L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 ottobre 2007;
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE);
    la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);
    il  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e
Consiglio, del 19 luglio 2002;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto
legislativo n. 6/2003);
    la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290  (di  seguito:  la legge n.
290/2003);
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239  (di  seguito:  la  legge n.
239/2004);
    il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  38 (di seguito:
decreto legislativo n. 38/2005);
    il  decreto-legge  18 giugno  2007,  n 73 (di seguito: decreto n.
73/2007);
    la  legge  3 agosto  2007,  n.  125, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73, recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia  di  liberalizzazione  dei mercati dell'energia» (di seguito:
legge n. 125/2007);
    il  decreto  del  Ministero delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
    il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 11 aprile
2006 (di seguito il decreto 11 aprile 2006);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 marzo 2005, n. 46/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di
seguito: deliberazione n. 167/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 agosto  2005,  n. 178/05 (di
seguito: deliberazione n. 178/2005);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 50/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 gennaio  2007, n. 11/07 (di
seguito: deliberazione n. 11/07);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 giugno  2007, n. 156/07 (di
seguito: deliberazione n. 156/07);
    i   chiarimenti   in   merito   agli   obblighi   di  separazione
amministrativa    e    contabile   pubblicati   sul   sito   internet
dell'Autorita';
  Considerato che:
    le  regole di separazione funzionale di cui alla deliberazione n.
11/07  mirano  a  garantire  l'economicita'  e  la  neutralita' della
gestione, nonche' un accesso non discriminatorio, alle infrastrutture
con l'obbligo di accesso ai terzi, al fine di garantire lo sviluppo e
la promozione della concorrenza;
    la legge n. 290/2003 prevede che:
      i   soggetti   non  titolari  di  concessioni  di  trasporto  e
distribuzione  di  energia  elettrica che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri  Stati,  in  corrente  continua  o  con tecnologia equivalente,
possono    richiedere,    per   l'incremento   della   capacita'   di
interconnessione,  come  risultante  dal  nuovo  assetto di rete, una
esenzione  dalla  disciplina  che  prevede  il diritto di accesso dei
terzi.  L'esenzione  e'  accordata,  caso  per  caso,  per un periodo
compreso  tra  dieci  e venti anni dalla data di entrata in esercizio
delle  nuove  linee,  e  per  una quota compresa fra il 50 e l'80 per
cento  delle  nuove  capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle  attivita'  produttive,  sentito  il  parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai   dispositivi   di   interconnessione  in  corrente  alternata,  a
condizione  che  i  costi  e i rischi degli investimenti in questione
siano  particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di
norma   sostenuti   al  momento  del  collegamento  di  due  reti  di
trasmissione   nazionali   limitrofe   mediante   un  dispositivo  di
interconnessione in corrente alternata;
    la legge n. 239/2004 prevede che:
      i  soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali  di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea
e  la  rete  di  trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di
nuovi  terminali  di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di
nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti  delle  capacita'  delle infrastrutture esistenti sopra
citate,  tali  da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti  di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per
la  capacita'  di  nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina
che   prevede  il  diritto  di  accesso  dei  terzi.  L'esenzione  e'
accordata,  caso  per caso, per un periodo di almeno venti anni e per
una  quota  di  almeno  l'80  per  cento  della  nuova capacita', dal
Ministero  delle  attivita'  produttive, previo parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
    il decreto 21 ottobre 2005 definisce le procedure per il rilascio
dell'esenzione   del   diritto   di  accesso  dei  terzi  alle  nuove
