L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del  3 ottobre  2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre
2007;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44;
  Vista   la   delibera   n.   34/06/CONS   concernente  il  «Mercato
dell'accesso   a  banda  larga  all'ingrosso  (mercato  n.  12  della
Raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;
  Vista  la delibera n. 82/06/CIR concernente «Offerta ADSL Wholesale
Flat  ad accesso singolo con accessi con velocita' in downstream fino
a  20Mbit/s  in  tecnologia  ATM  ed  Ethernet/IP»,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n.
44;
  Vista  la delibera n. 11/06/CIR recante «Disposizioni regolamentari
per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione  del  piano  nazionale di numerazione», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 87 del 13 aprile
2006 - supplemento ordinario n. 95"»;
  Vista   la   delibera   n.   249/07/CONS   recante   «Modalita'  di
realizzazione  dell'offerta  di  servizi  bitstream  ai  sensi  della
delibera  n.  34/06/CONS»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 - supplemento ordinario
n. 135;
  Considerato  che  Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria
offerta  di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2007
in data 13 giugno 2007;
  Considerata  l'importanza  strategica  per gli sviluppi della larga
banda in Italia dell'offerta di riferimento bitstream e, pertanto, la
necessita'  di  accelerare  la  sua  entrata  in  vigore  al  fine di
consentire  agli  operatori  di  effettuare,  con dovuto anticipo, le
modifiche  tecniche  e gestionali presso le rispettive reti oltre che
predisporre i propri piani commerciali;
  Considerata  la  necessita' di effettuare ulteriori approfondimenti
in  merito  alle condizioni economiche e che comunque sia fissata una
data  certa di decorrenza delle stesse in modo da fornire preliminari
indicazioni contabili alle divisioni commerciali degli operatori;
  Sentita,   in   data  12 settembre  2007,  l'Associazione  Italiana
Internet Providers (di seguito AIIP);
  Sentita,    in   data   18 settembre   2007,   la   societa'   Wind
Telecomunicazioni;
  Sentita, in data 25 settembre 2007, la societa' Fastweb;
  Sentita, in data 28 settembre 2007, la societa' Telecom Italia;
  Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
Condizioni generali dell'offerta di riferimento.
I commenti degli operatori.
  1.  Alcuni  operatori  hanno  richiesto  chiarimenti in merito alla
decorrenza  economica  della  offerta  di  riferimento  nei  casi  di
migrazione  amministrativa di accessi ADSL wholesale e CVP alla nuova
offerta di riferimento bitstream.
  Tali  societa'  ritengono  che  le  nuove  condizioni economiche di
fornitura  del  servizio  dovranno intendersi applicate dalla data di
approvazione  dell'offerta  di riferimento di Telecom Italia, e non a
partire  dalla  firma  del  contratto, la quale puo' avvenire in data
successiva all'approvazione dell'offerta di riferimento.
  2.  Una  delle  societa'  ha  richiamato  l'art.  21, comma 3 della
delibera  n.  249/07/CONS  in cui si prevede che Telecom Italia debba
garantire fino a tre mesi dopo l'approvazione dell'offerta di servizi
bitstream,  la  migrazione  e l'attivazione dei servizi gia' presenti
nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo
le nuove modalita'. Tale societa' ritiene che il periodo indicato non
sia sufficiente a permettere l'allineamento dell'offerta commerciale,
l'analisi  e  la  definizione degli interventi necessari a livello di
sistemi  di  gestione,  la  pianificazione  e l'implementazione degli
sviluppi  necessari.  Richiede  dunque  all'Autorita'  che,  per dare
maggiore certezza al mercato e riconoscere agli operatori alternativi
un  congruo  periodo  di  tempo per «recepire» le rilevanti modifiche
relative ai nuovi servizi bitstream, venga richiesto a Telecom Italia
di   garantire   un  periodo  di  sovrapposizione  dell'offerta  ADSL
wholesale  e CVP e dell'offerta bitstream per un periodo di tempo non
inferiore a sei mesi.
  3.  Una  delle societa' lamenta il fatto che l'attuale formulazione
dell'offerta  di  riferimento  bitstream prevede che, nel caso in cui
l'operatore  richiedente  l'interconnessione non sia co-locato presso
il  nodo  di  Telecom  Italia,  non  possa  accedere  alle condizioni
economiche  relative  al  kit di interconnessione. La stessa societa'
richiama  che  tale  limitazione  non  e'  presente  nell'offerta  di
interconnessione    riferimento    2006    (par.   7   Modalita'   di
interconnessione ai nodi di Telecom Italia, pag. 37) ove prevede che:
«Nel  caso  in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia
co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture
trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche
applicate  all'operatore  richiedente  l'interconnessione sono quelle
relative   al  kit  di  interconnessione,  mentre  l'operatore  terzo
co-locato  si  fara'  carico  dei costi relativi alla co-locazione ed
alle  componenti  trasmissive.» Viene  pertanto  richiesto  che venga
rimosso  il vincolo della colocazione al rilascio dei kit di consegna
permettendo  anche  agli operatori alternativi l'ingresso nel mercato
del trasporto del traffico dati (oltre che del traffico fonia).
  4.  Uno degli operatori richiama l'art. 11, comma 5, della delibera
n. 249/07/CONS in cui e' previsto che: «Con riferimento al modello di
raccolta  a  "Banda  dedicata" Telecom Italia fornisce la prestazione
che   consente  di  attestare  circuiti  VC  di  uno  stesso  accesso
bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti kit per migliorare
il  requisito  di affidabilita' per l'utenza che necessita di servizi
in  "fault  tollerance".  Viene  richiesto,  al  fine  di  migliorare
ulteriormente  il  requisito di affidabilita' per l'utenza finale, la
possibilita' di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream
su differenti DSLAM».
  5. Uno degli operatori lamenta che l'attuale offerta di riferimento
sia  incompleta  in  quanto  ancora  priva del «tracciato record», il
protocollo   utilizzato   per   lo   scambio  delle  informazioni  di
Provisioning  tra  Telecom  Italia  e  gli  OLO.  Considerato  che il
tracciato  record  relativo  alla  nuova offerta e' diverso da quello
precedente  e  che  cio' comporta notevoli criticita' per lo sviluppo
dei sistemi dell'operatore interconnesso, viene richiesto che Telecom
Italia renda disponibile, sin da subito, un tracciato record completo
al   fine   di   non   determinare  ritardi  sull'effettiva  data  di
disponibilita' dell'offerta.
  6.  Alcuni  operatori  richiamano l'importanza della istituzione di
una  unita'  per  il  monitoraggio  al  fine di esaminare le seguenti
tematiche:
    a) monitoraggio  della  migrazione  a  titolo  non  oneroso delle
attuali offerte ADSL Wholesale e CVP alla nuova offerta bitstream;
    b) analisi  della  coerenza  con  il quadro regolamentare vigente
delle attivita' in corso da parte di Telecom Italia a livello retail;
    c) illustrazione delle modalita' che l'AGCOM intende adottare per
verificare  la  replicabilita' delle offerte retail di Telecom Italia
per  mezzo della offerta bitstream ai sensi di quanto stabilito dalla
delibera n. 249/07/CONS ai commi da 4 a 7 dell'art 23;
  Alcuni   operatori  nel  richiamare  l'art.  8  della  delibera  n.
34/06/CONS  secondo  il  quale  la fornitura di servizi bitstream con
interconnessione  al  DSLAM  e'  preclusa nei siti aperti all'ULL con
almeno   50  clienti  attivi,  chiede  che  Telecom  Italia  fornisca
tempestivamente  la  lista  di tali siti, i quali non sono desumibili
dagli  operatori  a partire dalle informazioni relative agli spazi di
co-locazione  per  ULL,  in  ragione del vincolo legato al numero dei
clienti attivi.
  7.  Alcuni  operatori  osservano  che Telecom Italia riporta (nella
sezione  5.1  dell'offerta  di riferimento) tra le cause tecniche che
possono impedire sia la fornitura dei servizi di accesso disaggregato
che  i  servizi  bitstream  con  interconnessione  al DSLAM, non solo
problemi  legati  alla  continuita' elettrica sulle coppie in rame ma
anche   la   disponibilita'  delle  risorse  fisiche  sulla  rete  di
distribuzione  (indisponibilita'  di  coppie  libere) in difformita',
secondo il loro parere, da quanto sancito dall'art. 4, comma 3, della
delibera n. 249/07/CONS.
  8.  Uno  degli  operatori ha richiamato quanto riportato da Telecom
Italia  nella sez. 5 (pag. 13) dell'offerta di riferimento. Ovvero il
servizio  bitstream  con  interconnessione  al  DSLAM e' offerto solo
negli  stadi  di  linea  (SL) non aperti all'accesso disaggregato. La
definizione   fornita   di   stadio   di   linea  aperto  all'accesso
disaggregato fa riferimento alla firma del verbale di consegna di uno
spazio  di  colocazione  e  ad  almeno  50  linee  attive, in accesso
disaggregato.  Inoltre, se lo stadio di linea diviene disponibile per
l'accesso disaggregato, l'offerta bitstream viene garantita sino alla
saturazione  della  capacita'  degli apparati per interconnessione al
DSLAM  a  loro  dedicati  sullo  stesso SL. Comunque, la fornitura di
nuove  interconnessioni in bitstream e' interrotta dopo 12 mesi dalla
comunicazione   della   avvenuta   apertura   dello   SL  all'accesso
disaggregato.  L'operatore chiede all'Autorita' di chiarire se l'art.
4,  comma 4,  della  delibera n. 249/07/CONS implichi per l'operatore
che  usufruisce del servizio di bitstream a livello DSLAM, superati i
dodici  mesi  dall'apertura  dello  stato  di linea all'ULL, di avere
diritto a:
    a) saturare  le  schede  gia' installate attraverso l'attivazione
sulle stesse di nuovi clienti;
    b) saturare    i    subtelai    gia'    installati,    attraverso
l'equipaggiamento completo con nuove schede.
  9.  In merito alle condizioni di migrazione dell'offerta LITE FLAT,
uno  degli  operatori richiama il fatto che attualmente (nell'offerta
ADSL  wholesale) gli accessi flat afferenti l'offerta LITE sono stati
attivati  all'interno  degli stessi VP (strutture logiche di raccolta
del  traffico) destinati all'offerta a consumo. Cio' era possibile in
quanto tali accessi venivano dimensionati in modo equivalente.
