IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
129  del 6 giugno 2007 relativo alla protezione transitoria accordata
a livello nazionale alla denominazione Crudo di Cuneo, trasmessa alla
commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di
origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa dal Consorzio di promozione e tutela
del  prosciutto «Crudo di Cuneo», con la quale veniva indicato, quale
organismo  per  svolgere  attivita'  di controllo sul prodotto di che
trattasi,  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest qualita' - Soc. coop. a
r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;
  Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'
- Soc. coop. a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi
di  controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP),
le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e  le  attestazioni di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato  che  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc.
coop.  a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntale il piano
di  controllo  predisposto  per la denominazione Crudo di Cuneo, allo
schema   tipo   e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire
l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006,  spettano  al  Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a
r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82,
e'  autorizzato,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999,  ad  espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10  del  regolamento  (CE)  n. 510/2006 per la denominazione Crudo di
Cuneo,  protetta  transitoriamente  a  livello  nazionale con decreto
ministeriale 24 maggio 2007.