interconnessioni con le reti europee con linee di interconnessione in
corrente  continua  e  con  linee  di  interconnessione  in  corrente
alternata;
    il  decreto 11 aprile 2006 definisce le procedure per il rilascio
dell'esenzione   del   diritto   di   accesso   dei   terzi  a  nuove
interconnessioni  con  reti europee di trasporto di gas naturale e ai
nuovi  terminali di rigassificazione e ai loro potenziamenti e per il
riconoscimento  dell'allocazione  primaria  della  nuova capacita' di
trasporto in Italia;
    la  concessione  dell'esenzione,  di cui ai precedenti alinea, e'
subordinata,  tra l'altro, alla effettiva idoneita' dell'investimento
a  rafforzare la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del
gas,   rispettivamente,   e   che   e'   previsto   che   gli   oneri
dell'investimento siano a carico dei soggetti che lo realizzano e dei
beneficiari dell'esenzione;
    la  deliberazione  n.  178/05 ha determinato il metodo di calcolo
delle   tariffe   per   l'utilizzo  della  quota  parte  delle  nuove
infrastrutture  di  rigassificazione  non  esentata  dall'obbligo  di
accesso  dei  terzi, prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo
effettivamente sostenuto per l'intero terminale;
    la  deliberazione  n.  50/06  ha determinato il metodo di calcolo
delle   tariffe   per   l'utilizzo  della  quota  parte  delle  nuove
infrastrutture di stoccaggio non esentata dall'obbligo di accesso dei
terzi,    prevedendo    il   ribaltamento,   pro-quota,   del   costo
effettivamente sostenuto per l'intero sito;
    la  legge n. 125/2007 di conversione del decreto-legge n. 73/2007
prevede che:
      l'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas  adotta
disposizioni  per  la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio
di  gas,  secondo  le  direttive  n.  2003/54/CE  e n. 2003/55/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce
le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica
o  di  gas  naturale  garantiscono,  nel  rispetto  delle esigenze di
privacy,   l'accesso   tempestivo   e  non  discriminatorio  ai  dati
dell'ultimo  anno  derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita'
di  misura,  relativi  ai  consumi  dei clienti connessi alla propria
rete,  strettamente  necessari  per  la  formulazione  delle  offerte
commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
      a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto  di  recedere  dal  preesistente  contratto  di  fornitura di
energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, e di scegliere un
fornitore  diverso  dal  proprio  distributore.  In  mancanza di tale
scelta,  l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non
riforniti  di  energia  elettrica  sul  mercato  libero  e' garantita
dall'impresa  di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di
vendita,  e  la  funzione  di  approvvigionamento  continua ad essere
svolta  dall'Acquirente  unico  S.p.a.  di cui all'art. 4 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79.  Le  imprese  connesse in bassa
tensione,  aventi  meno  di  50  dipendenti  e un fatturato annuo non
superiore  a  10  milioni  di  euro sono automaticamente comprese nel
regime di tutela di cui al presente comma;
    gli  operatori  hanno  evidenziato l'esigenza di poter addivenire
alle finalita' della separazione funzionale con modalita' applicative
che  consentano un maggiore coordinamento tra l'impresa verticalmente
integrata  e  le  societa'  titolari  delle  attivita'  sottoposte  a
separazione  funzionale,  anche  attraverso  la  presenza  di  propri
rappresentati nei consigli di amministrazione di tali societa';
    l'attuale  ordinamento giuridico in tema di gruppi di societa' si
basa  sui  principi  della  distinta  soggettivita'  e  dalla formale
indipendenza giuridica delle societa' del gruppo;
    agli  amministratori  di una societa' controllata non puo' essere
legittimamente  imposto,  in  nome  degli  interessi  del  gruppo, di
compiere  atti  che  contrastino  con  gli  interessi  della societa'
medesima o contro il suo statuto sociale;
  Ritenuto opportuno:
    definire  una modalita' applicativa della separazione funzionale,
che  consenta  alle  imprese  verticalmente integrate di mantenere il
controllo diretto sulle societa' proprietarie delle infrastrutture in
regime  di  esenzione  dall'accesso  dei  terzi  e contemporaneamente
mantenere  una  forma  obbligatoria di vigilanza interna sul rispetto
degli  obblighi di accesso non discriminatorio dei terzi per la parte
non soggetta ad esenzione;