  Con  la  nuova  offerta  bitstream di Telecom Italia l'offerta ADSL
wholesale  confluisce  logicamente  nella struttura generale relativa
alla  formula  FLAT  e come tale segue le regole generali di acquisto
separato dell'accesso e della banda associata.
  Telecom Italia non ha pero' previsto le condizioni di migrazione di
tali accessi LITE Flat nella nuova struttura, limitandosi a riportare
a  pag. 64 che: « I VP degli accessi ADSL Lite sono utilizzabili solo
per  la  formula  di prezzo a consumo, mentre per i nuovi accessi con
prezzo  flat  dovranno  essere utilizzati i VP standard. Le eventuali
consistenze  di  accessi  ADSL  Lite  flat attivati nell'ambito della
vecchia  offerta  ADSL  Wholesale  utilizzando  i  VP  Lite  verranno
pertanto   congelate,   e   potranno   eventualmente  essere  migrate
gratuitamente verso VP standard"».
  L'operatore  suddetto  ritiene  che  la  formulazione  adottata  da
Telecom   Italia   non   sia  univocamente  interpretabile  e  chiede
all'Autorita'   di   chiarire   se  la  dizione  «congelate»  sia  da
interpretarsi nel modo seguente:
    a) non sono piu' attivabili nuovi accessi Flat all'interno dei VP
Lite  (che  contengono  anche  accessi  a  consumo) secondo l'attuale
offerta,  fatto  salvo  il  periodo  di  sovrapposizione  previsto in
delibera  tra  le  attuali  e  le prossime modalita' di richiesta del
servizio;
    b) gli accessi attuali non subiscono mutamenti e pertanto restano
sulle strutture fisiche e logiche (VP) attualmente utilizzate con gli
stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  10.   In   merito   alla  decorrenza  economica  della  offerta  di
riferimento  nei  casi  di  migrazione amministrativa di accessi ADSL
wholesale  alla nuova offerta di riferimento bitstream, si osserva in
via  preliminare  che  la  migrazione  amministrativa  degli  attuali
accessi  ADSL  basati  sull'offerta  ADSL  wholesale  dovrebbe essere
basata  sulla  stipula  di  un  contratto  tra  l'operatore e Telecom
Italia.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  opportuno che Telecom Italia
stessa  provveda  a  rendere disponibile lo schema del contratto agli
operatori  con  la massima tempestivita' e comunque entro e non oltre
la  data  di  ripubblicazione  dell'offerta  di riferimento. Tuttavia
essendo non quantificabili i tempi per l'effettiva sottoscrizione del
contratto  ed  al  fine  di  non ritardare l'avvio delle attivita' di
migrazione, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere che la migrazione
possa   essere   iniziata   gia'  su  esplicita  richiesta  da  parte
dell'operatore  interconnesso,  richiesta  che dovra' necessariamente
essere  contestuale  alla  richiesta  di avvio della negoziazione del
contratto,  la  quale dovrebbe concludersi entro un tempo ragionevole
definito  (ad  esempio  due mesi). Le condizioni economiche bitstream
dell'attuale  offerta  di  riferimento,  ferme  restando le eventuali
correzioni  che l'Autorita' intendera' apportare, saranno applicabili
a  partire  dalla data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento
ed  a  seguito  della  predetta richiesta di migrazione. La procedura
cosi' delineata consentirebbe di contingentare i tempi di transizione
al  bitstream.  L'Autorita'  ritiene,  a tal fine, che Telecom Italia
debba  mantenere  attivo  il servizio ADSL wholesale per un tempo non
superiore  a  sei  mesi  dalla  data  di ripubblicazione dell'offerta
(estendendo  in  tal  modo  i  tre  mesi  previsti  dalla delibera n.
249/07/CONS). Gli operatori che non avessero effettuato la migrazione
amministrativa  entro  tale lasso di tempo perderebbero il diritto ad
usufruire  delle  condizioni  economiche dell'ADSL wholesale (sebbene
tale  eventualita'  appare  remota  in virtu' dell'evidente vantaggio
economico del bitstream). In conclusione, il percorso che l'Autorita'
individua  per  la migrazione amministrativa e' basato sulla seguente
sequenza di eventi:
    1) approvazione dell'offerta di riferimento;
    2) ripubblicazione   della  stessa  dopo  quindici  giorni  dalla
notifica a Telecom Italia;
    3) da  questo  momento  tutti  gli  accessi ADSL wholesale attivi
transitano  alle  condizioni  economiche  dell'attuale proposta di OR
(pubblicata  il  13 giugno  2007)  previa  richiesta dell'operatore a
Telecom  Italia di migrazione e di avvio della negoziazione del nuovo
contratto    (che   Telecom   Italia   dovra'   rendere   disponibile
successivamente   all'approvazione   dell'OR   insieme  ai  tracciati
record);
    4) a  partire da sei mesi successivi alla ripubblicazione dell'OR
bitstream  gli  operatori  che  non  hanno effettuato la richiesta di
migrazione   perdono   il   diritto  di  usufruire  delle  condizioni
economiche dell'ADSL Wholesale;
    5) le condizioni economiche che verranno approvate dall'Autorita'
con  distinto  provvedimento  si applicano retroattivamente a partire
dalla  data  di  pubblicazione  dell'OR  bitstream  di cui al secondo
punto.
  11.  L'Autorita'  ritiene  che  l'opzione  di  rilascio  dei kit di
consegna   alle   condizioni   economiche  previste  nell'offerta  di
riferimento  presso i punti di consegna agli operatori non co-locati,
gia'  presente in altri mercati, favorisca la concorrenza nel mercato
del  trasporto.  Pertanto, analogamente a quanto gia' previsto per il
traffico  voce,  il rilascio dei kit di consegna non deve necessitare
che   l'Operatore  richiedente  sia  co-locato  presso  il  punto  di
consegna.
  12.  L'Autorita'  osserva  che  la  richiesta  di inserire in OR la
possibilita' di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream
su differenti DSLAM implica la disponibilita' di un altro accesso tra
la  terminazione  di utente e lo stadio di linea cui fa capo l'utente
finale, oltre alla disponibilita', nella stessa centrale, di un altro
DSLAM.   L'Autorita'   ritiene   che   tale   possibilita',   qualora
tecnicamente   fattibile,   non   debba  essere  esclusa  nell'ambito
dell'offerta di riferimento dei servizi bitstream.
  13.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  che  Telecom  Italia fornisca
tempestivamente  (comunque  non  oltre  la  data  di  ripubblicazione
dell'offerta  di  riferimento)  a  tutti gli operatori interessati il
tracciato record completo che consenta di ottimizzare le procedure di
provisioning  ed assurance. Telecom Italia dovra' comunque provvedere
ad  integrare il tracciato record presentato agli operatori con tutti
i  messaggi  necessari  a  gestire i servizi previsti nell'offerta di
riferimento.
  14.  L'Autorita',  in  ottemperanza  all'art.  25,  comma 5,  della
delibera  n. 249/07/CONS, conferma la propria intenzione di istituire
l'unita'  per  il  monitoraggio  del  processo di implementazione dei
servizi bitstream.
  15.  L'Autorita'  ritiene  ragionevole  che  Telecom  Italia  renda
disponibile   l'elenco  dei  siti  aperti  all'accesso  disaggregato,
attraverso  cui  risalire  ai siti non aperti e quindi disponibili al
servizio  bitstream con interconnessione al DSLAM, prima ancora della
sottoscrizione  del  contratto con gli operatori e comunque non oltre
la   data   di  ripubblicazione  dell'offerta  di  riferimento.  Tale
informazione  e' infatti importante, sia per consentire all'operatore
di  valutare  se  usufruire  o  meno  del  servizio sottoscrivendo il
relativo  contratto  con  Telecom  Italia,  sia  per fare in modo che
l'operatore  possa  predisporre  con  anticipo  la  propria rete e le
proprie  strutture  interne  alla  commercializzazione  del servizio.
L'Autorita'  ritiene  in  ogni  caso altrettanto ragionevole che tale
informazione   sia   fornita   da   Telecom   Italia  agli  operatori
effettivamente  interessati,  indipendentemente  dalla sottoscrizione
del  contratto,  in conseguenza di una manifestazione di interesse da
cui   derivi  quantomeno  l'avvio  di  una  negoziazione  finalizzata
all'eventuale  sottoscrizione,  da  parte  dell'operatore con Telecom
Italia,   di  un  contratto  relativo  alla  fornitura  del  servizio
bitstream.  La  suddetta informazione, in sede di prima applicazione,
fa riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della
delibera  n. 34/06/CONS, sulla base della definizione di cui all'art.
4,  comma 1,  della  delibera  n. 249/07/CONS, e successivamente alla
lista  aggiornata  da  Telecom  Italia  con cadenza trimestrale, come
previsto all'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.
  16.  L'Autorita',  nel  richiamare  l'art.  4,  comma 2  e 3, della
delibera  n.  249/07/CONS,  conferma  che  le  linee  installate  sul
territorio  nazionale - sia quelle attestate su stadi di linea aperti
ai  servizi di accesso disaggregato alla rete locale sulle quali, per
cause  tecniche,  non  e'  possibile  fornire  i  servizi  di accesso
disaggregato,  sia  quelle  attestate su stadi di linea non aperti ai
servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale - sono disponibili
per  la fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al DSLAM
e  dei relativi servizi accessori. Come tra l'altro chiarito all'art.
2,  comma 9,  della  delibera  n.  274/07/CONS,  il  rifiuto da parte
dell'operatore  notificato di fornire servizi di accesso disaggregato
per cause tecniche e' giustificato esclusivamente nei casi in cui non
vi  sia  disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla fornitura
del  servizio  o  sussistano  insormontabili  ostacoli  tecnici  alla
fornitura  del  servizio  (quali  ad  esempio  problemi  legati  alla
continuita' elettrica sulla coppia in rame).
