IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
detta  disposizioni  in  materia  di rideterminazione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare, il comma
93  dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche
delle  pubbliche  amministrazioni  ivi  indicate, siano rideterminate
apportando  una  riduzione  non  inferiore  al cinque per cento della
spesa  complessiva  relativa al numero dei posti in organico, vigenti
alla  data  di  entrata  in vigore della predetta legge, previsti per
ciascuna amministrazione;
  Visto  il  regolamento di organizzazione del Ministero della salute
adottato  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2003,  con  il quale e' stata anche determinata la dotazione organica
delle   qualifiche   dirigenziali,  delle  aree  funzionali  e  delle
posizioni  economiche  del  personale  del  Ministero della salute in
considerazione  della consistenza delle risorse umane trasferite alle
regioni  per lo svolgimento delle funzioni in materia di salute umana
e sanita' veterinaria, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, con il quale,
tra  l'altro,  e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, con
attribuzione  di  compiti  e  funzioni in materia di politiche per il
farmaco;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, emanato
in  attuazione dell'art. 48, comma 7, del citato decreto-legge n. 269
del  2003,  con  cui  sono  state trasferite all'Agenzia italiana del
farmaco le unita' di personale gia' assegnate alla direzione generale
dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Ministero;
  Visto l'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che
ha  sostituito  il comma 9, dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,
n.  412  in  materia  di  assistenza  sanitaria, che ha istituito una
struttura  tecnica  interregionale con il compito di rappresentare la
delegazione   di   parte   pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti  il  personale  sanitario  convenzionato  con il servizio
sanitario  nazionale  e  nella  composizione della quale fanno parte,
limitatamente  alle  materie di rispettiva competenza e designati dai
relativi  Ministri,  i  rappresentanti  dei Ministeri dell'economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005, n. 202, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 novembre 2005, n. 244, recante norme
sulla  prevenzione  dell'influenza  aviaria,  con  il  quale e' stato
istituito,  presso  il Ministero della salute, il Dipartimento per la
sanita'  pubblica  veterinaria,  la  nutrizione  e la sicurezza degli
alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;
  Vista  la  proposta formulata dal Ministro della salute con nota n.
GAB/3355-P/F5  del  15 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica
allegata,  come  integrata e modificata con note n. DGPOB/II/291/P/FS
del  3 gennaio 2006 e n. DGPOB/P-31539/F5 del 9 novembre 2006, con la
quale  e'  stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri previsto
dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Atteso  che,  per  il Ministero della salute, la dotazione organica
complessiva  vigente  alla data del 1° gennaio 2005, come individuata
in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra
menzionati, e' costituita dai seguenti contingenti di personale delle
qualifiche  dirigenziali,  distinti  in diciannove dirigenti di prima
fascia,   duecentodieci   dirigenti  di  seconda  fascia,  del  ruolo
sanitario  e  non  sanitario  e  trecentoquarantadue  dirigenti delle
professionalita'  sanitarie,  nonche' del personale appartenente alle
diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente,
da   centocinquantaquattro   unita'  nella  posizione  economica  C3,
quattrocentosettantasette     nella     posizione    economica    C2,
duecentonovantadue  nella posizione economica C1, seicentosettantotto
nella  posizione  economica  B3,  duecentoventinove  nella  posizione
economica  B2,  centocinquantasette  nella  posizione  economica B1 e
centodiciassette   nella   posizione  economica  A1,  per  un  totale
complessivo di duemilaseicentosettantacinque unita';
  Considerato  che  la  proposta  di rideterminazione della dotazione
organica  del  personale  dell'amministrazione,  come prospettata dal
Ministro della salute, comporta una complessiva riduzione degli oneri
per  spese  di  personale  in  misura  coerente  con quanto stabilito
dall'art.  1,  comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la
conseguente  diminuzione di centocinquantacinque unita' rispetto alla
consistenza organica preesistente;
  Ritenuto,  quindi,  di dover provvedere alla rideterminazione della
dotazione  organica  del  personale  del  Ministero  della salute, in
esecuzione  della  piu'  volte  richiamata legge 30 dicembre 2004, n.
311, art. 1, comma 93;
  Preso  atto  che sulla proposta di rideterminazione della dotazione
organica,  cosi'  come rappresentata dall'amministrazione, sono state
consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e
delle finanze con foglio n. ACG/15/SAN/14929 del 28 dicembre 2006, in
ordine alla proposta formulata dal Ministro della salute con la sopra
citata  nota,  ai  fini  del  raggiungimento  del concerto, richiesto
dall'art.  1,  comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per
l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  con  il  quale  il  Ministro  per  le  riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e'  stato  delegato ad
esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
Ministri  in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il
riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

                              Decreta:

  1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e dei profili professionali
del  personale del Ministero della salute, sono rideterminate secondo
l'allegata  tabella  A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2.  Al  fine  di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle  risorse  umane  alle effettive esigenze operative, il Ministro
della   salute,   con  proprio  successivo  decreto,  effettuera'  la
ripartizione  del  contingente  di personale come sopra rideterminato
nell'ambito  delle  strutture  in  cui si articola l'amministrazione,
dandone  tempestiva  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 10 gennaio 2007

       p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro
   per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
                              Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 128