  concessioni autostradali, successivamente
modificate  dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007);
  Vista la citata legge n. 296/2006, che:
    all'art.  1,  comma 507, prevede specifici accantonamenti per gli
esercizi 2007-2008-2009;
    all'art.  1, comma 511, istituisce, nello stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   un  fondo  per  la
compensazione  degli  effetti  finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
    all'art.  1,  comma 977,  autorizza  la concessione di contributi
quindicennali  di  100  milioni di euro a decorrere da ciascuno degli
anni  2007,  2008  e  2009,  di  cui  5  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di
porto;
    all'art.  1,  comma 979,  al fine di assicurare il concorso dello
Stato    al    completamento    della   realizzazione   delle   opere
infrastrutturali  della  Pedemontana  Lombarda  autorizza -- a valere
sugli   importi   di   cui  al  citato  comma 977  --  un  contributo
quindicennale  di  10  milioni  di  euro  a decorrere dal 2007, di 30
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2008  e di 40 milioni di euro a
decorrere  dal  2009,  prevedendo  che  le  funzioni  ed  i poteri di
soggetto  concedente  e  aggiudicatore  per  la  realizzazione  della
suddetta  autostrada  e  di  altre  due  Autostrade  Lombarde vengano
trasferiti  da  ANAS  S.p.A.  ad  un soggetto di diritto pubblico che
subentri   in   tutti  i  diritti  attivi  e  passivi  inerenti  alla
realizzazione  di  dette  infrastrutture  e  che  venga appositamente
costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A.
e   dalla  regione  Lombardia  o  da  soggetto  da  essa  interamente
partecipato;
    all'art.  1,  comma 1135,  conferma  per  il 2007 le disposizioni
dell'art.  3,  commi 1  e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito  nella  legge  31 marzo 2005, n. 43, in materia di riserva
per interventi in favore dei beni culturali;
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n.  118/1996)  in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di pubblica
utilita'   non   gia'   diversamente  regolamentati  ed  in  tema  di
determinazione delle relative tariffe;
  Vista  la  delibera  8 maggio  1996,  n.  81 (Gazzetta Ufficiale n.
138/1996),  con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui
sopra,  e' stato istituito presso la segreteria di questo Comitato il
nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida per la
regolazione   dei  servizi  di  pubblica  utilita',  qui  di  seguito
denominato NARS;
  Vista  la  delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per
la modifica della composizione del NARS;
  Vista  la  delibera  26 gennaio  2007,  n. 1 (Gazzetta Ufficiale n.
41/2007),  che  detta criteri in materia di regolazione economica del
settore autostradale;
  Vista   la  nota  27 aprile  2007,  n.  150,  del  Ministero  delle
infrastrutture,  con  la  quale  e'  stata  richiesta,  tra  l'altro,
l'iscrizione  - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato
-  dello  schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;
  Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si e'
espresso  favorevolmente  in merito alla rispondenza della suindicata
convenzione  al  dettato  della  citata  delibera  n.  1/2007  e alla
normativa  vigente  di  settore,  a  condizione che si tenga conto di
alcune   osservazioni   e  che  si  proceda  con  priorita'  assoluta
all'elaborazione  delle  linee-guida  di  cui ai punti 3.3 e 3.12 del
documento   tecnico   allegato   a   detta   delibera  n.  1/2007  ed
all'aggiornamento  dello  schema  di  piano finanziario allegato agli
atti   convenzionali,   segnalando   la   necessita'   che  tutte  le
convenzioni,  ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate
linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;
  Considerato  che  l'ANAS  ha  stipulato,  il  29 maggio  1990,  con
Autostrada   Pedemontana   Lombarda  S.p.A.  la  convenzione  per  la
disciplina   della   concessione  di  costruzione  e  gestione  della
«Pedemontana  Lombarda»,  approvata  con decreto emanato il 31 agosto
1990  dall'allora  Ministro  dei  lavori  pubblici di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
  Considerato  che  con  delibera  21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta
Ufficiale  n.  51/2002 s.o.), questo Comitato -- ai sensi dell'art. 1
della  legge  21 dicembre  2001, n. 443, come modificato dall'art. 13
della  legge  1° agosto  2002, n. 166 -- ha approvato il 1° programma
delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include, tra i
«sistemi  stradali  e autostradali» del corridoio plurimodale padano,
l'«Asse stradale Pedemontano (piemontese-lombardo-veneto)»;
  Considerato  che  con  delibera  29 marzo  2006,  n.  77  (Gazzetta
Ufficiale  n.  219/2006  s.o.),  questo  Comitato  ha  approvato  con
prescrizioni - ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto
2002,  n.  190,  attuativo  della  menzionata legge n. 443/2001, come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n.
