IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del  17 febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i registri
delle  varieta'  di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al
fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 207, del 6 agosto
1976,  con  il  quale  sono stati istituiti i registri delle varieta'
delle  specie  di  piante orticole di cui all'allegato 3 della citata
legge  n.  195/76,  al  fine  di  permettere  l'identificazione delle
varieta' stesse;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16 comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 27 del 3 febbraio
2004,  relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione  delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle
direttive  2003/90/CE  e  2003/91/CE  della Commissione del 6 ottobre
2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 aprile  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 100 del 2 maggio
2006,  relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione  delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle
direttive  2003/90/CE  e  2003/91/CE  della Commissione del 6 ottobre
2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 marzo  2007,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007,
relativo  ai  caratteri  e  condizioni  da  osservarsi  ai fini della
iscrizione delle varieta' di specie di ortaggi nel registro nazionale
in  attuazione  della  direttiva  2006/127/CE  della  Commissione del
7 dicembre 2006;
  Viste  le  direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione, del
26 luglio  2007,  che modificano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame
e  le  condizioni  minime  per l'esame delle varieta' delle specie di
piante agricole e di ortaggi;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire le direttive 2007/48/CE e
2007/49/CE;

                              Decreta:


                               Art. 1

  L'art.  1  dei  decreto  14 gennaio  2004, di cui alle premesse, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  1.  Per  l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di
cui  agli  allegati  I  e  II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e
orticole  di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195,
nei  registri  nazionale  di  cui  alle  premesse,  i  caratteri e le
condizioni    minime    da    osservarsi,    per    determinare    la
differenziabilita',  la  omogeneita'  e la stabilita' delle varieta',
devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e
II della direttiva 2007/48/CE e degli allegati I e II della direttiva
2007/49/CE.   Per   quanto   riguarda   il   valore  colturale  o  di
utilizzazione  delle  varieta'  delle  specie  di  piante agricole le
condizioni  da  osservarsi  devono  essere  conformi all'allegato III
della direttiva 2003/90/CE».
 
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3,  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.