  17.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS,
nel  momento  in  cui  un  nuovo  stadio  di  linea  e' aperto per la
fornitura  di  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale,
secondo  la  definizione  riportata  al  comma 1 dell'art. 4, Telecom
Italia:  1) garantisce la prosecuzione della fornitura e la fornitura
di  nuovi  servizi  bitstream  con  interconnessione  al  DSLAM  agli
operatori  che  abbiano  attivato tali servizi sulle linee di accesso
afferenti  a  tale stadio di linea fino a saturazione delle capacita'
degli  switch  ATM  dedicati all'interconnessione degli operatori; 2)
interrompe    l'attivazione    di   nuovi   servizi   bitstream   con
interconnessione  al  DSLAM  a partire da dodici mesi successivi alla
data  di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori che
hanno  attivato  servizi  bitstream  con  interconnessione  al DSLAM,
dell'avvenuta  apertura  dello  stadio di linea ai servizi di accesso
disaggregato  alla  rete  locale  secondo  la  definizione  di cui al
comma 1,  dell'art.  4. In merito all'interpretazione, evidenziata da
uno degli operatori sul punto 2, dell'art. 4, comma 4, della delibera
n.  249/07/CONS,  l'Autorita'  ai  fini  di tutelare gli investimenti
sostenuti   dagli   Operatori  aveva  ritenuto  che  l'operatore  che
usufruisce  del servizio bitstream a livello DSLAM, superati i dodici
mesi dall'apertura dello stato di linea all'ULL, debba poter saturare
le  schede  gia'  installate attraverso l'attivazione sulle stesse di
nuovi  clienti  e  di  saturare i subtelai gia' installati attraverso
l'equipaggiamento  completo  con  nuove  schede.  Inoltre  la  stessa
offerta  di riferimento bitstream e' stata formulata correttamente in
tale  senso ove prevede che «Nel momento in cui un nuovo SL e' aperto
per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale,
secondo la definizione sopra riportata, Telecom Italia: 1) garantisce
la  prosecuzione della fornitura del servizio per tutte le linee gia'
attive,  garantendo  inoltre, agli Operatori che usufruiscono di tali
servizi,   la   possibilita'   di  attivare  nuove  linee  fino  alla
saturazione  della  capacita'  degli apparati per interconnessione al
DSLAM  a loro dedicati sullo stesso SL; 2) interrompe la fornitura di
nuove interconnessioni al DSLAM e di nuovi ampliamenti degli apparati
dedicati al servizio di interconnessione al DSLAM a partire da dodici
mesi  successivi  alla  data  di comunicazione dell'avvenuta apertura
dello  stadio  di  linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete
locale».
  18.  Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che l'OR
bitstream  prevede  che gli accessi Flat Lite restano comunque attivi
ma  non sono piu' attivati nuovi accessi Lite Flat nell'ambito dei VP
a  consumo.  L'Autorita'  ritiene ragionevole la decisione di Telecom
Italia di non convogliare negli stessi VP accessi ADSL FLAT e accessi
ADSL a consumo. Tuttavia l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba
migrare  gratuitamente  gli  attuali  accessi ADSL Lite flat verso VP
standard   applicando   gli   stessi  oneri  economici  e  le  stesse
caratteristiche tecniche gia' in corso.
Obblighi di fornitura di specifiche funzionalita' di rete.
I commenti degli operatori.
  19.  In  relazione  all'interconnessione  al DSLAM con collegamento
allo   switch  Ethernet  adiacente  al  DSLAM,  uno  degli  operatori
evidenzia  che  l'OR  prevede la configurazione di una VLAN dedicata,
per  ciascuna  classe  di  servizio,  che  raccoglie  il traffico dei
clienti dell'operatore attestati al DSLAM. Gli operatori in questione
ritengono  che tale previsione contrasti con quanto previsto all'art.
15,  comma 6,  della  delibera n. 249/07/CONS; gli stessi evidenziano
che  consentire  l'utilizzo  di  una  sola  VLAN  per  DSLAM pone una
limitazione  pesante ai servizi che un OLO puo' erogare, impedendo la
fornitura  di  servizi  basata  su  una VLAN per cliente e creando di
fatto  una discriminazione di offerta tra i clienti di Telecom Italia
ed i clienti dell'OLO.
  20.  Relativamente  alla possibilita' di interconnessione a livello
di  DSLAM  Ethernet  con  collegamento a switch Ethernet adiacente al
DSLAM  Ethernet (sez. 13.1-b), uno degli operatori ritiene che quanto
Telecom  Italia  riporta,  «In questo caso l'Operatore puo' avvalersi
delle   configurazioni   descritte  di  seguito  per  il  modello  di
interconnessione al nodo parent, con l'esclusione della funzionalita'
multicast»,  sia  in  contrasto con quanto previsto dalla delibera n.
249/07/CONS.  Pertanto  l'operatore  ritiene  necessario  che Telecom
Italia  individui soluzioni tecniche che consentano il rispetto della
normativa vigente.
  21.  Con  riferimento  alla  tabella 3 (profili fisici di linea per
porte ADSL 1) a pag. 30 dell'offerta di riferimento, alcuni operatori
evidenziano  la  mancanza  dei profili con velocita' di upload pari a
900  Kbps.  Pertanto  si  richiede  l'inserimento  di  profili con la
massima  velocita'  di upload supportata dai DSLAM di Telecom Italia,
che  essa stessa aveva dichiarato essere pari a 832 Kbps, al punto 4,
comma 1, della sua lettera inviata all'Autorita', prot. n. 314684 del
13 giugno 2007, e non 640 Kbps come indicato in offerta.
  22.  Sempre  in  merito  alla  velocita'  dei  servizi  di  accesso
asimmetrico  su  tecnologia  ADSL  (sez. 8.1.3.1) uno degli operatori
evidenzia  che  tra le velocita' di picco trasmissive di linea fisica
(downstream/upstream) riportate in tabella 3 (profili fisici di linea
per porte ADSL 1) mancano tutti i profili ADSL2+.
  23. Alcuni operatori hanno evidenziato che la sez. 8.2 dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  relativa  ai servizi di accesso
simmetrico  riporta,  in alcuni casi, le velocita' nette e, in altri,
quelle  lorde  come di seguito evidenziato riportando alla lettera il
testo dell'OR: «Le nuove linee possono essere configurate utilizzando
le seguenti velocita' di picco (PCR - downstream/upstream):
    a) 2 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL;
    b) 4 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL su DSLAM con bonding
fisico;
    c) 4, 6, 8 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL con protocollo
ATM IMA;
    d) 34 Mbit/s o 155 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SDH».
  Pertanto  si  richiede  che  Telecom Italia indichi o solo i valori
netti,  e  quindi  rispettivamente  2, 4, 6, 8, 29 e 129 Mbps, oppure
quelli lordi, rispettivamente 2.3, 4.6, 6.9, 9.2, 34 e 155 Mbps.
  24.  Uno  degli operatori ha richiamato il fatto che Telecom Italia
non  riporta  nella  tabella  relativa  ai  profili  per  gli accessi
asimmetrici  il  taglio  in  ADSL2+  di  velocita'  10Mbps/384Kbps  e
10Mbps/1Mbps. Inoltre, secondo lo stesso operatore, Telecom Italia in
tabella 8 della sez. 8.3.1.1 (tagli di VP tecnici disponibili) non ha
rispettato  quanto  previsto  nella  corrispondente  tabella 4 di cui
all'art. 25 della delibera n. 249/07/CONS.
  25.  Con  riferimento alle classi di servizio (CoS) e alle relative
modalita'  di  gestione (sez. 14.2.1 dell'allegato 1 all'OR) nel caso
di  accessi basati su tecnologia Ethernet, alcuni operatori ritengono
che  la  limitazione  a  tre  livelli  di CoS prevista nell'OR sia in
contrasto con quanto disposto all'art. 15, comma 2, della delibera n.
249/07/CONS  e  con  lo standard di riferimento per la gestione delle
CoS  IEEE  802.1p, menzionato dalla stessa Telecom Italia all'interno
dell'offerta,   che  prevede  8  diversi  livelli  di  priorita'  del
traffico.
  Inoltre,  secondo  gli  stessi  operatori, gia' gli attuali sistemi
impiegati  in  rete  sarebbero  dotati  di  funzionalita'  di  packet
filtering in grado di fornire la prestazione di gestione delle classi
di servizio all'interno di una singola VLAN. Viene pertanto richiesto
che  tali  prestazioni,  qualora  utilizzabile  dalla rete di Telecom
Italia, vengano rese disponibili agli operatori interconnessi.
  26.  Alcuni  operatori  ritengono  che  quanto riportato nell'OR in
merito  all'assenza  della disponibilita' della funzionalita' di VLAN
translation (pag. 100 OR) sia in contrasto con quanto stabilito dalla
delibera  n. 249/07/CONS. Infatti l'OR riporta quanto segue: «poiche'
la   rete   non   dispone   di  funzionalita'  di  VLAN  translation,
l'identificativo  usato  internamente  dalla rete coincide con quello
usato  all'interfaccia di consegna verso l'operatore"». Gli operatori
ritengono  che  le  motivazioni  fornite  da  Telecom Italia a questo
proposito siano ingiustificate in quanto l'apparato di consegna dalla
stessa  proposto  (Cisco  3750  metro)  e'  in grado di effettuare la
funzione  di  VLAN translation sulla porta GE di interconnessione con
l'OLO.   Tale  soluzione  inoltre  consentirebbe  agli  operatori  di
attestare  i  kit  di  interconnessione direttamente ai propri switch
ethernet,  condivisi  con altri servizi, senza creare conflitti con i
VLAN-ID gia' in uso.
  27.  In  merito  alle  modalita'  di  gestione del traffico su rete
Ethernet   con   COS=0   e   con  COS=1  (sez.  14.2.1.1  e  14.2.1.2
dell'allegato   1   all'OR)   alcuni   operatori   evidenziano   che,
contrariamente   a  quanto  previsto  dall'art.  15,  comma 3,  della
delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia ha previsto un'unica VLAN per
macro  area  di  raccolta  solo  per  COS=0. Si richiede pertanto che
questo   modello   sia   esteso,  in  conformita'  alla  disposizione
dell'Autorita',  anche  a tutte le altre classi di servizio visto che
l'apertura  di  una  VLAN per ogni DSLAM sarebbe non fruibile per via
dei  costi  e per i continui aggiornamenti che sarebbero necessari al
variare  del  numero  di  DSLAM,  cosi'  come  indicato  al punto 211
dell'allegato A alla delibera n. 249/07/CONS.
