L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 2 ottobre 2007;
  Visti:
    la   direttiva   n.  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1° luglio  2003, n. 75/2003 di
approvazione  del  codice  di rete per il servizio di trasporto della
societa'  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi
successivi aggiornamenti;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di
approvazione  del  codice  di rete per il servizio di trasporto della
societa'  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi
successivi aggiornamenti;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di
seguito: deliberazione n. 138/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno 2006, n. 108/2006 (di
seguito: deliberazione n. 108/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di
seguito: deliberazione n. 17/2007);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 1° agosto 2007, n. 203/2007 (di
seguito: deliberazione n. 203/2007).
  Considerato che:
    l'art.  24,  comma 5  del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che  l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti
della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita'  del  trasporto  e  del dispacciamento» e che definisca
«gli  obblighi  dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e
dispacciamento»;  e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale
l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il
proprio  codice  di  rete,  che  e'  trasmesso  all'Autorita'  che ne
verifica  la  conformita'  con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi
dalla  trasmissione  senza  comunicazioni da parte dell'Autorita', il
codice di rete s'intende conforme»;
    la deliberazione n. 138/2004 definisce garanzie di libero accesso
al  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e  norme  per la
predisposizione  dei  codici  di  rete di distribuzione, ai sensi del
citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;
    l'art.  3,  comma 1  della  deliberazione n. 138/2004 prevede che
l'Autorita',  ad  integrazione  dei  criteri  definiti dalla medesima
deliberazione,  adotti  un  codice  di  rete  tipo,  in  esito  ad un
procedimento  che  coinvolga,  ove  possibile,  anche le associazioni
rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi
di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del
direttore generale dell'Autorita';
    con  la  deliberazione  n.  108/2006  l'Autorita' ha approvato il
codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
    l'art.  3,  comma 4  della  deliberazione n. 138/2004 prevede che
l'Autorita'  approvi  con  cadenza di norma annuale gli aggiornamenti
del  codice  di  rete  tipo che integrano di diritto i codici di rete
adottati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, lettera a) della medesima
deliberazione;
    con la deliberazione n. 17/2007 l'Autorita' ha definito i profili
di  prelievo  standard  e  categorie  d'uso del gas di cui all'art. 7
della  deliberazione  n. 138/2004 e ha modificato la deliberazione n.
138/2004   al   fine   di  attuare  una  ridefinizione  dei  processi
allocativi,   sia   in   termini   di  responsabilita'  dei  soggetti
interessati sia in termini di tempistiche e modalita' operative;
    con la medesima deliberazione l'Autorita' ha fissato l'entrata in
vigore  dell'obbligatorieta' d'uso dei profili di prelievo standard e
categorie  d'uso  del  gas  e  delle  modifiche  ed integrazioni alla
deliberazione  n. 138/2004, di cui al punto precedente, al 1° ottobre
2007;
    con   la   medesima   deliberazione   l'Autorita'   ha   previsto
l'approvazione  con  successivo  provvedimento degli aggiornamenti al
codice  di  rete  tipo  per  il  servizio di distribuzione gas che si
rendono  necessari  a  seguito  delle  modifiche  e integrazioni alla
deliberazione n. 138/2004 di cui sopra, ai sensi dell'art. 3, comma 4
della medesima deliberazione;
    con  la  medesima  deliberazione  l'Autorita'  ha previsto che le
imprese  di  trasporto  Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro
approvazione  proposte  di modifica dei propri codici di rete al fine
di  recepire  le nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n.
17/2007;
    con  la  deliberazione  n.  203/2007  l'Autorita' ha approvato le
proposte  di modifica dei codici di rete per l'attivita' di trasporto
delle   societa'   Snam   Rete  Gas  e  SGI,  anche  ai  sensi  della
deliberazione n. 17/2007.
  Ritenuto che:
    sia  necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio
di  distribuzione,  al  fine di recepire le modifiche ed integrazioni
alla  deliberazione  n.  138/2004  e  la  definizione  dei profili di
prelievo standard, di cui alla deliberazione n. 17/2007;

                              Delibera:

  1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo
per  il  servizio  di  distribuzione  gas  riportate in allegato alla
presente  deliberazione,  di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A);
  2. di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  del  codice di rete tipo per il
servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
  Avverso  il  presente  provvedimento  puo'  essere proposto ricorso
davanti  al  tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di notifica del
medesimo provvedimento.
    Milano, 2 ottobre 2007

                                                 Il presidente: Ortis