189   -   il   progetto   preliminare  aggiornato  del  «Collegamento
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse»,  prendendo  atto  che,  secondo gli esiti dell'istruttoria
svolta  dall'allora  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,
il costo  complessivo dell'opera proposta per l'approvazione era pari
a  euro 4.665.504.453,47 (di cui 3.784.889.839 riconducibili al costo
del  progetto  originario  e 880.614.614,47 al costo aggiuntivo delle
integrazioni  e  modifiche  di cui al progetto aggiornato), mentre il
costo  di  realizzazione dell'intero tracciato, nel piano finanziario
predisposto  dalla  concessionaria  nel marzo  2006  e allora assunto
quale  mero  documento  indicativo  delle  modalita' di copertura del
costo,  veniva  quantificato in euro 4.327.298.000 (3.175.429.000 per
lavori  e  1.151.869.000  per  somme  a  disposizione) - cui erano da
aggiungere  ulteriori  euro  560.599.000  per varie voci (consulenti,
oneri  finanziari,  IVA,  etc.)  -  e veniva peraltro riportato nella
minor  cifra  di euro 4.559.558.000, in quanto la quota lavori veniva
depurata dell'11% quale presumibile ribasso d'asta;
  Considerato  che  nell'occasione questo Comitato fissava il «limite
di spesa» dell'intervento nella citata cifra di euro 4.665.504.453,47
-  corrispondente,  come  esposto, all'importo complessivo del quadro
economico  riportato  nella  relazione  del  Ministero istruttore - e
stabiliva  il  termine  entro  cui  procedere  alla  revisione  della
convenzione  tra  ANAS  e  Pedemontana  Lombarda  S.p.A., nella quale
definire  gli  impegni  reciproci  delle  parti - tra l'altro - sotto
l'aspetto  finanziario e prevedere anche una realizzazione per tratte
funzionali,   in  correlazione  con  le  risorse  disponibili,  dando
comunque  priorita' alla realizzazione delle tangenziali di Como e di
Varese;
  Considerato  che  questo  Comitato,  nella  richiamata  delibera n.