  28.  In relazione alla pila protocollare (Par. 14.1.3 dell'allegato
1  dell'OR),  alcuni  operatori  segnalano  l'assenza del supporto di
accessi  cliente  basati  su  protocollo PPPoA. Il supporto di questo
protocollo (possibile grazie a schede DSLAM in grado di effettuare la
conversione   da  PPPoA  a  PPPoE)  e'  ritenuto  indispensabile  per
consentire l'eventuale migrazione di utenza dalla catena ATM a quella
Ethernet  senza  effettuare interventi sul terminale d'utente (CPE) o
la sua sostituzione.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  29. L'Autorita' concorda che la disponibilita' di una sola VLAN per
DSLAM  per  la raccolta del traffico degli utenti, ad esso attestati,
da  parte  dell'operatore  costituisca  una limitazione in quanto non
consente,  ad  esempio,  la fornitura di una singola VLAN per cliente
nel  caso  di  particolari  esigenze di qualita' del servizio. A tale
proposito  Telecom Italia ha spiegato tale limitazione con il ridotto
numero  di VLAN che gli attuali apparati possono gestire (circa 4000)
su  una singola rete (nel caso in oggetto corrispondente ad una macro
area  di  raccolta  su  30 presenti a livello nazionale). Allo stesso
tempo  Telecom Italia ha chiarito che tale limitazione sussiste anche
al  proprio  interno,  in  linea  con  il  principio  di  parita'  di
trattamento,  e  che  la  propria  rete non e' al momento in grado di
gestire  VLAN  per  singolo  cliente.  Piu'  in  generale non sono al
momento  disponibili  soluzioni tecniche che consentano di realizzare
su  Ethernet  un  modello  a  banda dedicata alla singola linea, come
avviene  nel  caso  ATM  (modello  CVP).  Telecom  Italia fa comunque
presente  che  sta  valutando  soluzioni tecniche per inserire, anche
sulla  rete  Ethernet,  un modello di servizio a banda dedicata e che
appena  queste  soluzioni  saranno disponibili saranno inserite anche
nell'offerta  bitstream.  L'Autorita', concordando con la circostanza
che  la  limitazione in merito alla possibilita' di fornire servizi a
banda  dedicata  su  rete  Ethernet  possa  risultare  dannosa per il
mercato,  ritiene che Telecom Italia debba rimuovere tale limitazione
non appena consentito dalla propria rete.
  30.  L'Autorita', nel richiamare l'art. 15, comma 1, della delibera
n.  249/07/CONS,  conferma  che  Telecom Italia e' tenuta a prevedere
nell'offerta  bitstream le modalita' per l'accesso alla funzionalita'
di  multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent. A
tale   proposito  Telecom  Italia  nell'ambito  del  procedimento  ha
chiarito  che  l'assenza  nell'OR  della  funzionalita'  multicast  a
livello  di  nodo parent e' dovuta alle caratteristiche dell'apparato
di  consegna  CISCO 3750. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l'OR
comunque  non  esclude  la possibilita' di utilizzare un apparato con
prestazioni  tali  da  supportare  la funzionalita' multicast qualora
richiesto  dall'OLO.  L'Autorita' ritiene che tale possibilita' debba
essere  chiarita nella OR bitstream e che comunque Telecom Italia, ai
sensi  dell'art.  15,  comma 4, della delibera n. 249/07/CONS secondo
cui  «Telecom  Italia  consente la possibilita', anche qualora il PoP
dell'Operatore   sia   colocato   presso   il   PdI,   di  effettuare
l'interconnessione  direttamente sul nodo feeder di Telecom Italia, o
su  di  un altro apparato di tipo carrier class predisposto presso la
centrale  di  Telecom  Italia»,  debba  indicare  in  OR  una  idonea
soluzione  tecnica, tramite interconnessione al proprio feeder node o
inclusione  di  un  apparato  carrier  class,  in  modo da consentire
all'operatore  di  accedere  alla  funzionalita'  multicast.  A  tale
riguardo,  al  fine  di  assicurare  la  replicabilita' tecnica delle
offerte  retail  di  Telecom  Italia  che  utilizzano  il  multicast,
l'Autorita'  ritiene  necessario  che la commercializzazione di nuove
offerte  o  la  modifica  di  quelle  gia'  presenti  nel mercato che
utilizzano  il  multicast  venga  sospesa  sino  a quando l'operatore
mettera'  a disposizione il multicast anche a livello di nodo parent,
ove  tecnicamente  disponibile  anche  tenuto conto delle aree in cui
tali servizi retail sono commercializzati.
  31.   L'Autorita'   ha   rilevato   la  mancanza,  nell'offerta  di
riferimento  bitstream,  dei profili fisici di accesso asimmetrico su
tecnologia  ADSL 1 con velocita' di upload pari a 900 kbps ed inoltre
rileva  la  mancanza  di dettagli per i profili ADSL2+. Nel corso del
procedimento  Telecom Italia ha chiarito che il profilo con velocita'
upstream  pari  a  832kbit/s  presenta  delle difficolta' tecniche di
aggancio  del  modem  e che pertanto, sebbene disposta ad includerlo,
non  ne  garantisce  le  prestazioni  nominali. Per quanto riguarda i
profili  ADSL2+  Telecom  Italia spiega che, sebbene non inseriti per
mero  errore  materiale nella tabella 3 citata, sono stati inseriti a
pagina  125  dell'allegato  3  dell'OR  bitstream e che provvedera' a
correggere   l'errore   con   la   ripubblicazione   dell'offerta  di
riferimento.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1,  della  delibera  n.
249/07/CONS,  l'Autorita'  ritiene  comunque che Telecom Italia debba
includere il profilo upstream ad 832kbps.
  32.  L'Autorita'  nel richiamare l'art. 10, comma 2, della delibera
n.   249/07/CONS   conferma   che   Telecom  Italia  debba  includere
nell'offerta bitstream, per tutte le classi di servizio, i profili di
accesso  SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove
praticabile  con  funzionalita'  di  «bonding  fisico»".  L'Autorita'
ritiene  quindi  opportuno,  per  una maggiore chiarezza, che Telecom
Italia  riformuli la sez. 8.2 dell'offerta di riferimento indicando i
valori  lordi  delle  velocita'  trasmissive per i profili di accesso
SHDSL.
  33.  Nel  corso  del  procedimento Telecom Italia ha chiarito che i
tagli  ADSL2+  10Mbps/1Mbps e 10Mbps/384Kbps sono presenti a pag. 125
dell'OR.  Inoltre,  in  merito ai tagli di VP disponibili di cui alla
tabella  8  dell'OR  bitstream,  l'Autorita'  non ravvisa limitazioni
rispetto  a  quanto  previsto  dalla  tabella  4  della  delibera  n.
249/07/CONS.
  34.  Nel  corso  del  procedimento Telecom Italia ha dichiarato che
attualmente non e' tecnicamente in grado di fornire ulteriori livelli
di  CoS rispetto a quelli descritti in offerta, che sono CoS = 0, CoS
= 1 e CoS = 3 (quest'ultima riservata al multicast). A quanto risulta
da   documentazione   tecnica  di  fonte  Telecom  Italia  in  merito
all'architettura  della  rete  OPM  (Optical  packet  metro),  ove la
tecnica  delle  VLAN  (IEEE  802.1Q)  e'  impiegata  per  separare il
traffico   fonia+dati,   IPTV  e  di  gestione  dei  DSLAM  IP,  sono
configurati  i  seguenti valori di CoS: CoS = 5 per servizi Voce con;
CoS  =  3  per servizi Video; CoS = 0 per Dati. L'Autorita', ai sensi
dell'art.  15,  comma 2,  della  delibera  n.  249/07/CONS,  conferma
pertanto   che   Telecom   Italia  debba  includere  nell'offerta  di
riferimento   bitstream  la  possibilita'  di  utilizzare  differenti
livelli  di classe di servizio (COS), definiti dall'operatore in base
alle  proprie esigenze e comunque tutte quelle disponibili sui propri
apparati.  L'Autorita',  nel  ritenere  che,  in  prima applicazione,
Telecom  Italia  debba  prevedere  nell'offerta  di  riferimento 2007
almeno  le seguenti Classi di Servizio: COS=0, 1, 3, 5, si riserva di
approfondire  la  questione  al  fine di valutare eventuali ulteriori
adeguamenti nell'offerta di riferimento 2008.
  35. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha confermato che gli
apparati  3750  non  effettuano  funzionalita'  di  VLAN translation.
Telecom  Italia  si  e'  comunque dichiarata disponibile a consentire
agli  operatori di utilizzare altri apparati di terminazione in grado
di  effettuare  la traduzione degli identificativi VLAN. L'Autorita',
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della delibera
n.   249/07/CONS,  secondo  il  quale  Telecom  Italia  concorda  con
l'operatore l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo
eventualmente  a funzionalita' di VLAN translation o alla definizione
di  alcuni  range  di  valori relativi di ogni operatore, ritiene che
Telecom  Italia debba riformulare la sez. 14.2.1 relativa al punto in
oggetto  in  modo  da  prevedere la funzionalita' di VLAN translation
qualora   l'apparato  di  terminazione  utilizzato  la  consenta.  Le
caratteristiche   di  quest'ultimo  potranno  essere  concordate  con
l'operatore interconnesso.
  36.  In  merito al problema della raccolta del traffico relativo ad
una  VLAN  con  COS=1  a  livello  di area di raccolta, nel corso del
procedimento  Telecom  Italia  ha  ribadito quanto espresso nel corso
delle  attivita'  del tavolo tecnico; nello specifico secondo Telecom
Italia  il  modello con banda aggregata a livello di nodo di consegna
rappresenta una singolarita' solo italiana, mentre in tutti gli altri
Paesi  la  banda e' gestita con VP dedicati per DSLAM. Cio' premesso,
Telecom  Italia conferma che la rete non e' in grado di garantire una
effettiva differenziazione di prestazioni tra le diverse CoS, qualora
anche  quelle  piu'  pregiate  venissero  gestite  in modo aggregato,
anziche'  «proteggendo»  queste  tipologie  di  banda  lungo tutta la
tratta  da DSLAM a kit di consegna (si richiama la lettera di Telecom
Italia prot. n. 314684 del 13 giugno 2007). Telecom Italia fa inoltre
presente che la struttura dell'offerta Ethernet e' del tutto coerente
con quella dell'offerta ATM, dove la classe di servizio meno pregiata
(ABR) puo' essere gestita mediante VP per area di raccolta, mentre le
classi  pregiate  (VBRrt e CBR) sono necessariamente gestite mediante
bande  dedicate  al  singolo cliente, senza che questo abbia generato
particolari  rimostranze  da  parte  degli  Operatori. Su tale punto,
richiama  Telecom  Italia,  il  modello Ethernet ricalca modello ATM,
prevedendo  una  banda  aggregata per area nel caso di CoS = 0, ed un
modello  con  banda  per  DSLAM  per  le  CoS  di  livello piu' alto.