    prevedere   che   l'ambito   di   applicazione   delle  modalita'
applicative  della  separazione  funzionale  per le infrastrutture in
regime di esenzione dall'accesso dei terzi sia ristretto ai soli casi
in  cui l'esenzione sia esercitata per oltre il 50% della capacita' e
che l'attivita' sia gestita in regime di separazione giuridica;
    prevedere che anche nelle modalita' applicative della separazione
funzionale  di  cui  al  precedente  alinea,  sono garantite forme di
vigilanza  sulla  economicita' delle scelte gestionali e sul rispetto
degli  obblighi  di  accesso indiscriminato dei terzi sulla parte non
esentata;
    prevedere  l'istituzione  di  un  garante a cui sono applicate le
incompatibilita'  e  le  guarentigie  previste  dai commi 11.3 e 11.4
della  deliberazione n. 11/07, che vigili sul rispetto degli obblighi
della  disciplina  di  accesso  di  terzi  e sulla economicita' delle
scelte gestionali;
    prevedere   ai   fini   della   separazione  funzionale  e  della
separazione  contabile  la  sostituzione  dell'attivita' di vendita a
clienti  finali  con  le  attivita':  «vendita  ai  clienti liberi» e
«vendita ai clienti tutelati»;
    prevedere  ai  fini  della  separazione contabile la ripartizione
delle attivita' di vendita ai clienti tutelati nei comparti:
      a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
      b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
    consentire  agli esercenti di ottemperare agli obblighi minimi di
separazione   funzionale   attraverso   una   modalita'  alternativa,
opzionale  rispetto  a  quella  attualmente  prevista. Tale modalita'
prevede che l'esercente almeno:
      inserisca  nello  statuto  tra le finalita' dei servizi erogati
anche  quello  dello  sviluppo concorrenziale domestico e comunitario
nel rispetto dell'efficienza e di adeguati livelli di qualita';
      costituisca  un  comitato  esecutivo  di  amministratori  o  un
amministratore  delegato cui si applicano le disposizioni relative al
gestore  indipendente, cui e' delegata l'organizzazione e la gestione
dell'attivita'  sottoposta  a  separazione  funzionale  e che esprime
pareri   vincolanti   per  il  consiglio  di  amministrazione,  sulle
tematiche  gestionali,  sull'organizzazione,  nonche' sul piano degli
investimenti delle medesime attivita';
      possa  nominare  amministratori  ai  quali  non si applicano le
incompatibilita'  previste  per i membri del gestore indipendente, ad
eccezione  che  nei riguardi dei soggetti che operano nelle attivita'
di  vendita  ai  clienti  liberi  dell'energia  elettrica, vendita ai
clienti  tutelati dell'energia elettrica, e vendita ai clienti finali
del gas naturale;
    in  considerazione  delle integrazioni introdotte con il presente
provvedimento,  differire  di  sei  mesi il termine di cui al punto 4
della deliberazione n. 11/07;

                              Delibera:

                               Art. 1.

      Integrazioni dell'allegato A alla deliberazione n. 11/07

  1.1. All'art. 1, comma 1.1:
    le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono
sostituite  dalle  parole  «vendita  ai  clienti  liberi dell'energia
elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica»;
    le  parole «lettere b), c), d), e), k), l), m), n), o) e p)» sono
sostituite  dalle  parole «lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p)
e q)».
  1.2. All'art. 4, il comma 4.1, e' sostituito dal seguente:
  4.1.  «Ai  fini del presente testo integrato vengono individuate le
seguenti attivita':
    a) produzione dell'energia elettrica;
    b) trasmissione dell'energia elettrica;
    c) dispacciamento dell'energia elettrica;
    d) distribuzione dell'energia elettrica;
    e) misura dell'energia elettrica;
    f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
    g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
    h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
    i) attivita' elettriche estere;
    j) servizi  statistici  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;
    k) coltivazione del gas naturale;
    l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
    m) stoccaggio del gas naturale;
    n) trasporto del gas naturale;
    o) dispacciamento del gas naturale;
    p) distribuzione del gas naturale;
    q) misura del gas naturale;
    r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
    s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
    t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
    u) attivita' gas estere;
    v) attivita' diverse da quelle alle lettere da a) ad u).»
