IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

  1. Premessa.
  Gli  articoli  27  e  43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
hanno   previsto   disposizioni  che  innovano  la  disciplina  delle
assunzioni  dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma
1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Alla  luce  di  cio'  si  rende  necessario  fornire  le istruzioni
connesse  con  le novita' introdotte, nonche' ridefinire la procedura
complessiva di cui alla circolare specificata in oggetto.
  L'art.  1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  dispone  che «in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4
del  decreto  legislativo  1° dicembre  1997, n. 468, e limitatamente
all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico  possono,  relativamente  alle qualifiche di cui all'art. 16
della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56 e successive modificazioni,
procedere   ad   assunzioni   di   soggetti  collocati  in  attivita'
socialmente  utili  nel  limite  massimo complessivo di 2.450 unita'.
Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui
all'art.  7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Agli  oneri  relativi,  nel  limite  di  23  milioni  di euro annui a
decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo».
  L'art.  27,  comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ad
integrazione  e  modificazione  dell'art.  1,  comma 1156, lettera f)
sopra  indicato,  dispone quanto segue: all'art. 1, comma 1156, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente:
    «f-bis)  al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81,  e  di  cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  280,  in  favore  della  regione  Calabria  e' concesso un
contributo  per  l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di
apposita  convenzione  con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e'
integrato  del  predetto  importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente  lettera  e della lettera f), i lavoratori facenti parte del
bacino  di  cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai
lavoratori  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».
  Il  medesimo decreto-legge n. 159/2007, all'art. 43 dispone che: Le
assunzioni  dei  soggetti  collocati  in  attivita' socialmente utili
disciplinate  dall'art.  1,  comma 1156,  lettere f) ed f-bis), della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  essere  effettuate  in
soprannumero  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti per i
comuni  con  meno  di  5.000  abitanti  dall'art. 1, comma 562, della
citata  legge  n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni
in   soprannumero  non  possono  procedere  ad  altre  assunzioni  di
personale  fino  al  totale  riassorbimento della relativa temporanea
eccedenza».
  Il  testo  della  presente  circolare  e'  stato  condiviso  con la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  UPPA  e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
2. Destinatari - condizioni per procedere alle assunzioni.
  Destinatari  della  norma  in oggetto sono i comuni con popolazione
inferiore  a  5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le
relative  attivita'  con  oneri a carico del Fondo per l'occupazione,
individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000,  n.  81,  che  svolgono  le  relative attivita' presso i comuni
medesimi.
  Limitatamente alla regione Calabria, destinatari della norma sono i
comuni  con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le assunzioni
anche   di  LPU,  individuati  dall'art.  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che svolgono le relative attivita'
presso i comuni medesimi.
  Dette  assunzioni  dovranno  essere  effettuate  nel limite massimo
complessivo di n. 2.450 unita'.
  Per  le  assunzioni  in  questione  e'  previsto l'incentivo di cui
all'art.  7,  comma  6,  del decreto legislativo n. 81/2000 - pari ad
Euro  9.296,22  annui,  a  fronte  dell'onere relativo alla copertura
contributiva  -  per  ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a
tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).
  Al  riguardo,  si  chiarisce che, in considerazione della finalita'
della  norma  di cui al citato, art. 1, comma 1156, lettera f), della
legge  n. 296/2006, volta a favorire la stabilizzazione occupazionale
degli  LSU  gia'  impegnati  nelle relative attivita' presso i comuni
interessati,  per  poter  beneficiare del contributo ivi previsto, le
assunzioni devono essere a tempo indeterminato.
  Peraltro,  poiche' la medesima norma di cui al precedente capoverso
riconosce,  a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU,
l'intero   contributo   di  cui  all'art.  7,  comma  1  del  decreto
legislativo  n.  81/2000,  pari  ad  Euro  9.296,22  annui,  per ogni
lavoratore assunto, senza distinzione tra assunzioni a tempo parziale
o  a tempo pieno, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti
ai  comuni  dalla  medesima  legge  n.  296/2006, il contributo sara'
riconosciuto  per  intero, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a
tempo  pieno  che  a tempo parziale, purche' siano assunzioni a tempo
indeterminato.
  Premesso  che  i  comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
non risultano soggetti al patto di stabilita' interno, si rappresenta
che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente circolare, si
applica esclusivamente il limite finanziario di cui all'art. 1, comma
562,  1°  periodo,  della  legge n. 296/2006. Detta norma dispone che
«per  gli  enti  non  sottoposti  alle regole del patto di stabilita'
interno,  le  spese  di  personale,  al  lordo degli oneri riflessi a
carico  delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri
relativi   ai   rinnovi   contrattuali,   non   devono   superare  il
corrispondente ammontare dell'anno 2004».
  Per  quanto  riguarda  l'armonizzazione di tale disposizione con la
previsione  dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1,
comma  1156, lettera f), della legge n. 296/2006, si chiarisce che la
spesa  annua  per  ogni  soggetto  assunto andra' calcolata detraendo
l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad Euro 9.296,22. Invero,
la  quota  di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo per
l'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini del
rispetto,  da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1,
comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006.