L'Autorita', fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 15, comma 3,
della  delibera n. 249/07/CONS in merito l'aggregazione delle diverse
VLAN  di un'area di raccolta a livello di nodo feeder, ritiene che la
questione   necessiti   di   un   ulteriore   approfondimento  (anche
nell'ambito  di un procedimento) al fine di appurare le problematiche
sull'integrita' della rete sollevate da Telecom Italia ed individuare
idonee soluzioni.
  37.  Nel  corso  del  procedimento TI ha evidenziato che sebbene lo
standard  DSL  Forum  TR101  preveda  un  protocollo  che consente di
rendere  compatibile  sulle  reti Ethernet anche il protocollo PPPoA,
quest'ultimo  non  e'  al  momento utilizzabile sulla rete di Telecom
Italia,  essendo  il  suddetto  standard molto recente (aprile 2006).
L'Autorita' ritiene comunque, a vantaggio del consumatore finale, che
Telecom  Italia  debba  prevedere in OR tale funzionalita' non appena
utilizzabile sulla propria rete.
La manutenzione degli apparati.
I commenti degli operatori.
  38. Con riferimento al listino di manutenzione (sez. 7.3.3 e 13.2.2
dell'allegato 1 dell'OR) una delle societa' ritiene necessario che ne
sia precisata l'opzionalita', intendendosi che le corrispondenti voci
(canone annuo, contributo ad intervento, gestione delle scorte) siano
previste,   e   pertanto   i  relativi  oneri  corrisposti,  solo  se
espressamente  richieste  dall'operatore. Tali prestazioni dovrebbero
inoltre  essere  integrate  da un servizio di accompagnamento qualora
l'operatore   ritenga   di  effettuare  la  manutenzione  in  maniera
autonoma.  Viene  pertanto  richiesto che sia modificata l'offerta di
riferimento  prevedendo l'opzionalita' del servizio di manutenzione e
l'introduzione di un servizio di accompagnamento.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  39.  Telecom Italia a pag. 26 della propria offerta di riferimento,
in  merito al listino di manutenzione, riporta: "«Per quanto riguarda
il  servizio  di  manutenzione  e' dovuto, per ciascuna sede di DSLAM
ATM,  un  canone  annuo (comprensivo dei primi tre interventi) pari a
554,67 euro. Per ogni ulteriore intervento e' dovuto un contributo ad
intervento  pari a 184,89 euro. Per il servizio opzionale di gestione
delle  scorte  e' dovuto un canone annuo di 547,00 euro, per ciascuna
sede di DSLAM ATM»."
  L'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta
di riferimento in modo che gli oneri di manutenzione, cosi come sopra
riportati,  vengano  corrisposti  solo  se  tale  servizio  sia stato
espressamente  richiesto dall'operatore e non da applicarsi senza che
l'OLO  ne  abbia  fatta  richiesta.  Inoltre,  in  analogia  a quanto
previsto  nel mercato 11 e per consentire all'operatore di effettuare
la  manutenzione  in  maniera autonoma, l'Autorita' ritiene opportuno
che Telecom Italia includa nell'offerta di riferimento un servizio di
accompagnamento.
La  introduzione  di  nuovi  nodi  di  concentrazione degli accessi e
interconnessione.
I commenti degli operatori.
  40.  Relativamente alle iniziative volte alla riduzione del digital
divide  previste  nell'offerta, tra cui l'introduzione dei cosiddetti
MINIDSLAM  nella  rete  d'accesso,  uno degli operatori segnala (sez.
8.1.4)  quanto  previsto  da  Telecom  Italia nel merito e di seguito
richiamato:  «Al  fine  di  rendere il servizio ADSL presente in modo
capillare  sul  territorio  nazionale,  raggiungendo  anche comuni di
piccole   dimensioni,   Telecom   Italia   ha  individuato  soluzioni
impiantistiche  in  grado  di  fornire il servizio ADSL anche in aree
servite  da centrali non raggiunte da fibra ottica. In particolare le
soluzioni  adottate si basano sull'impiego di apparati mini DSLAM che
presentano le seguenti principali caratteristiche:
     accessi disponibili limitati a circa 50/100 clienti;
     velocita'  di  picco  downstream  massima  possibile  pari a 640
Kbit/s.
  Per  gli  accessi  su  mini-DSLAM sono utilizzabili solo VC con MCR
pari a 5, 10 e 20 Kbit/s»."
  A  tale proposito viene rilevata la mancanza di sistemi informativi
volti  a  permettere  all'operatore  di  conoscere  la disponibilita'
residua  degli  accessi  disponibili, e forme di prenotazione di tali
risorse.
  41.  Con  riferimento  al  paragrafo 14.1.2 dell'allegato 1 dell'OR
relativo  alle  aree  servite  da DSLAM «zainetto» viene segnalato un
problema  di  trasparenza dovuto all'assenza di informazione circa il
numero  residuo di accessi disponibili per DSLAM oltre all'assenza di
un  meccanismo  di  preassegnazione  degli accessi, rendendo di fatto
molto  difficile la vendibilita' di tali accesi per gli OLO, come gia
segnalato anche per gli accessi forniti con modalita' MINIDISLAM.
  Viene  inoltre  segnalato  che  nel caso di DSLAM «Zainetto» non e'
disponibile il servizio di interconnessione al DSLAM, mentre una tale
possibilita'    potrebbe    consentire    di   utilizzare   eventuali
infrastrutture  di  rilegamento (fibra ottica, soluzioni wireless) in
disponibilita'   degli   operatori,   costituendo   un  significativo
precursore  delle  offerte wholesale associate all'introduzione delle
tecniche NGAN da parte di Telecom Italia.
  42.  Con riferimento ai servizi bitstream su rete Ethernet (sez. 12
dell'allegato  1 dell'OR) alcuni operatori fanno presente che Telecom
Italia  da  tempo  offre  servizi  retail di accesso a larga banda su
fibra  ottica  con interfaccia GbE e velocita' di 2\times N, 10 e 100
Mbit/s alla categoria «accesso in fibra ottica con interfaccia GbE"».
Tali accessi sono disponibili e venduti da Telecom Italia in oltre 25
citta'  italiane  e ad oggi esistono gia' migliaia di accessi attivi.
Tuttavia   gli   accessi   simmetrici  Ethernet/IP  sono  attualmente
completamente  omessi  dall'offerta.  Pertanto  viene  richiesto  che
l'offerta  venga  integrata  per  includere gli accessi simmetrici in
tecnologia Ethernet a 2\times N, 10 e 100 Mbit/s.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  43.  L'Autorita',  al  fine  di  garantire  parita'  di trattamento
interno-esterno  attraverso  una  maggiore trasparenza in merito alle
risorse  di  rete  disponibili,  ritiene  che  Telecom  Italia  debba
consentire  agli  OLO di conoscere in anticipo presso quali MINIDSLAM
sono  ancora  disponibili  accessi e prevedere sistemi informativi di
gestione delle richieste.
  44.  L'Autorita',  al  fine  di  garantire  agli  OLO  una maggiore
trasparenza   e   per   consentire   agli  stessi  una  piu'  agevole
commercializzazione   degli   accessi  attraverso  DSLAM  «zainetto»,
ritiene  ragionevole  che  Telecom  Italia fornisca l'informazione in
merito  alla  disponibilita'  o meno di accessi ancora acquisibili (e
quindi  quali  sono  quelli saturi) presso i suddetti DSLAM e preveda
opportuni  sistemi informativi di gestione delle richieste. In merito
alla  possibilita'  di  interconnessione  a  tali  DSLAM, l'Autorita'
ritiene che sia al momento prematuro fornire valutazioni e si riserva
di   analizzare   la   questione   nell'ambito   dell'unita'  per  il
monitoraggio dei servizi bitstream.
  45.  Nel  corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che i
DSLAM  Ethernet  non sono al momento equipaggiati per accessi di tipo
diverso  dall'ADSL2+.  Con  riferimento al servizio Ethernity citato,
tra  l'altro  oggetto di discussione anche in sede di Tavolo tecnico,
Telecom Italia conferma che consiste in una connettivita' Ethernet di
tipo  metropolitano, realizzata su strutture di rete specifiche e non
raggiungibili dalla rete che collega i DSLAM Ethernet. In particolare
si  tratta di reti isolate di piccole dimensioni, presenti solo in un
sottoinsieme  delle  centrali  gia'  aperte  ai  servizi  di  ULL/SA.
Inoltre,  poiche'  tali  reti non sono strutturate secondo il modello
concentratore-nodo  parent  previsto  dalla  delibera  n. 34/06/CONS,
l'interconnessione  sarebbe  possibile  solo  a  livello di Stadio di
Linea  (SL),  che,  in  base alla delibera n. 34/06/CONS, e' previsto
solo  per  le  aree  non  aperte  all'ULL/SA.  Come  noto la rete OPM
(Optical      Packet      Metro)     costituisce     l'infrastruttura
d'accesso/raccolta  che  TI  utilizza  per  l'offerta  di servizi MAN
(Metropolitan  Area  Network) e recentemente anche per l'offerta IPTV
(Home  TV).  Tale  rete,  completamente  basata  sulla tecnologia GbE
(Gigabit   Ethernet)   e/o   PON   (Passive   Optical  Networks),  e'
interconnessa  al Backbone ottico - OPB - ovvero la rete di trasporto
IP  su  cui  poggia  la  rete  nazionale  di  trasporto delle diverse
piattaforme  di servizio di TI (VoIP, IPTV, BBN, ecc.). Inoltre, tale
rete  e' costituita, nel caso GbE, da una serie di Switch di raccolta
detti  «Feeder»  ed  altri  di transito e di interconnessione con OPB
denominati  «Metro"».  Tale  rete  e'  utilizzata per la raccolta del
traffico  proveniente dai DSLAM Ethernet e da switch Ethernet in sede
cliente. L'art. 2, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS definisce il
mercato  dell'accesso  a  banda  larga all'ingrosso come la domanda e
l'offerta  di  connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su
tecnologia  satellitare. Tale mercato ha dimensione nazionale e su di
esso  Telecom  Italia  detiene un significativo potere di mercato. Ai
sensi dell'art. 4, comma 6, Telecom Italia fornisce servizi bitstream
mediante  l'impiego  delle  tecnologie  di  accesso a banda larga che
offre  alle  proprie  divisioni  commerciali,  a societa' collegate o
controllate  per  la  predisposizione  di  servizi  a livello retail.
