IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 6;
  Visto  lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 maggio
1996,  n.  1885,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118 del
22.5.1996;
  Vista  la delibera del senato accademico del 21 maggio 2007, con la
quale   sono   state  deliberate  delle  proposte  di  modifica  agli
articoli 8,  21,  31,  33,  34,  43,  73 dello statuto di Ateneo e di
aggiunta di nuovi articoli: 13-bis, 13-ter, 28-bis e 79;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 25 maggio
2007 con la quale e' stato preso atto delle modifiche ed integrazioni
proposte;
  Visti  i pareri espressi dai consigli di facolta' e di dipartimento
in merito alle sopra citate modifiche ed integrazioni;
  Vista  la delibera del senato accademico del 23 luglio 2007, con la
quale  sono  state  approvate  in  via  definitiva  le modifiche e le
integrazioni in questione;
  Vista  la  nota  rettorale n. 48522 del 30.7.2007 con la quale, nel
rispetto  del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989,
sono state trasmesse al MUR le suddette proposte di modifica;
  Vista la nota del 20 settembre 2007, prot. n. 3023, con la quale il
MUR  ha  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in merito
alle modifiche di statuto di cui sopra;
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in
questione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, emanato con
decreto  rettorale  6 maggio  1996,  n.  1885,  viene modificato agli
articoli 8,  21  31,  33,  34, 43 e 73 ed integrato con quattro nuovi
articoli, 13-bis, 13-ter, 28-bis e 79, come di seguito riportato:

                               Art. 8.

     Rettore Modificati i punti 5a), 5c) ed integrato il punto 9

  1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Ateneo.
  2.  Il  rettore e' garante del rispetto del presente Statuto, della
liberta' di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture
decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
  3. Spetta al rettore:
    a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione,    coordinandone    le   attivita'   e   assicurando
l'esecuzione delle rispettive delibere;
    b) vigilare  su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e
contabili  dell'Universita',  al  fine  di  assicurare il rispetto di
criteri   organizzativi  che  garantiscano  efficienza,  trasparenza,
efficacia ed individuazione delle responsabilita';
    c) curare    l'osservanza   di   tutte   le   norme   concernenti
l'ordinamento  universitario  ed esercitare l'autorita' disciplinare,
nell'ambito  delle competenze previste dalla legge, nei confronti del
personale di ogni categoria;
    d) emanare  lo  statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti
interni  delle  singole  strutture,  nonche'  gli  atti contenenti le
rispettive modifiche;
    e) predisporre  lo  schema  generale  del  programma  annuale  di
attivita'  dell'Universita'  ed  elaborare  la  relazione  consuntiva
annuale sull'attivita' dell'Ateneo;
    f) stipulare  contratti  e convenzioni riguardanti la didattica e
la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
dal presente statuto;
    g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni
previste dalla normativa vigente;
    h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli
organi  di  autogoverno  che  presiede,  sottoponendoli  per ratifica
all'organo stesso nella seduta successiva;
    i) nominare il direttore amministrativo;
    j) esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
    4. Il  rettore  viene  eletto  tra i professori di prima fascia a
tempo   pieno,   dura   in   carica   tre  anni  ed  e'  rieleggibile
immediatamente una sola volta.
  5. L'elettorato attivo spetta:
    a) a tutti i docenti, nonche' ai ricercatori non confermati;
    b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;
    c) a  tutti  i  rappresentanti  degli  studenti in seno al senato
accademico,   al   consiglio  di  ammninistrazione,  ai  consigli  di
facolta',  al  consiglio  di  amministrazione dell'ERSU, al CASR e al
CUS, alla data di indizione delle elezioni.
  L'elettorato attivo spetta, altresi', agli studenti candidati primi
dei  non  eletti, appartenenti alle due liste piu' votate, nel numero
indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:
    senato  accademico:  n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della
seconda;
    consiglio  di  amministrazione  dell'Universita':  n.  2 studenti
della prima lista e n. 1 della seconda;
    consiglio   di   amministrazione  dell'ERSU  (studenti  di  primo
livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
    C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;
    CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
    consigli  di  facolta':  n.  2  studenti della prima lista e n. 1
della seconda.
  Gli  studenti-candidati  di  cui  al  comma precedente  devono aver
mantenuto  lo  stesso  status  di studente posseduto al momento delle
elezioni delle rappresentanze studentesche.
  L'impossibilita'  di  attingere  alla  graduatoria  di ogni singola
lista,  per  mancanza  di  candidati,  determinera'  la riduzione del
numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.
  Il  numero  di  cui  al  punto b)  e'  disciplinato dal regolamento
generale di Ateneo.
  6.   Convocazione   del  corpo  elettorale  e  presentazione  delle
candidature sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo
  7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al  voto  nelle  prime  tre votazioni. In caso di mancata elezione si
procedera'  con  il  sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell'ultima  votazione  hanno riportato il maggior numero di voti. E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu'  anziano  in  ruolo.  In  caso  di ulteriore parita', quello con
maggiore anzianita' anagrafica.
  8.  Il  candidato  che  abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato  eletto  dal  decano  dei  professori  di prima fascia, e'
nominato  dal  Ministro  dell'universita' e della ricerca ed entra in
carica  all'inizio  dell'anno  accademico.  Nel  caso  di  anticipata
cessazione,  assume  la  carica  dalla data di emanazione del decreto
ministeriale  di  nomina  e  la  mantiene  per tre anni a partire dal
successivo anno accademico.
  9.   Il  rettore  designa  un  pro-rettore  vicario  scelto  tra  i
professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore vicario sostituisce
il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
  L'ufficio di pro-rettore e' incompatibile con la carica di preside,
di  vice  preside,  di presidente di corso di studio, di direttore di
dipartimento,  di responsabile di unita' decentrata e di presidente e
componente del nucleo di valutazione.
  10.  Il  rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri docenti di
ruolo a tempo pieno.

                            Art. 13-bis.

           Collegio dei direttori di dipartimento (nuovo)

  Il  collegio  dei  direttori  di  dipartimento  e'  costituito  dai
direttori di dipartimento.
  Esso   e'  l'organo  di  coordinamento  interdipartimentale  ed  ha
funzioni  di  raccordo  delle  politiche  per il raggiungimento delle
finalita' istituzionali della ricerca.
  Il  collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al
regolamento   amministrativo   contabile   ed   ai   regolamenti  dei
dipartimenti,   alla   elaborazione   del  piano  di  sviluppo,  alla
ripartizione  dei  finanziamenti  per la ricerca scientifica e per le
attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o
altri  organi  dell'Universita'  intendano  sottoporre  al suo esame.
Inoltre da' parere sui dottorati.
  Il   collegio  elegge  nel  suo  seno  un  presidente;  l'attivita'
dell'organo  e'  disciplinata da un proprio regolamento approvato dal
senato  accademico  e  dal  consiglio  di amministrazione, secondo le
rispettive competenze.

                             Art. 13-ter


                   Consulta degli studenti (nuovo)

  La  consulta  degli  studenti e' organo di coordinamento costituito
dai  rappresentanti  degli  studenti in seno al senato accademico, al
consiglio  di amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonche' da
uno  studente  di  ciascuna  facolta',  che  non  risulti essere gia'
rappresentante  nei  suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli
studenti nei consigli di facolta'.
  La consulta puo' richiedere agli organi di governo la conduzione di
indagini   conoscitive   sulle   questioni   riguardanti  l'attivita'
didattica,  i  servizi  agli  studenti,  il  diritto allo studio e le
attivita'  di  cui  all'art.  6,  comma 1,  lettera c) della legge n.
341/1990 e successive modificazioni.
  Le adunanze della consulta degli studenti sono pubbliche.
  La   consulta  elegge  nel  suo  seno  il  presidente;  l'attivita'
dell'organo  e'  disciplinata da un proprio regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione.

                              Art. 21.

     Preside (modificato il punto 5 ed integrato con il punto 7)

  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
  Spetta in particolare al preside:
    a) sovrintendere  al  regolare  svolgimento di tutte le attivita'
didattiche  e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando
ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
    b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attivita'
didattiche,  sulla  base di quanto predisposto dai consigli dei corsi
di studio;
    c) partecipare  alle  sedute  del senato accademico ed esercitare
tutte    le    altre   attribuzioni   demandategli   dall'ordinamento
universitario, dallo statuto e dal regolamento.
  2.  Il preside viene eletto dal consiglio di facolta', di norma tra
i professori di prima fascia a tempo pieno.
  3.  L'elettorato  attivo  spetta  ai docenti della Facolta' ed alle
rappresentanze   elette   degli  studenti  e  del  personale  tecnico
amministrativo.
  4. Le modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento
generale di Ateneo.
  5.  La  carica  di  preside e' incompatibile con quella di rettore,
pro-rettore,   presidente   di   corso   di   studio,   direttore  di
dipartimento,  membro  del consiglio di amministrazione, responsabile
di   unita'   decentrate,  con  esclusione  dei  centri  di  gestione
amministrativa  della  facolta'  di  appartenenza,  e di presidente e
componente del nucleo di valutazione.
  6.  Il  preside  designa fra i professori di ruolo un vice-preside,
che  lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in
tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del
rettore.
  7.  L'ufficio  di  vice  preside  e' incompatibile con la carica di
rettore,  di  pro-rettore,  di  presidente  di  corso  di  studio, di
direttore    di    dipartimento,   di   membro   del   consiglio   di
amministrazione, di responsabile di unita' decentrate, con esclusione
dei centri di gestione amministrativa della facolta' di appartenenza,
e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

                            Art. 28-bis.

                 Poli scientifico didattici (nuovo)

  1. L'Universita' istituisce, al fine di afferire al Politecnico del
Mediterraneo,  un  polo  scientifico tecnologico, dotato di autonomia
gestionale  ed  amministrativa  e  costituito  da  strutture  per  la
didattica,  per  la  ricerca  e  di  servizio  impegnate negli ambiti
didattico   scientifici,   tecnologici   e   applicati  del  suddetto
Politecnico.
  2.  L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo'
istituire,  altresi',  presso  le  sedi  decentrate, poli scientifico
didattici,  dotati  di  autonomia gestionale ed amministrativa, ferme
restando  le  attribuzioni  degli  organi  di Ateneo e delle facolta'
interessate.
  3.  La  costituzione dei poli e' approvata dagli organi di Governo,
secondo le rispettive competenze.
  Gli  organi,  la  durata,  le  attribuzioni,  l'organizzazione,  il
funzionamento  dei poli sono disciplinati dal regolamento generale di
Ateneo;  per quanto attiene al polo di cui al 1 comma, il regolamento
generale  di  Ateneo  recepisce  quanto stabilisce in merito l'intesa
costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.

                              Art. 31.

       Organi del dipartimento (integrato con il punto 6-bis)

  1. Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio di dipartimento;
    b) il direttore;
    c) la giunta.
  2.  Il  consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori
di  ruolo  e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento,
da  una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una
rappresentanza  dei  dottorandi e degli studenti secondo le modalita'
stabilite  dai  regolamenti  dei  singoli dipartimenti. Il segretario
amministrativo  ne  fa parte di diritto. Il consiglio puo' deliberare
di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di
ricerca, in regime di reciprocita'.
  3.   Il  consiglio  di  dipartimento  elabora  un  regolamento  che
disciplini   le   attribuzioni   dei   diversi   organi   e  il  loro
funzionamento.  Il  regolamento  e' approvato secondo quanto previsto
dall'art. 65, comma 3 del presente statuto.
  4.  Il consiglio di dipartimento delega alcune funzioni alla giunta
in conformita' alle norme del proprio regolamento.
  5.  Tutte  le  componenti hanno diritto a partecipare alle delibere
del  consiglio  di  dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei
professori  di  ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle
norme di legge vigenti.
  6. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.
  6-bis.  L'ufficio di direttore di dipartimento e' incompatibile con
quello  di  rettore,  di pro-rettore, di preside, di vice preside, di
presidente di corso di studio, di responsabile di unita' decentrate e
di presidente e componente del nucleo di valutazione.
  7. La giunta e' formata di norma da due professori di prima fascia,
due  professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal
direttore     e     da     un     rappresentante     del    personale
tecnico-amministrativo.  Il segretario amministrativo ne fa parte con
voto consultivo e funge da verbalizzante.
  8.   L'elezione  dei  componenti  della  giunta  avviene  con  voto
limitato, nell'ambito delle singole componenti.
  9.  I  membri  della giunta durano in carica tre anni e non possono
essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. Una eventuale
successiva   rielezione  non  puo'  avvenire  prima  di  un  triennio
d'intervallo.

                              Art. 33.

                         Istituti (abrogato)


                              Art. 34.

                   Organi dell'Istituto (abrogato)


                              Art. 43.

           Centro linguistico (cambiata la denominazione)

  Centro linguistico e multimediale di Ateneo
  1.  Il  centro  linguistico  e  multimediale  di Ateneo promuove la
formazione    linguistica    degli    studenti    e   del   personale
tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
  Puo'  fornire  inoltre, nel rispetto delle priorita' istituzionali,
attivita'  di  consulenza  e  formazione  a favore di enti pubblici e
privati.
  2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione
e  funzionamento del centro linguistico e multimediale di Ateneo sono
disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

                              Art. 73.

                 Riordino degli istituti (abrogato)


                              Art. 79.

                      Norma transitoria (nuovo)

  Le  incompatibilita'  tra uffici sancite con la delibera del senato
accademico  del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la
titolarita' alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.