IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi incendi anche con riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria; Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensita'; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita' ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite; Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare gli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale interessati dalla situazione di criticita' in rassegna e non ricomprese nell'ambito di applicazione della citata ordinanza di protezione civile n. 3606/2007; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale citato in premessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, provvede al coordinamento operativo per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con riferimento ai territori delle regioni richiamate in epigrafe avvalendosi dei presidenti delle regioni o dei loro delegati. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza, si avvale dei presidenti delle regioni o dei loro delegati. 3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7. 4. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni dei presidenti delle regioni, provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi, nonche' per il tramite dei Presidenti stessi o dei loro delegati provvede in particolare: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) alla ricognizione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia; c) a promuovere presso gli Enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi. 5. I presidenti delle regioni o i loro delegati pongono in essere ogni azione propulsiva affinche' i sindaci dei comuni delle regioni di cui alla presente ordinanza, promuovono ogni iniziativa volta a ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali. 6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei Parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i presidenti delle regioni o i loro delegati, sentito il Corpo forestale dello Stato o regionale, operano d'intesa con i presidenti dei Parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei Parchi nazionali e regionali, nonche' degli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 7. I presidenti delle regioni o i loro delegati, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori 15 giorni; in caso di inerzia, i presidenti delle regioni o i loro delegati agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato o regionale e dei competenti assessorati, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - in possesso delle medesime amministrazioni regionali, provvedono sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o i presidenti di regione o i loro delegati, in via sostitutiva, informano l'Ente parco nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma. 8. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonche' all'organizzazione dei modelli di intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato o regionale nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati competenti. 9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, i Presidenti delle regioni o i loro delegati provvedono in loro sostituzione. 10. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, pongono in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi. 11. Le regioni che hanno intrapreso iniziative di competenza finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a completare le attivita' avviate anche ricorrendo a specifiche tecnologie, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.