Infine,  l'art.  3 della delibera n. 249/07/CONS prevede che «Telecom
Italia  fornisca  servizi di interconnessione bitstream presso i siti
ove  sono  o saranno installati gli apparati di multiplazione DSLAM o
ADM  (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi di
accesso  disaggregato  ed  ai  nodi  di  commutazione  della  rete di
trasporto  (parent  switch,  distant  switch, nodo remoto IP level) e
fornisce   i  relativi  servizi  accessori,  indipendentemente  dalla
tecnologia impiegata. L'Autorita' si riserva pertanto di approfondire
la  questione  al  fine di verificare, tra l'altro, se l'accesso alla
capacita'  trasmissiva  utilizzata da Telecom Italia per la fornitura
di  servizi  retail  simmetrici  a 2\times N Mb/s, 10Mb/s, 100Mb/s su
fibra  (quali  quello Ethernity sopra citato) sia possibile a livello
di  feeder  node  (o  nodo di equivalente funzionalita). A seguito di
tali  approfondimenti  (anche attraverso uno specifico procedimento),
l'Autorita'  potra'  quindi  valutare le eventuali relative modifiche
dell'offerta di riferimento bitstream.
Aspetti relativi al provisioning.
I commenti degli operatori.
  46.  Uno  degli  operatori ritiene che sia necessario migliorare il
meccanismo  di  upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE) (sez.8.3.3.1)
in  quanto  la  propria esperienza evidenzia che i nuovi clienti sono
costretti ad attendere tempi di provisioning estremamente piu' lunghi
rispetto  agli  equivalenti  servizi  flat.  In  particolare  per  un
operatore  con  elevato  numero di attivazioni per AdR (che andra' ad
incrementarsi  a  causa della riduzione delle stesse) l'intervallo di
tempo  tra  il  raggiungimento  della  soglia  dell'80%  e  quello di
saturazione  completa per garantire l'MCR dichiarato e' sensibilmente
inferiore (mediamente tre giorni) allo SLA previsto da Telecom Italia
per l'upgrade.
  Lo stesso operatore propone le seguenti possibili modiche all'OR da
intraprendere congiuntamente:
    a) introdurre  un  VP (entry-level) con taglio di banda minimo in
termini  di  MCR  pari  a  10Mbps  per AdR o altresi' in funzione del
numero di ordini che un operatore invia a Telecom Italia;
    b) introdurre  una  soglia variabile in relazione alla dimensione
del  VP.  Il  valore  di  soglia che fa scattare l'upgrade automatico
dovrebbe  oscillare  da  un  valore  minimo  del  50%  ad  un massimo
dell'80%;
    c) ridurre   il  numero  di  giorni  necessari  al  completamento
dell'upgrade.  Si  propone  dieci  giorni  solari nel 90% dei casi se
vengono  recepite  le  richieste  ai  precedenti punti, cinque giorni
solari nel 90% dei casi, in caso contrario.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  47.  L'Autorita',  considerando ragionevole la richiesta di rendere
piu'  flessibile  il meccanismo di upgrade minimizzando in tal modo i
disagi  per  l'utente  finale,  ritiene  che la soglia di upgrade non
debba  superare il 65% tra clienti attivi e in lavorazione. In merito
agli  SLA,  l'Autorita'  osserva  che  quelli attuali gia' prevedono,
conformemente all'art. 16, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, un
upgrade del VP entro otto giorni lavorativi per il 95% dei casi.
Aspetti relativi alle prestazioni di rete.
I commenti degli operatori.
  48.  In  merito ai parametri prestazionali dei servizi bitstream su
rete  ATM  (sez. 8.4),  alcuni operatori ritengono che Telecom Italia
non  abbia ottemperato a quanto previsto all'art. 11, comma 11. Nello
specifico  viene  evidenziato  che nella sezione 8.4.1 Telecom Italia
pone  per  la  modalita'  interleaved  e  fast  la latenza end to end
rispettivamente minore o uguale di 36 ms e 25 ms.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  49.  L'Autorita'  richiama  che  ai  sensi  dell'art. 11, comma 11,
lettera  c),  la latenza, differenziata per linee in modalita' fast e
interleaved,  deve  comunque  essere inferiore a 25 ms. Nel corso del
procedimento  TI  ha  chiarito  che  nella  precedente proposta di OR
bitstream  la  latenza  massima  era  indifferenziata e pari a 36 ms.
L'attuale  proposta  di  OR  bitstream  recepisce quanto definito nel
Tavolo  tecnico in cui e' stato convenuto di differenziare la latenza
tra  le modalita' interleaved e fast, portando quest'ultima al limite
massimo di 26 ms. Telecom Italia ha inoltre illustrato la difficolta'
tecnica  di  portare  il  limite  massimo  della latenza in modalita'
interleaved al di sotto dei 36 ms. L'Autorita' si riserva di valutare
suddetta  limitazione  tecnica nell'ambito dei lavori dell'unita' per
il monitoraggio sul bitstream.
Il Kit di consegna.
I commenti degli operatori.
  50.  Con  riferimento al kit di consegna per accessi ATM costituito
dalla  porta  ATM  ed  dal  collegamento  trasmissivo  sino  al  nodo
dell'operatore  (sez. 11.1 dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori
evidenziano  come Telecom Italia nella propria offerta di riferimento
asserisce  che  «poiche'  le  porte  a  622 Mbps  non  sono  di norma
impiegate  da  Telecom  Italia,  la  loro fornitura e' subordinata ad
analisi  di  fattibilita' che dovra' inoltre fornire anche i relativi
costi"».  A  tal  proposito  si ritiene che l'omissione del prezzo di
tale  porta  sia  in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n.
249/07/CONS all'art. 13, comma 1, il quale prevede che Telecom Italia
includa nell'offerta di servizi bitstream porte a 622 Mbit/s.
  51. Uno degli operatori evidenzia che l'offerta di Telecom Italia a
pag. 80  (Punti di interconnessione ATM) prevede che «la consegna del
traffico  ATM  e'  possibile  sui  nodi  riportati in allegato 1. Per
ventiquattro  mesi Telecom Italia manterra' commercialmente attiva la
struttura  delle  aree  di  raccolta  e dei punti di consegna facenti
parte  delle offerte commerciali ADSL wholesale e CVP"». Viceversa la
delibera  n.  249/07/CONS  prevede che Telecom Italia mantenga attivi
gli  attuali  punti  di  consegna  per  un  periodo  non  inferiore a
ventiquattro  mesi  e  comunque  almeno  fino  alla conclusione della
prossima  analisi  di  mercato  dei  servizi di accesso a barda larga
all'ingrosso.  Viene  pertanto richiesto che Telecom Italia riformuli
l'OR in ottemperanza alla delibera.
  Viene  segnalato  inoltre  che  in  nessuno  dei documenti allegati
all'offerta  di  riferimento  e'  contenuta l'anagrafica completa dei
punti  di  consegna  (PdC)  del  traffico  ATM.  L'unica  indicazione
reperibile  e' contenuta sul portale Wholesale di Telecom Italia, nel
quale  e'  pubblicato  un  elenco delle centrali Telecom Italia sulle
quali e' possibile la consegna del traffico ATM; tuttavia tale elenco
e'  incompleto in quanto non include alcuni PdC attualmente in uso da
parte  di  uno  degli  operatori.  Si  richiede  che  all'offerta  di
riferimento  sia  allegata  la lista dei PdC ATM, inclusiva di quelli
attualmente mancanti.
  52.   Con   riferimento  al  kit  di  consegna  Ethernet  (sez. 17,
dell'allegato  1 dell'OR), alcuni operatori lamentano l'assenza della
possibilita'   di  condivisione  del  kit  tra  piu'  operatori  come
richiesto   al   punto   D11.5  dell'allegato  A  della  delibera  n.
249/07/CONS  e  concesso  dall'Autorita'  al  successivo punto D11.7.
Inoltre,  con  riferimento  alla  figura  4 a pag. 99 dell'offerta di
riferimento  (riportante il KIT di consegna Ethernet costituito da un
insieme  di  tre  elementi), si richiede l'inserimento di un Kit come
singola  voce,  includente nel contributo una tantum di attivazione e
canone  mensile  gli  oneri di colocazione in centrale degli apparati
necessari.
  Inoltre,  in  merito  al collegamento trasmissivo tra l'apparato di
terminazione  e  la  sede  dell'operatore  (sez. 17.2 dell'allegato 1
dell'OR)  si  richiede  l'aggiunta della possibilita' di attestazione
diretta  di  una fibra ottica su GBIC della porta Ethernet fornita da
Telecom  Italia. Viene inoltre richiesta la disponibilita' di tutti i
modelli  di  GBIC  forniti  da  Cisco  per l'apparato 3750 (o tutti i
modelli  GBIC  disponibili per tutti gli altri possibili apparati che
costituiscono  l'interfaccia  dei nodi Parent con i livelli superiori
di rete).
  53.  Alcuni  operatori  richiedono  che,  in ottemperanza di quanto
previsto  dall'art.  15,  comma 4,  della  delibera  n.  249/07/CONS,
l'offerta  di riferimento preveda un apparato di terminazione di tipo
carrier  class  condivisibile  dagli  OLO  per la realizzazione delle
interconnessioni. Tale soluzione comporterebbe i seguenti vantaggi:
    - riduzione  degli  spazi occupati presso la centrale Telecom per
l'alloggiamento di numerosi Cisco 3750 (uno per operatore colocato) e
dei  costi  per  gli operatori, che potrebbero condividere le risorse
dello stesso apparato;
    - maggiore affidabilita' dell'interconnessione grazie all'impiego
di un apparato di terminazione carrier class;
    - superamento  della limitazione nel numero di mac-address pari a
12000  nel  3750.  Si  cita a titolo di esempio il CISCO C6500 (CISCO
ME6500) che ne supporta 96000.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  54. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito di essere
disponibile  a  fornire  porte  a  622 Mb/s;  tuttavia,  poiche'  non
utilizza  tali  porte  per la fornitura di capacita' trasmissiva alle
proprie divisioni commerciali, non e' in grado di definirne un prezzo
il  quale  dipende  generalmente  dal numero di schede acquistate e/o
dalle  condizioni scaturite a seguito di una specifica gara. Ne segue
che  il  prezzo indicato nell'OR verrebbe ad essere quello di listino
del  costruttore.  L'Autorita' ritiene comunque opportuno che Telecom
Italia  includa  nell'offerta  di riferimento di servizi bitstream il
prezzo (sebbene di listino del costruttore) delle porte a 622 Mbit/s.