  1.3. L'articolo 4, comma 4.8 e' sostituito con i seguenti:
  «4.8   L'attivita'   di  vendita  ai  clienti  liberi  dell'energia
elettrica:    comprende    le   operazioni   di   approvvigionamento,
direttamente  o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e
dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e
misura  per  la  consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo
dei  clienti liberi, nonche' le operazioni svolte per la gestione del
rapporto commerciale con il cliente.
  4.8-bis.  L'attivita'  di  vendita ai clienti tutelati dell'energia
elettrica:    comprende    le   operazioni   di   approvvigionamento,
direttamente  o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e
dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e
misura  per  la  consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo
dei  clienti  tutelati,  nonche' le operazioni svolte per la gestione
del rapporto commerciale con il cliente.».
  1.4. L'articolo 6, comma 6.6 e' sostituito con il seguente:
  «6.6.  Per  l'attivita' di vendita ai clienti tutelati dell'energia
elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
    a) clienti  aventi  diritto  al servizio di maggior tutela di cui
alla deliberazione n. 156/07;
    b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla
deliberazione n. 156/07.».
  1.5.  Di  seguito  all'art.  7, comma 7.4, sono aggiunti i seguenti
commi:
  7.5.  Le  attivita'  di  cui  al  comma 7.1  non sono soggette agli
obblighi  di  separazione funzionale quando il servizio e' fornito da
un  soggetto  giuridicamente  separato,  esclusivamente  per mezzo di
infrastrutture  esentate,  ai  sensi  di  legge, dalla disciplina che
prevede   il   diritto  di  accesso  non  discriminatorio  di  terzi,
utilizzando   effettivamente   l'esenzione  su  oltre  il  50%  della
capacita' produttiva potenziale.
  7.6. L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attivita' di
cui al comma 7.1 secondo le modalita' di cui al comma 7.5:
    a) predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente
alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di
accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;
    b) nomina  un garante per il rispetto della disciplina di accesso
di    terzi    all'infrastruttura,   responsabile   della   posizione
organizzativa di cui alla lettera a).
  7.7.  Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), e' persona dotata
di alta professionalita', alla quale si applicano le incompatibilita'
e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4, cui e' affidata:
    a) la  vigilanza  sul rispetto degli obblighi della disciplina di
accesso  di  terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso,
definiti  ai  sensi di deliberazioni dell'Autorita', ed al livello di
utilizzo  della  capacita'  dell'infrastruttura  e sulla economicita'
delle scelte gestionali;
    b) la  responsabilita'  di  predisporre  un  rapporto annuale sul
rispetto  degli  obblighi  della  disciplina  di  accesso  di terzi e
sull'economicita'  della gestione, che invia all'Autorita' in formato
elettronico entro il 30 giugno di ciascun anno.
  7.8.  Il  garante  di  cui  al  comma 7.6,  lettera b), e' tenuto a
segnalare  tempestivamente  all'Autorita' gli eventi e le circostanze
di particolare rilevanza inerenti le responsabilita' a lui affidate.
  7.9.  Nel  caso in cui il diritto di esenzione di accesso dei terzi
ad  una  infrastruttura  scenda  al  di sotto del 50% della capacita'
potenziale,  dall'anno  successivo  l'esercente  sara'  soggetto agli
obblighi di separazione funzionale di cui alla presente parte.
  1.6.  All'art.  9,  comma 9.2,  le  parole  «di  cui  al comma 4.1,
lettera r)»  sono  sostituite  dalle  parole  «di  cui  al comma 4.1,
lettera s)».
