IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 luglio  2007,  recante  «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione  degli  interessi  primari  a  causa del propagarsi di
incendi  su  tutto  il  territorio  nazionale  ai  sensi dell'art. 3,
comma 1,  del  decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio  2007,  recante  «Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  ad  eventi  calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni  di  combustione  nei  territori  delle  regioni dell'Italia
centro-meridionale»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del  28 agosto  2007,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile  dirette  a  fronteggiare  lo  stato  di emergenza in atto nei
territori  delle  regioni  Lazio,  Campania, Puglia, Calabria e della
regione  Siciliana  in  relazione  ad  eventi  calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Considerato  che  dal  mese  di  giugno, a causa dell'aumento delle
temperature  oltre  i  consueti limiti stagionali e delle conseguenze
derivanti  da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi
incendi  anche  con  riferimento  ai territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria;
  Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come
incendi  di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai
centri   abitati,  alle  infrastrutture  ed  al  patrimonio  edilizio
pubblico   e  privato,  con  conseguente  pericolo  per  la  pubblica
incolumita',  dando  vita  ad  incendi  di interfaccia di particolare
intensita';
  Considerato  che  la  natura  e  la  particolare  intensita'  degli
incendi,  anche  dovuti  a  comportamenti dolosi, hanno causato gravi
difficolta'  al  tessuto  economico e sociale delle zone interessate,
arrecando  gravi  danni  anche  ai beni ed alle attivita' agricole ed
agroforestali   e,   pertanto,  risulta  necessario  fronteggiare  la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Considerato,  altresi',  che gli incendi in rassegna per intensita'
ed    estensione   hanno   gravemente   danneggiato   il   patrimonio
naturalistico  di  flora  e  fauna  dei  Parchi nazionali o regionali
presenti   nelle   aree  interessate  dai  fenomeni  di  combustione,
compromettendo  seriamente  i  servizi  ambientali  connessi  a  tale
patrimonio,  di  primaria importanza per la salvaguardia ambientale e
lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di avviare gli interventi di
carattere  straordinario  ed urgente anche con riferimento agli altri
territori  delle  regioni  dell'Italia centro-meridionale interessati
dalla   situazione   di  criticita'  in  rassegna  e  non  ricomprese
nell'ambito  di  applicazione  della  citata  ordinanza di protezione
civile n. 3606/2007;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile,  Commissario
delegato  per  il  superamento  del  contesto  emergenziale citato in
premessa  ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3606/2007,  provvede  al  coordinamento  operativo per la
realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con riferimento ai
territori  delle  regioni  richiamate  in  epigrafe  avvalendosi  dei
presidenti delle regioni o dei loro delegati.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato,  previa  definizione  con
apposito  provvedimento  dei  territori  provinciali  nei quali siano
stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la
pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi
di  cui  alla  presente  ordinanza,  si  avvale  dei presidenti delle
regioni o dei loro delegati.
  3.  Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei presidenti
delle  regioni o dei loro delegati, al rimborso delle spese sostenute
e  debitamente documentate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso  pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni
e  dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite
delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.
  4.  Il  Commissario  delegato,  sulla  base  delle  indicazioni dei
presidenti  delle  regioni,  provvede  alla individuazione dei comuni
colpiti dagli incendi, nonche' per il tramite dei Presidenti stessi o
dei loro delegati provvede in particolare:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle  infrastrutture  e dai beni pubblici e privati anche sulla base
dei  dati  e  delle  informazioni fornite al riguardo dalle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    b) alla    ricognizione   dei   danni   subiti   dal   patrimonio
agroforestale  colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo
forestale  dello Stato o regionale, ed in coordinamento con l'AGEA, e
di ogni altro soggetto informato o competente in materia;
    c) a   promuovere   presso   gli  Enti  competenti  le  opportune
iniziative  volte  al  ripristino,  in condizioni di sicurezza, delle
infrastrutture    pubbliche    danneggiate   dagli   incendi   e   la
pianificazione  degli  interventi  di  prevenzione  e mitigazione del
rischio incendi.