  55.  L'Autorita', nel richiamare l'art. 14, comma 1, della delibera
n.  249/07/CONS  conferma,  conferma  che  Telecom Italia e' tenuta a
mantenere  attivi  gli  attuali  punti di consegna per un periodo non
inferiore  a ventiquattro mesi e comunque fino alla conclusione della
prossima  analisi  di  mercato  dei  servizi di accesso a banda larga
all'ingrosso.
  Si  ritiene  inoltre  che  Telecom Italia debba pubblicare la lista
completa   dei   PdC  ATM  in  allegato  all'offerta  di  riferimento
bitstream.
  56.  Nel  corso  del procedimento Telecom Italia ha ribadito che e'
indispensabile  avere  un  apparato  (il 3750 o un altro) in grado di
realizzare  le  funzioni di edge della rete, e che il costo di questo
apparato  dovra' necessariamente essere ribaltato sugli operatori. In
merito  alla richiesta degli operatori, Telecom Italia ha chiarito di
essere  disponibile a prevedere un prezzo del kit di interconnessione
che   sia   comprensivo   della   porta  sul  nodo,  dell'apparato  e
dell'eventuale  colocazione di quest'ultimo. Tuttavia considerato che
il  costo  di  colocazione non e' sempre applicabile (es. nel caso di
OLO  non  colocati) e che, come richiesto dalla delibera e dagli OLO,
su  richiesta  del singolo operatore l'apparato in questione potrebbe
anche  essere diverso dal 3750, una soluzione con un prezzo aggregato
risulta  meno  flessibile  rispetto  alla  possibilita'  di avere tre
prezzi  distinti (porta su nodo, apparato e colocazione), che possono
invece  essere combinati di volta in volta in funzione delle esigenze
dell'OLO.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che  Telecom Italia debba,
ferma  restando  l'attuale  possibilita' prevista in OR di richiedere
separatamente  porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione,
includere  un prezzo di colocazione virtuale relativo all'ospitalita'
del  3750,  in modo che l'operatore non sia costretto a richiedere un
intero  modulo  di  colocazione  per  ospitare  un  singolo apparato.
L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  Telecom Italia debba aggiungere a
listino  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  per l'attestazione
diretta  di  una  fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche
monomodali  (GBIC)  dell'apparato  di terminazione fornito da Telecom
Italia,  con  riferimento ai modelli disponibili per l'apparato 3750.
Qualora  l'operatore richieda un apparato di terminazione diverso dal
3750 la stessa previsione varra' per quest'ultimo.
  57. L'Autorita', richiamando quanto previsto dall'art. 15, comma 4,
della  delibera  n.  249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia
consenta  la  possibilita'  di effettuare l'interconnessione su di un
altro  apparato  di  terminazione  di  tipo carrier class predisposto
presso  la  centrale  di  Telecom  Italia, ritiene che Telecom Italia
debba  includere in offerta di riferimento le condizioni economiche e
tecniche  di  suddetta  possibilita'.  Inoltre,  in analogia a quanto
previsto  per il Kit di consegna ATM, l'Autorita' ritiene che Telecom
Italia  debba  prevedere, per l'interconnessione su rete Ethernet, la
possibilita' di richiedere un Kit di consegna condiviso.
Aspetti  relativi  ai Service Level Agreement per servizi bitstream e
relativi servizi accessori.
I commenti degli operatori.
  58.  In merito agli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici
e  asimmetrici  (sez.  2.1.2  dell'allegato relativo agli SLA) alcuni
operatori rilevano che Telecom Italia non ha inserito nella tabella 2
«Tempi  di  provisioning  SLA  Plus»,  una colonna relativa ai «Tempi
massimi  di  fornitura  per  il  100%  dei casi» e in piu' impone dei
vincoli   all'erogazione   della  prestazione,  enunciando  che:  «Il
servizio  di  SLA  Plus  provisioning  e'  subordinato  a verifica di
fattibilita' sulla capacita' di evasione in termini di numero massimo
di  ordinativi  richiesti per singola regione (fino ad un massimo del
5%   degli   ordinativi   mensili   per  operatore  se  uniformemente
distribuiti sul territorio nazionale)».
  Pertanto viene richiesto che:
    a) siano inseriti SLA Plus sulla totalita' dei casi;
    b) sia  eliminato  il  vincolo di verifica di fattibilita' oppure
sia  sostituito  da  una  ben  definita  procedura riportante tempi e
modalita' di evasione.
  59.  Una  delle  societa'  rileva  che  Telecom  Italia prevede nel
processo di Provisioning la facolta' di sospensione della lavorazione
per   causa  cliente  finale  (nei  casi  di  irreperibilita'  o  non
disponibilita'  del  cliente finale). Tuttavia Telecom Italia prevede
che,  ai  fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning,
il  tempo  di  sospensione  inizi  dal giorno lavorativo precedente a
quello  della  comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom
Italia  all'OLO.  La  societa'  in  questione ritiene tale previsione
iniqua e troppo favorevole per Telecom Italia, chiedendo pertanto che
il  tempo  di  sospensione, ai fini della verifica del rispetto dello
SLA  di  Provisioning, decorra dalla data di comunicazione inviata da
Telecom Italia all'OLO.
  Telecom  Italia  inoltre, con l'offerta bitstream, ha introdotto la
possibilita'  per  l'OLO  di  «interrompere»  l'eventuale sospensione
causa  cliente,  comunicando a Telecom Italia un recapito alternativo
del  cliente  finale. Tuttavia Telecom Italia rende tale opportunita'
di fatto non utilizzabile dall'OLO, in quanto prevede che la facolta'
di  interruzione  della  sospensione possa essere esercitata dall'OLO
solo  entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  alla  data di
comunicazione  della  sospensione  da  parte  di  Telecom  Italia. Ne
consegue  che  e'  praticamente  impossibile  per l'OLO, in un giorno
lavorativo, riuscire a contattare il cliente finale per farsi dare un
contatto  alternativo.  Viene  pertanto  richiesto che la facolta' di
«interruzione»  della sospensione possa essere esercitata dall'OLO in
qualsiasi momento durante il periodo di sospensione.
  Infine  Telecom  Italia  prevede  che, qualora la sospensione causa
cliente  dovesse  essere  reiterata  per  due  volte,  il processo di
lavorazione  viene  definitivamente annullato con imputazione all'OLO
di una penale per intervento a vuoto. La societa' evidenzia che nelle
precedenti  procedure di Provisioning x-DSL Telecom Italia permetteva
di  fissare  l'appuntamento  con  il cliente per almeno 5 o 6 volte e
ritiene  che,  limitando  a  2  il  numero di tentativi possibili per
l'appuntamento  del  cliente,  si  possa verificare un ingiustificato
aumento  dei  rifiuti  causa  cliente  con  conseguente degrado delle
performance  di  Provisioning  degli  OLO e associato onere economico
dovuto  all'addebito  degli  interventi  a  vuoto da parte di Telecom
Italia.
  60.   Con   riferimento   agli   SLA  per  l'assurance  (sez. 3.1.1
dell'allegato   SLA   dell'OR)   alcuni   operatori   osservano  che,
contrariamente   a   quanto  prevede  l'art.  17  della  delibera  n.
249/07/CONS,  Telecom  Italia  riporta  quanto  segue  in OR: «Per il
servizio   bitstream   con   accesso   asimmetrico,   Telecom  Italia
garantisce:
    entro  quattro  mesi  a  partire  dalla  data  di  disponibilita'
operativa  del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 32 ore
solari per il 100% dei guasti;
    entro  i  successivi quattro mesi, un tempo di riparazione guasti
pari  a  24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e
le  ore 16 (lunedi-venerdi' esclusi festivi infrasettimanali) e di 32
ore solari per tutti i rimanenti casi».
  61.  In  merito agli SLA base per la disponibilita' degli accessi e
dei  VC,  una  delle  societa'  ha  segnalato  che  a  pagina pag. 26
dell'allegato  relativo agli SLA dell'OR viene proposto quanto segue:
«Telecom  Italia garantisce un valore di disponibilita' annua pari al
98% per gli accessi di un operatore e pari al 98,8% su base annua per
i VC di un operatore"». L'operatore ritiene che la disponibilita' dei
VC (che e' un'infrastruttura logica configurata su di un accesso) non
possa essere superiore alla disponibilita' dell'accesso fisico che la
sostiene. Viene richiesto pertanto l'adeguamento della disponibilita'
degli accessi dal 98% almeno al 98,8%.
  62.  Con  riferimento  agli  SLA  per  l'assurance  della  banda di
trasporto  fino  al nodo parent (backhaul) - sez. 3.1.4 dell'allegato
relativo  agli  SLA  -  alcuni  operatori  richiamano  il  punto  256
dell'allegato A della delibera n. 249/07/CONS che prevede che Telecom
Italia  garantisca  un  tempo  di  riparazione dei guasti sui VP/VLAN
entro  4  ore  dalla  segnalazione.  Pertanto si richiede che Telecom
Italia  non  discrimini la risoluzione del guasto sulla base dell'ora
di  arrivo  della  segnalazione  da  parte  dell'OLO come indicato in
offerta  (4  ore solari se la segnalazione e' ricevuta tra le ore 8 e
le 12 dei giorni feriali e 12 ore solari nei restanti casi).
  63.  Uno degli operatori ha lamentato come ad oggi non siano ancora
note   le  specifiche  funzionali  dell'interfaccia  web,  su  pagina
dedicata  del  portale  wholesale  di  Telecom  Italia,  di  gestione
dell'assurance.  Tale  interfaccia  e'  necessaria in tempi rapidi al
fine  di  renderla  fruibile  automaticamente dai sistemi di gestione
dell'assurance interni agli operatori.
  64.  In  merito alle penali per l'assurance (sez. 3.2 dell'allegato
SLA)   alcuni   operatori   rilevano   che   Telecom   Italia  limita
l'applicazione  delle penali ai soli collegamenti attivi in un intero
anno   solare,   in   questo  modo  evitando  di  pagare  penali  sui
collegamenti cessati prima di un anno.
