IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'

  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del  1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino  della  disciplina  delle  Scuole superiori per interpreti e
traduttori;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale
e'   stata   disposta   l'abilitazione  della  Scuola  superiore  per
interpreti  e  traduttori  con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n.
68,  a  rilasciare  diplomi  di interpreti e traduttori aventi valore
legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;
  Visto   il   decreto   del  direttore  generale  del  Servizio  per
l'autonomia  e  gli  studenti in data 31 luglio 2003, con il quale e'
stato  confermato  il  riconoscimento  della  predetta Scuola, che ha
assunto   la   denominazione   di   Scuola  superiore  per  mediatori
linguistici ed e' stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di
studi  superiori  per  mediatori  linguistici di durata triennale e a
rilasciare  i  relativi  titoli,  equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi  di  laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi
afferenti  alla  classe  delle lauree universitarie in «Scienze della
mediazione   linguistica»   di  cui  all'allegato  n.  3  al  decreto
ministeriale 4 agosto 2000;
  Visto  il  decreto del direttore generale per l'Universita' in data
28 luglio  2004,  con  il  quale  la  predetta scuola, a modifica del
decreto  in  data  31 luglio  2003,  e' autorizzata ad istituire e ad
attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata
triennale  articolati  nei  due  indirizzi di mediatori linguistici e
mediatori   interculturali   e   a   rilasciare  i  relativi  titoli,
equipollenti  a  tutti  gli  effetti  ai diplomi di laurea conseguiti
nelle  universita'  al  termine dei corsi afferenti alla classe delle
lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui
all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
  Visto   il   decreto   ministeriale   2 maggio  2007  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38, del 2002;
  Vista  l'istanza  con la quale la scuola sopra richiamata chiede il
trasferimento  della  propria sede da Reggio Calabria, via Pio XI, n.
68 a Catona (Reggio Calabria), via Mercato ex CIAPI;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 19 settembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzato  il  trasferimento  della  scuola superiore per
mediatori  linguistici di Reggio Calabria, da Reggio Calabria via Pio
XI, n. 68 a Catona (Reggio Calabria), via Mercato ex CIAPI.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 ottobre 2007

                                         Il direttore generale: Masia