  1.7.  All'art.  9,  comma 9.3, le parole «vendita ai clienti finali
dell'energia  elettrica»  sono  sostituite  dalle  parole «vendita ai
clienti  liberi  dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati
dell'energia elettrica» e le parole «di cui al comma 4.1, lettera g)»
sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere g) e h)».
  1.8.  All'art.  11,  comma 11.2,  lettera a),  dopo le parole «e il
personale  con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attivita»
sono inserite le parole «salvo quanto previsto al comma 11.5».
  1.9.  All'art.  11,  comma 11.3,  lettera a),  i  e  ii,  le parole
«vendita  ai  clienti  finali dell'energia elettrica» sono sostituite
dalle  parole  «vendita  ai  clienti  liberi dell'energia elettrica e
vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica».
  1.10.  Di seguito all'art. 11, comma 11.4, sono aggiunti i seguenti
commi:
  «11.5.  Ai  fini  della  ottemperanza  agli obblighi di separazione
funzionale,  in  parziale  deroga  a  quanto  previsto  all'art.  11,
comma 11.2,  lettera a), l'esercente puo' prevedere che non tutti gli
amministratori siano componenti del gestore indipendente purche':
    a) sia   incluso   nello   statuto   sociale,   quali   finalita'
dell'impresa,  quanto  previsto  all'art.  2,  comma 2.1 del presente
provvedimento;
    b) gli   amministratori  della  impresa  oggetto  di  separazione
funzionale  che  non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al
comma 11.3,   non   rivestano  ruoli  operativi  e/o  decisionali  in
attivita' verso le quali e' prevista la separazione funzionale;
    c) sia  prevista  una apposita struttura organizzativa, parte del
gestore  indipendente,  che  esprime  parere  vincolante per tutte le
decisioni  del  consiglio  di  amministrazione che riguardano aspetti
gestionali  e  organizzativi  dell'attivita' separata funzionalmente,
nonche'   per   l'approvazione  del  piano  di  sviluppo  di  cui  al
comma 11.1, lettera b), punto i.
  11.6.  La  struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera c)
puo' assumere la figura di:
    a) comitato  esecutivo  formato da consiglieri di amministrazione
diversi  dagli  amministratori non indipendenti di cui al comma 11.5,
lettera b);
    b) amministratore delegato.
  11.7. Ai consiglieri di amministrazione diversi da quelli di cui al
comma 11.5,   lettera b),   nonche'   ai   membri   della   struttura
organizzativa  di  cui  al  comma 11.5,  lettera c)  si  applicano le
incompatibilita' e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4.».
  1.11.  All'art.  16,  comma 16.2, lettera e), le parole «vendita ai
clienti  finali  dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole
«vendita  ai  clienti  liberi  dell'energia  elettrica  e  vendita ai
clienti tutelati dell'energia elettrica».
  1.12.  All'art.  16,  comma 16.3 e comma 16.4, le parole «di cui al
comma 4.1,  lettere da a) a t) » sono sostituite dalle parole «di cui
al comma 4.1, lettere da a) a u)».
  1.13.  All'art.  17,  comma 17.1,  le  parole «di cui al comma 4.1,
lettere   da a)  a t)»  sono  sostituite  dalle  parole  «di  cui  al
comma 4.1, lettere da a) a u)».
  1.14.  All'art.  19,  comma 19.6,  lettera a), le parole «di cui al
comma 4.1,  lettere  da a) a t) «sono sostituite dalle parole «di cui
al comma 4.1, lettere da a) a u)».
  1.15.  All'art.  26, comma 26.1, lettere a) e b), le parole «di cui
al  comma 4.1,  lettere  da a) a t)» sono sostituite dalle parole «di
cui al comma 4.1, lettere da a) a u)».
  1.16.  All'art.  33, comma 33.4, lettere b) e d), le parole «di cui
al  comma 4.1,  lettere b),  c), d), e), i), k), l), m), n), o), p) e
s)» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da b),
c), d), e), j), l), m), n), o), p), q) e t)».