77/2006,  disponeva  altresi'  che  i  Ministri  competenti potessero
procedere   all'approvazione  del  nuovo  atto  convenzionale  e  dei
relativi  allegati  solo allorche' il previsto contributo dello Stato
fosse stabilito in apposito provvedimento legislativo;
  Considerato  che  con  delibera  29 marzo  2006,  n.  75  (Gazzetta
Ufficiale    n.    197/2006),    questo   Comitato   procedeva   alla
quantificazione  delle  risorse  recate  dall'art. 1, comma 78, della
legge   23 dicembre   2005,  n.  266  (legge  finanziaria  2006),  da
considerare  allocabili  dal  Comitato  stesso,  provvedendo  in tale
contesto  ad  una  piu'  puntuale definizione delle risorse destinate
direttamente  dalla  norma  ad  interventi  inseriti nel programma ed
indicando  in  euro 3.300.000 la quota di contributo quindicennale da
ritenere  assegnata alla realizzazione delle opere di cui al «Sistema
Pedemontano  lombardo,  tangenziali  di  Como  e  di  Varese»,  quota
suscettibile di sviluppare - al tasso all'epoca praticato dalla Cassa
depositi  e  prestiti  per  finanziamenti ordinari della durata di 15
anni  a  tasso fisso - un volume di investimenti di euro 36.912.000 e
comprensiva  del  3%  da riservare ad interventi per beni e attivita'
culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002;
  Considerato  che,  a quanto specificato nelle premesse dello schema
di  convenzione  unica  all'esame,  ai sensi della legge n. 296/2006,
gia'  citata,  e'  stata  costituita tra ANAS S.p.A. e infrastrutture
Lombarde S.p.A. la societa' Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento   della   ragioneria  generale  dello  Stato,  con  nota
16 maggio  2007,  n.  67171,  ha,  tra  l'altro, posto il problema di
definire sia le modalita' di copertura dell'accantonamento disposto -
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 507,  della  legge  n. 296/2006 - sul
complesso  di risorse di cui all'art. 1, comma 78, della citata legge
n. 266/2005 sia le modalita' di applicazione della riserva del 5% per
interventi in favore dei beni culturali, indicando - tra le possibili
opzioni  -  l'utilizzo  delle  ulteriori risorse recate dal comma 977
della medesima legge n. 296/2006, da stabilire da questo Comitato con
apposita delibera;
  Considerato   che   la   possibilita'   di  far  ricorso  ai  nuovi
stanziamenti  di  cui  al  comma 977  della  legge  n.  296/2006  per
fronteggiare  le esigenze di cui al «considerato» precedente e' stata
prospettata  dal  rappresentante  del Ministero dell'economia e delle
finanze  anche  nella  riunione  preparatoria  dell'odierna  seduta e
ribadita  nella nota del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato 17 maggio 2007, n. 67786;
  Considerato  che  in  seduta  il  Ministro  delle infrastrutture ha
consegnato  la  nota  17 maggio  2007, n. CDG-0016585-P, con la quale
l'ANAS,    con   riferimento   alla   realizzazione   dell'autostrada
Pedemontana Lombarda, conferma che tra le fonti finanziarie a propria
disposizione risultano le seguenti risorse:
    euro  61.564.000 a valere sui fondi della legge 3 agosto 1998, n.
295, e successivi rifinanziamenti;
    euro  51.640.000  a  valere sulle risorse dell'art. 144, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Considerato  che,  con  delibera  del 17 maggio 2007, n. 23, questo
Comitato   ha   espresso   parere   favorevole,  con  prescrizioni  e
raccomandazioni,  sullo  schema  di convenzione unica tra Concessioni
Autostradali   Lombarde  S.p.A.  e  Autostrada  Pedemontana  Lombarda
S.p.A.;
  Considerato  che  la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in
ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata
emanazione  dei  disciplinari  per  la predisposizione del sistema di
contabilita'  analitica  di  cui  alle  delibere  n. 1 e 39 del 2007,
nonche'  al  mancato  inserimento  del  costo,  nel  piano  economico
finanziario  allegato  allo  schema di convenzione unica, dei secondi
lotti delle tangenziali di Varese e Como;
  Considerato  che  la  segreteria  di  questo  Comitato,  dopo  aver
trasmesso  le  controdeduzioni  a  tali rilievi fornite dal Ministero
delle  infrastrutture  ed  a  seguito  delle  valutazioni istruttorie
dell'organo  di  controllo,  ha  proceduto in accordo con il predetto
Ministero,  al  ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che
la  rilevanza  dell'investimento  e  la specificita' della situazione
richiedessero   maggiori  approfondimenti  e  precisazioni  da  parte
dell'amministrazione proponente;
  Considerato  che  il  Ministro  delle  infrastrutture  con nota del
24 settembre   2007,   protocollo  n.  12553,  ha  fornito  ulteriori
precisazioni,  in  ordine  alle  motivazioni  poste  a base di alcune
clausole convenzionali;
  Ritenuto  alla  luce  delle citate, argomentate precisazioni di cui
alla  nota  del  Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007,
protocollo  n.  12553,  che  allegata alla presente delibera ne forma
parte  integrante,  di  dover  confermare  i contenuti della delibera
17 maggio 2007, n. 23;
  Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;
                             Prende atto
dei  contenuti  dello  schema  di  convenzione unica da stipulare tra
concessioni  autostradali  Lombarde  S.p.A.  e autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. ed in particolare prende atto che:
    la   progettazione,   costruzione   e   gestione  dell'autostrada
Pedemontana lombarda si articola:
      1)  in un asse trasversale principale composto da cinque lotti,
da  Cassano  Magnago  - A8 in provincia di Varese sino alla A4 a Osio
Sotto - Dalmine in provincia di Bergamo;
      2) in un 1° lotto delle tangenziali di Varese e Como;
      3) in un 2° lotto delle tangenziali di Varese e Como;
    che  la  scadenza della concessione e' fissata al trentesimo anno
successivo  a  quello  di definitiva entrata in esercizio dell'intera
autostrada ed in via presuntiva al dicembre 2045;
    che  il  costo  del  collegamento autostradale e' stimato in euro
4.005.968.335 lordi ed in euro 3.483.505.088 al netto dell'ipotizzato
ribasso d'asta pari al 20%;
    che  il piano finanziario allegato, che e' parte integrante della
convenzione, prevede il completo ammortamento dell'opera dopo 48 anni
di gestione ovvero nel 2063;
    che   lo   stesso   piano  riguarda  la  realizzazione  dell'asse
autostradale  e  del  1°  lotto  delle  tangenziali di Como e Varese,
iscritti  con  il  valore di euro 3.483.505.088 al netto del presunto
ribasso d'asta;
    che  alla  scadenza  della  concessione  e' previsto un valore di
subentro pari a euro 1.315.824.000;
    che  e'  previsto  un contributo pubblico iscritto in convenzione
pari  a  euro  1.028.062.000,  mentre nel piano e' indicato un valore
pari a euro 1.245.000.000;
    che  l'allegato  J  alla  convenzione riporta il quadro economico
complessivo  del  progetto  aggiornato con le prescrizioni dettate da
questo  comitato con delibera n. 77/2006 e adeguato all'elenco prezzi
unitari ANAS 2005, nonche' comprensivo del 2° lotto delle tangenziali
di  Varese  e  Como,  attualmente  non  inserite  nell'allegato piano
finanziario,   per   un   importo   complessivo  lordo  pari  a  euro
4.758.180.082,17    (di    cui    3.349.596.539,98   per   lavori   e
1.408.583.542,19 per somme a disposizione) ed un importo al netto del
presumibile  ribasso  d'asta  (ora  ipotizzato  nella citata maggiore
percentuale del 20%), pari a euro 4.128.455.932,66;
                              Delibera:
  1.  E'  valutato  favorevolmente lo schema di convenzione unica tra
concessioni  autostradali  Lombarde  S.p.A.  e autostrada Pedemontana
Lombarda  S.p.A.,  alla luce della nota di precisazioni formulate dal
Ministro  delle  infrastrutture  con  la citata nota del 24 settembre
2007  n.  12553,  che  allegata alla presente delibera ne forma parte
integrante.
  2.  Resta  fermo che la stesura definitiva della convenzione dovra'
essere  adeguata  alle  eventuali clausole diverse e/o integrative di
cui  alle  emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente
all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:
      a) le  premesse della convenzione dovranno essere integrate con
gli  estremi  della nota dell'ANAS 17 maggio 2007, meglio specificata
in  premessa, e della nota con cui la societa' chiarira' i motivi del
differenziale rilevato tra l'importo a carico delle risorse dell'art.
