L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 ottobre 2007; Visti: la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002; la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/2003 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti; la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004); la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006); la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007); la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2007, n. 203/2007 (di seguito: deliberazione n. 203/2007). Considerato che: l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende conforme»; la deliberazione n. 138/2004 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000; l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'; con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorita' ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas; l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita' approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione; con la deliberazione n. 17/2007 l'Autorita' ha definito i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e ha modificato la deliberazione n. 138/2004 al fine di attuare una ridefinizione dei processi allocativi, sia in termini di responsabilita' dei soggetti interessati sia in termini di tempistiche e modalita' operative; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha fissato l'entrata in vigore dell'obbligatorieta' d'uso dei profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas e delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004, di cui al punto precedente, al 1° ottobre 2007; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto l'approvazione con successivo provvedimento degli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 di cui sopra, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto che le imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 17/2007; con la deliberazione n. 203/2007 l'Autorita' ha approvato le proposte di modifica dei codici di rete per l'attivita' di trasporto delle societa' Snam Rete Gas e SGI, anche ai sensi della deliberazione n. 17/2007. Ritenuto che: sia necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 e la definizione dei profili di prelievo standard, di cui alla deliberazione n. 17/2007; Delibera: 1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A); 2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento. Milano, 2 ottobre 2007 Il presidente: Ortis