  Attesa  l'evidente  finalita'  della  norma  in  oggetto - intesa a
fronteggiare  l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione
di  un  incentivo  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  per  la
stabilizzazione degli LSU e degli LPU della regione Calabria - per le
assunzioni   di  cui  alla  presente  circolare  si  prescinde  dalle
cessazioni  intervenute nell'armo 2006, vincolo previsto dal medesimo
art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge n. 296/2006.
  L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame, richiede, altresi', che
i  comuni  che  intendano  procedere  ad assunzioni di LSU presentino
vuoti  nelle relative dotazioni organiche del personale, vigenti alla
data del 1° gennaio 2007.
  L'art.   43,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  159/2007  prevede,
tuttavia,  la  possibilita'  di effettuare le assunzioni in questione
«anche  in  soprannumero» rispetto alla dotazione organica vigente al
1° gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti,
per  i  comuni  con  meno  di 5.000 abitanti, dall'art. 1, comma 562,
della legge n. 296/2006.
  Ne  deriva  che  non sono legittimi gli ampliamenti della dotazione
organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU.
  Nelle  ipotesi  di assunzione in soprannumero, i comuni non possono
procedere   ad   altre   assunzioni   di  personale  fino  al  totale
riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (art. 43, comma 1,
2° periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159).
  Le  assunzioni  di  LSU  -  e  di  LPU della regione Calabria - per
effetto dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006,
possono  avvenire  «relativamente  alle qualifiche di cui all'art. 16
della  legge  28 febbraio 1987, n. 56», ovverosia nelle categorie A e
B1,  rispetto  alle  quali  non  e'  richiesto alcun titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo.
  Pertanto,  i  requisiti  richiesti  ai  comuni  per  l'accesso alle
assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:
    1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
    2)   ascrivibilita'   degli   LSU   da  assumere  alla  categoria
individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;
    3)  limitatamente  ai  comuni  con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti  della  regione  Calabria,  ascrivibilita'  dei  soggetti da
assumere alla categoria individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, oltreche' alla categoria di cui al
precedente punto n. 2).
3. Modalita'  per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000.
  I  comuni  che,  presentando  i  requisiti  indicati nel precedente
paragrafo 2,  intendano  procedere  ad  assunzioni  di LSU - e di LPU
della  regione Calabria - dovranno presentare apposita domanda, entro
il  31 dicembre  2007,  mediante  raccomandata a.r. A tal fine, fara'
fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
  La  domanda  dovra' essere nuovamente presentata - conformemente ai
criteri  di  cui alla presente circolare - anche dai comuni che hanno
gia' provveduto ai sensi della precedente circolare n. 14/0006105 del
5 giugno 2007.
  La  domanda,  in  duplice  copia,  dovra'  essere  inviata  sia  al
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
ammortizzatori  sociali  e incentivi all'occupazione - Divisione III,
via  Fornovo,  n.  8 - 00192 Roma, sia al Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio  personale della pubblica amministrazione, corso
Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale - Direzione
generale   ammortizzatori   sociali   e   incentivi   all'occupazione
procedera'  alla  relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della
funzione pubblica, per quanto di competenza.
  La    domanda,   sottoscritta   dal   sindaco,   dovra'   contenere
necessariamente,  a  pena  di  inammissibilita', i seguenti elementi,
conformemente allo schema allegato alla presente circolare:
    a) apposita   dichiarazione  attestante  che  il  comune  ha  una
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti, come risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto
dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;
    b) numero  e  relative  generalita'  degli LSU di cui all'art. 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio 2000, n. 81 che il
comune  intende  assumere  nelle  qualifiche di cui all'art. 16 della
legge  n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo
pieno o parziale ed indeterminato;
    c) numero  e  relative  generalita'  degli LPU di cui all'art. 3,
comma  1,  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che i comuni
della  regione  Calabria  intendono  assumere nelle qualifiche di cui
all'art.  16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto
di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;
    d) apposita  dichiarazione  che i soggetti da assumere rientrano,
alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
circolare,  nel  bacino  LSU  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo  n.  81/2000 oppure - nell'ipotesi di cui alla precedente
lettera c) - nella categoria LPU individuata dall'art. 3, comma 1 del
decreto  legislativo  n.  280/1997;  apposita  dichiarazione  che  le
assunzioni   da   effettuare   sono  a  tempo  pieno  o  parziale  ed
indeterminato;
    e) apposita  dichiarazione  che le previste assunzioni di LSU e/o
LPU  sono  conformi  ai  limiti  imposti  dall'art.  1, comma 562, 1°
periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente
paragrafo 2;
    f)  numero  di  assunzioni  che  il  comune intende effettuare in
soprannumero  rispetto  alla dotazione organica vigente al 1° gennaio
2007;
    g) nell'ipotesi   di   assunzione   in   soprannumero,   apposita
dichiarazione  che  il  comune  si  impegna  a non procedere ad altre
assunzioni  di personale fino al totale riassorbimento della relativa
temporanea eccedenza;
    h) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale.
  Le  domande  dovranno  essere  corredate  dalle necessarie delibere
comunali  recanti  la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo
le  modalita'  di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge
n.  296/2006  e  successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come
specificate    nella    presente   circolare,   subordinatamente   al
riconoscimento  dell'incentivo  da  parte  del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  Nell'ipotesi  di  assunzioni  in  soprannumero, tale determinazione
dovra' espressamente risultare dalle delibere comunali.
  I  comuni  dovranno  procedere  alle  richieste  di  contributo,  e
successivamente  alla  stabilizzazione degli interessati, rispettando
l'ordine  di  anzianita'  nelle attivita' socialmente utili e/o nelle
attivita' di pubblica utilita'.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale - Direzione
generale   ammortizzatori   sociali   e   incentivi   all'occupazione
predisporra'   apposita   graduatoria   in   relazione  alle  domande
presentate dai comuni.
  Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con
oneri   a   carico  del  Fondo  per  l'occupazione,  incentivando  la
definizione  dei  processi  di  stabilizzazione  degli  LSU, si fara'
riferimento   all'ambito   regionale   di   appartenenza  dei  comuni
richiedenti, nonche' alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  81/2000  impegnati  nei comuni con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  in  rapporto  al  numero
complessivo di LSU del bacino regionale.
  Pertanto,  le  n.  2.450  unita'  di assunzioni disponibili saranno
ripartite secondo i seguenti criteri:
    1)  il  60%  delle  n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni che
appartengono  alle  regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE,
nelle  quali  la  percentuale  di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU
del  bacino  regionale,  sia  superiore al 50%. Nell'assegnazione dei
posti  per  regione,  si seguira' l'ordine decrescente della predetta
percentuale.  Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che
presentino i requisiti di cui al successivo punto 2).
    2)  il  30%  delle  n.  2.450  unita'  sara'  assegnato ai comuni
appartenenti  alle  regioni  ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE,
nelle  quali  la  percentuale  di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU
del  bacino  regionale,  sia  inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei
posti  per  regione,  si seguira' l'ordine decrescente della predetta
percentuale.  Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che
presentino i requisiti di cui al successivo punto 3).
    3)  il  restante  10%  delle  n.  2.450 unita' sara' assegnato ai
comuni  appartenenti  alle  regioni  non  ammissibili  nell'anno 2007
all'ob.  1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di
cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  81/2000,
impegnati  nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in
rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.
  Le  assunzioni di LPU sono ricomprese nella quota di assunzioni che
-  sulla  base  dei  criteri di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) -
sara' assegnata alla regione Calabria.
  Nel  caso  di  domande  per  un numero di assunzioni superiore alla
quota  assegnata  a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti
numeri  1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della
maggiore anzianita' anagrafica dei lavoratori socialmente utili o dei
lavoratori   di   pubblica   utilita'  da  assumere,  ferma  restando
l'assegnazione di almeno una unita' a ciascun comune richiedente.
  Al  fine  di  individuare  - per gli effetti di cui alle precedenti
lettere  1), 2) e 3) - la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  81/2000,  impegnati nei comuni con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,  in  rapporto  al numero
complessivo  di  LSU  del  bacino  regionale,  si fa riferimento alle
risultanze  del  monitoraggio  degli LSU con oneri a carico del Fondo
per  l'occupazione, che Italia lavoro S.p.a. ha avviato per conto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno
2002.
  Entro  novanta  giorni,  decorrenti  dal 31 dicembre 2007 - data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  -  il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, acquisito l'esito
del controllo di competenza del Dipartimento della funzione pubblica,
provvedera'  a  formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e
ammesse  al  finanziamento  mediante  incentivo. La graduatoria sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  il  termine  di  trenta  giorni,  decorrente  dalla  data di
pubblicazione   della   graduatoria,   i   comuni  procederanno  alle
assunzioni ammesse al finanziamento.
  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  i  comuni  medesimi dovranno
trasmettere  la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di
lavoro  a  tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori
sociali  ed incentivi all'occupazione. A tal fine, fara' fede la data
risultante dal timbro dell'ufficio postale.
  La   mancata   presentazione   della   documentazione  nei  termini
sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura.
  A  seguito  della  presentazione della documentazione relativa alle
avvenute  assunzioni  e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi
delle  attivita'  socialmente  utili, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  -  Direzione  generale  ammortizzatori sociali e
incentivi  all'occupazione provvedera' all'erogazione dell'incentivo,
pari ad Euro 9.296, 22, per l'anno 2008.
  Per  gli  anni  successivi, il Ministero provvedera' all'erogazione
dell'incentivo  previa  presentazione  di apposita domanda dei comuni
interessati,  corredata  da  specifica dichiarazione che i lavoratori
assunti  in  applicazione  dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della
legge  n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della
presente  circolare,  risultino  ancora  nelle  piante  organiche dei
comuni medesimi.
  La  domanda  dovra' essere inviata entro il 30 settembre di ciascun
anno  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale  ammortizzatori  sociali  e  incentivi  all'occupazione, via
Fornovo,  8,  Roma.  A  tal  fine,  fara' fede la data risultante dal
timbro dell'ufficio postale.
    Roma, 17 ottobre 2007

         Il direttore generale degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione
                               Mancini