  5.  I  presidenti delle regioni o i loro delegati pongono in essere
ogni  azione  propulsiva affinche' i sindaci dei comuni delle regioni
di  cui  alla  presente ordinanza, promuovono ogni iniziativa volta a
ridurre  l'incendiabilita'  dei  campi e dei boschi anche mediante il
decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.
  6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei
Parchi   nazionali  e  regionali,  e  delle  aree  naturali  protette
regionali  interessate, i presidenti delle regioni o i loro delegati,
sentito  il Corpo forestale dello Stato o regionale, operano d'intesa
con  i  presidenti dei Parchi nazionali e regionali interessati e con
l'Ente   gestore   delle   aree   naturali  protette  regionali,  che
provvedono,  in  deroga  all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione
delle   infrastrutture   per   l'avvistamento  degli  incendi  e  per
l'approvvigionamento  idrico  antincendio  e  quanto  altro  ritenuto
necessario  ed  il  rapido  accesso  dei  mezzi di soccorso alle aree
percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei
piani  regionali  di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A
favore dei presidenti dei Parchi nazionali e regionali, nonche' degli
Enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attivita'
connesse    all'attuazione    della   presente   ordinanza,   trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 79  ed 80 del
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
  7.  I  presidenti  delle  regioni o i loro delegati, entro quindici
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della presente
ordinanza,  trasmettono  al  Commissario delegato l'elenco dei comuni
che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n.
353/2000,  tramite  apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal
fuoco  e  provvedono  a  diffidarli  ad  adottare  i provvedimenti di
competenza   entro  ulteriori  15  giorni;  in  caso  di  inerzia,  i
presidenti   delle   regioni  o  i  loro  delegati  agiscono  in  via
sostitutiva  raccogliendo  e completando le informazioni di dettaglio
relative  agli  altri  eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con
riferimento  all'ultimo  quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale
dello Stato o regionale o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I
presidenti  delle  regioni  o  i  loro  delegati,  sulla  base  delle
metodologie  utilizzate  e delle informazioni ordinariamente raccolte
dal  Corpo  forestale  dello  Stato  o  regionale  e  dei  competenti
assessorati, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della
montagna,  in  raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili -
in  possesso delle medesime amministrazioni regionali, provvedono sia
a  rendere  disponibili  tali  informazioni presso i comuni, sia alla
certificazione     delle     relative     informazioni     ai    fini
dell'accatastamento  da  parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi
all'interno  di  Parchi  nazionali  e  regionali,  o  i presidenti di
regione o i loro delegati, in via sostitutiva, informano l'Ente parco
nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento del catasto di
cui al presente comma.
  8.  I  presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle
indicazioni   fornite   dal  Commissario  delegato,  provvedono  alla
perimetrazione   e  classificazione  delle  aree  esposte  ai  rischi
derivanti  dal  manifestarsi  di  possibili  incendi  di interfaccia,
nonche'    all'organizzazione   dei   modelli   di   intervento,   in
collaborazione  con  le  province  e  le  prefetture interessate, con
l'ausilio  del  Corpo  forestale  dello Stato o regionale nonche' del
Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, nonche' delle associazioni di
volontariato  ai  diversi  livelli  territoriali  e degli assessorati
competenti.
  9.  I  sindaci  dei  comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della presente
ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al
comma 8  e  degli  indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza
che   dovranno   tener   conto   prioritariamente   delle   strutture
maggiormente  esposte  al  rischio di incendi di interfaccia, al fine
della  salvaguardia  e  dell'assistenza  della  popolazione.  Qualora
ricorrano  situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, i
Presidenti  delle  regioni  o  i  loro  delegati  provvedono  in loro
sostituzione.
  10.  I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle
indicazioni  fornite dal Commissario delegato, pongono in essere ogni
azione  di  impulso  utile a favorire la predisposizione da parte dei
comuni  esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto
elevato,  ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello
stato  di  emergenza,  della  relativa  pianificazione  di  emergenza
tenendo  conto,  ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli
percorsi dai fuochi.
  11.  Le  regioni  che  hanno  intrapreso  iniziative  di competenza
finalizzate  al  perseguimento  degli  obiettivi di cui alla presente
ordinanza  sono  autorizzate  a completare le attivita' avviate anche
ricorrendo   a   specifiche  tecnologie,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale.