IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 2007);
  Vista  la  direttiva  2007/11/CE  della Commissione del 21 febbraio
2007,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE,  per  quanto  riguarda i limiti massimi di
residui  di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide,
S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti con i nuovi limiti massimi di residui
delle   sostanze   attive  acetamiprid,  thiacloprid,  imazosulfuron,
metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  limiti  massimi  di  residui  delle sostanze attive acetamiprid,
thiacloprid,    imazosulfuron,   metossifenozide,   S-metolachlor   e
tribenuron,   indicati   nell'allegato   1   del   presente  decreto,
sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati
nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.