IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del
29 ottobre  2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  in
particolare  l'art.  171-quater duodecies, comma 1, che consente agli
Stati  membri  di anticipare la data di consegna del tabacco rispetto
al termine del 30 aprile, previsto dallo stesso articolo;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune nel settore del tabacco ed, in particolare, l'art. 8;
  Considerata la necessita' di ottimizzare i tempi per lo svolgimento
della   campagna   soprattutto  al  fine  di  anticipare  i  relativi
pagamenti;
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  disporre  dei  dati  della
produzione  del raccolto precedente al fine di poter determinare, con
maggiore  rispondenza alle esigenze del mercato, l'importo dell'aiuto
indicativo del raccolto successivo;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti per la
fissazione   del   temine   di  chiusura  delle  consegne,  anche  in
considerazione  della  data  del  16 settembre  di  ciascun  anno  di
raccolto,  dopo  la  quale  e'  possibile  presentare  la  domanda di
anticipo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Fissazione del termine di consegna
  1.  In  applicazione del comma 1 dell'art. 171-quater duodecies del
regolamento  (CE) n. 1973/2004, le consegne dell'intera produzione di
tabacco  alle imprese di prima trasformazione debbono essere ultimate
entro il 15 marzo dell'anno successivo all'anno del raccolto.
  2.  Il  suddetto  termine  entrera' in vigore a valere dal raccolto
2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2007
                                               Il Ministro: De Castro