144,  comma 7,  della  legge  n. 388/2000 specificato nello schema di
convenzione  (euro  51.450.000)  ed  il maggiore importo riportato in
detta  nota  (euro  51.640.000),  ferma  restando  la  necessita'  di
adeguare  --  ove del caso -- le indicazioni finanziarie riportate al
riguardo nel citato schema;
      b) all'art.   7,   punto   7.1,  lettera c),  dello  schema  di
convenzione  il  riferimento  all'importo  di 36,912 milioni di euro,
pari  al volume di investimento a suo tempo indicato quale attivabile
con  la  quota  di limite di impegno riservata all'opera, deve essere
sostituito  con  il riferimento al «contributo quindicennale di 3,300
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007»;
      c) del  pari  al  citato  art.  7,  punto  7.1,  lettera d), il
riferimento  all'importo  di  878,136  milioni di euro, che indica il
volume di investimento attualmente attivabile, deve essere sostituito
con il riferimento al «contributo quindicennale di 10 milioni di euro
a  decorrere  dal  2007,  30  milioni  di  euro a decorrere dal 2008,
40 milioni di euro a decorrere dal 2009»;
      d) lo  stesso  punto 7.1 della convenzione va integrato con una
clausola di salvaguardia finanziaria che limiti l'impegno finanziario
dello Stato ai contributi autorizzati a legislazione vigente;
      e) il  piano  finanziario,  che  riporta  contributi  per  euro
1.245.000.000,   va   modificato   in   coerenza   con  i  contributi
autorizzati;
      f) all'art.  5,  punto  5.4,  della  convenzione va prevista la
verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di
aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del
capitale  investito,  nonche'  la  destinazione  degli  extraprofitti
all'abbattimento  del  valore residuo dell'infrastruttura in modo che
lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
      g) l'art. 12 della convenzione deve essere integrato in modo da
prevedere   una   specifica   procedura  per  l'aggiornamento  e  per
l'eventuale revisione del piano finanziario;
      h) all'art.  14,  punto  14.2, occorre abrogare la clausola che
prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo ulteriore,
pari  al 40% dei proventi derivanti da attivita' accessorie, rispetto
a quello citato all'art. 13;
      i) il  livello  iniziale  della  tariffa deve essere fissato in
modo  da  eguagliare  il  valore  attuale dei ricavi da pedaggio e il
valore  attuale  dei  costi  ammessi  in  relazione agli investimenti
effettuati  dall'avvio  dei lavori sino all'entrata in funzione della
prima tratta autostradale oggetto della convenzione;
      j) debbono  essere  precisati  i  valori  del parametro X per i
periodi   regolatori   successivi   al  primo  e  rilevanti  ai  fini
dell'adeguamento annuale;
      k) gli  investimenti  realizzati successivamente all'entrata in
esercizio  della  prima tratta autostradale oggetto della convenzione
dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione,
ai sensi della delibera n. 1/2007;
      l) il  tasso  di  congrua  remunerazione  del  capitale per gli
investimenti  previsti  dalla  convenzione  in  oggetto  deve  essere
definito  secondo  la  metodologia  del  costo  medio  ponderato  del
capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture,  prima  dell'approvazione
formale  della  convenzione  in  questione  con decreto da emanare di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvedera'
a  verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria del costo dei
lotti  considerati  nel  piano  finanziario  allegato  allo schema di
convenzione  in  questione  in relazione alle iniziative che verranno
adottate  per  coprire  le esigenze finanziarie esposte in premessa a
seguito dell'accantonamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 507,
della  legge  n. 296/2006 e per assicurare la copertura della riserva
di cui all'art. 1, comma 1135, della medesima legge.
  4.  Il Ministro delle infrastrutture, in fase di sottoposizione del
progetto  definitivo  dell'opera  ai  sensi dell'art. 166 del decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n.  163, produrra' il quadro economico
aggiornato dell'intero collegamento autostradale all'esame, esponendo
dettagliatamente  le  cause di incremento rispetto al costo riportato
nel piano finanziario del marzo 2006.
    Roma, 4 ottobre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 253