  Viene osservato che:
    la  durata  massima contrattuale dei servizi DSL e' trimestrale e
non annuale;
    il  limite  imposto  da  Telecom  Italia  viola  il  principio di
proporzionalita'   del  risarcimento,  poiche'  a  danno  subito  non
corrisponderebbe alcuna penale per i servizi cessati prima di un anno
solare.
  Si  richiede  pertanto  che  tutte  le frasi relative ai limiti sul
pagamento  delle  penali  siano rimosse dall'offerta di riferimento e
dai suoi allegati.
  65.  In merito alle penali per gli SLA Premium dell'assurance (sez.
3.2.3)  alcuni  operatori  rilevano  che  Telecom  Italia  propone un
importo  della  penale  degli  SLA  Premium  inferiore  della  penale
corrisposta  per  gli  SLA  base. Infatti, se al punto 3.2.1 relativo
agli  SLA  base  si  legge:  «per  ogni  ora  (solare o lavorativa in
funzione  dello SLA applicabile) di ritardo nel ripristino, la penale
e'  pari  al  canone  giornaliero del servizio di accesso.», al punto
3.2.3,  relativo  agli SLA Premium, si legge: «per ogni ora (solare o
lavorativa)  di  ritardato  ripristino su singola linea assistita, un
importo  pari  al  20%  del  canone  giornaliero  relativo alla linea
assistita.».  In questo caso ad uno SLA premium che comporta un costo
maggiore per una prestazione migliore, corrisponde una penale minore,
invece  che  una  penale  maggiore  o  uguale.  Pertanto, si richiede
all'Autorita'  che la penale relativa agli SLA Premium sia maggiore o
uguale  a quella applicata agli SLA base e che non vi siano limiti al
risarcimento delle penali.
  66.  In  merito  alle  attivita'  di prequalificazione della linea,
viene  richiesto che Telecom Italia specifichi gli SLA dell'attivita'
di  prequalificazione  in termini di giorni lavorativi entro cui tale
attivita' viene eseguita e relative penali.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  67. L'art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS prevedono
l'obbligo per Telecom Italia di predisporre SLA di provisioning degli
accessi  base  (con i requisiti riportati nella tabella 5) e SLA plus
di  provisioning  per accessi simmetrici e asimmetrici comprensivi di
penali   (in  tal  caso  l'Autorita'  non  definiva  una  tabella  di
prestazioni).  L'offerta  di riferimento, nell'allegato relativo agli
SLA, prevede quanto segue rispettivamente per gli SLA di provisioning
base e plus:

               ---->  Vedere immagine a pag. 85  <----

  Si  osserva,  dalle tabelle sopra riportate, che mentre lo SLA base
indica  i  tempi  massimi di fornitura per il 100% e 95% dei casi, lo
SLA plus prevede tempi massimi di fornitura per il 98% dei casi e 95%
dei  casi.  L'Autorita'  ritiene  quindi che, dovendo comunque lo SLA
Plus  essere  migliorativo  rispetto  a quello base, lo SLA Plus deve
comunque  garantire  almeno  gli  stessi tempi di fornitura dello SLA
base  per  il  100%  dei  casi. Lo SLA Plus dovra', oltre a prevedere
prestazioni  per  il 98% dei casi, garantire miglioramenti per il 95%
dei  casi  rispetto  allo  SLA  base. L'Autorita' ritiene inoltre che
Telecom   Italia  debba  chiarire  quanto  previsto  nell'offerta  di
riferimento  in  merito  alla  «...  verifica  di  fattibilita' sulla
capacita'  di  evasione  in  termini  di numero massimo di ordinativi
richiesti per singola regione ...»".
  68.  L'Autorita' ritiene, ai fini della verifica del rispetto dello
SLA di Provisioning, che il tempo di sospensione (ai fini del calcolo
degli  SLA)  debba iniziare dal giorno lavorativo precedente a quello
della  comunicazione  di inizio sospensione inviata da Telecom Italia
all'OLO, non dovendo essere considerato a fini dello SLA il tempo che
intercorre tra la fissazione dell'appuntamento e il momento in cui si
verifica  la  non  disponibilita'  del  cliente.  L'Autorita' ritiene
ragionevole che la facolta' di «interruzione» della sospensione possa
essere  esercitata  dall'OLO  sempre,  successivamente  alla  data di
comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia.
  Infine l'Autorita' ritiene che qualora la sospensione causa cliente
dovesse  essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione
debba essere definitivamente annullato con imputazione all'OLO di una
penale per intervento a vuoto.
  69.  L'Autorita', nel richiamare l'art. 17, comma 1, della delibera
n.  249/07/CONS,  conferma l'obbligo per Telecom Italia di garantire,
nell'ambito dello SLA base per l'assurance degli accessi asimmetrici,
un  tempo  di  ripristino  di  24  ore  solari  per il 95% dei guasti
segnalati fra le ore 8 e le ore 16 e di 32 ore solari per il restante
5%  dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8.
Pertanto  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare la
suddetta  sezione  3.1.1 della propria offerta di riferimento in modo
da  ottemperare,  entro  due  mesi  dalla  ripubblicazione dell'OR, a
quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS.
  70.  L'Autorita'  richiama  l'art.  18,  comma 1, della delibera n.
249/07/CONS  in cui e' previsto che Telecom Italia preveda nei propri
SLA  base  percentuali  di  disponibilita'  annue pari al 98% per gli
accessi  ed al 98,8% per i VC. Pertanto si ritiene quanto proposto da
Telecom  Italia  ottemperante alla delibera sopraindicata, sebbene la
tematica  sembra  richiedere un approfondimento in ambito dell'unita'
per il monitoraggio per i servizi bitstream.
  71.  L'Autorita'  richiama  l'art.  17,  comma 2, della delibera n.
249/07/CONS  in  cui  si  prevede  che  Telecom  Italia  permette  la
segnalazione dei guasti ai VP fino alle ore 20. Inoltre nel punto 256
dell'allegato   A   della  suddetta  delibera  l'Autorita'  parla  di
ripristino,  genericamente,  entro  4 ore. L'Autorita' ritiene che un
aiuto  alla  corretta  interpretazione  del  punto in questione possa
essere ottenuto richiamando quanto previsto per i tempi di ripristino
dei  circuiti di interconnessione, pari a 4,5 ore solari (dal lunedi'
al  venerdi',  dalle  8  alle  12)  e  12 ore solari in altro orario.
Considerato  che  tale  previsione  non  ha,  nella  fonia,  generato
criticita'  si ritiene che, in prima applicazione, quanto proposto da
Telecom Italia possa essere considerato ragionevole, oltre che essere
migliorativo rispetto alle 4,5 ore solari.
  72.   Nel  corso  del  procedimento  TI  ha  chiarito  che  per  la
segnalazione  dei  guasti  continueranno  ad  essere  disponibili gli
strumenti   di  segnalazione  via  web  gia'  utilizzati  per  l'ADSL
wholesale.  Tale  indicazione  e'  presente nell'allegato SLA dell'OR
bitstream, al capitolo 3.
  73.  Secondo quanto viene riportato nell'allegato relativo agli SLA
«Il  computo  delle  penali  viene  effettuato  su base anno solare».
L'Autorita',  considerato che l'art. 20 della delibera n. 249/07/CONS
prevede  che  Telecom  Italia non applichi alcun termine di decadenza
alla  possibilita'  di esercizio da parte degli operatori del diritto
di  richiesta  della corresponsione delle penali, ritiene che Telecom
Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento prevedendo
che il computo delle penali possa essere computato su base semestrale
nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.
  74.  L'Autorita'  ritiene  ragionevole, considerato che gli importi
per  gli  SLA  Premium  sono  da considerarsi aggiuntivi agli importi
previsti dalla «Offerta di riferimento bitstream», che Telecom Italia
riformuli  le  penali  di  assurance  per gli SLA premium in modo che
queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.
  75.  Come  descritto nell'offerta bitstream, esiste la possibilita'
per  gli  operatori di richiedere la prequalificazione della linea di
accesso  per  una  determinata  velocita',  svincolata dall'eventuale
ordine  di  attivazione. L'attivita' di prequalificazione della linea
di accesso e' a titolo oneroso (costo complessivo sia per la verifica
del  mix  che  per  la verifica della specifica velocita) ed e' utile
all'Operatore  che  desidera conoscere in anticipo se una determinata
linea  fisica  e'  in  grado  di  supportare  una specifica velocita'
(scelta  in un range proposto da Telecom Italia). L'Autorita' ritiene
ragionevole che, essendo l'attivita' in oggetto a titolo oneroso, che
Telecom  Italia  specifichi  il numero di giorni lavorativi entro cui
essa viene fornita e le relative penali.
Aspetti relativi alle procedure.
I commenti degli operatori.
  76.  Uno  degli operatori segnala come l'offerta di Telecom Italia,
nel  Manuale  delle procedure (pag. 13), riporti in merito all'errato
provisioning  quanto  segue:  «Il  provisioning  di  un accesso viene
considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es.
mai  andato  a  buon  fine  un  ping,  mai  navigato,  ecc) per cause
addebitabili  a  Telecom  Italia,  fino alla segnalazione del mancato
funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore
deve  avvenire,  per  il  servizio  bitstream simmetrico/asimmetrico,
rispettivamente  entro  il  giorno  lavorativo  successivo  alla  sua
consegna  (DNI),  con  apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)"».
Viene  sottolineato  come  il  giorno  lavorativo  successivo  sia un
termine   eccessivamente   sfidante   che  potrebbe  rivelarsi  anche
controproducente  per  il  Cliente finale, qualora, ad es. questo sia
impossibilitato  a  far  accedere  il  personale dell'Operatore nella
propria  sede,  nell'unico giorno reso disponibile da Telecom Italia.
L'Operatore  evidenzia  che  i propri processi interni prevedono, per
esempio,  che il collaudo di una linea business su cui viene attivato
il  servizio  CVP (bitstream simmetrico) debba essere fatto nell'arco
di 4-5 giorni dall'attivazione della linea da parte di Telecom Italia
rendendo  di  fatto  impossibile  rilevare un Errato Provisioning nei
tempi richiesti da Telecom Italia.
  Viene  pertanto  richiesto  che  Telecom  Italia  debba riformulare
l'Offerta  di Riferimento elevando il termine di un giorno lavorativo
per  la  segnalazione di errato provisioning a 4-5 giorni lavorativi,
prevedendo  anche  per l'operatore la possibilita' di sospendere tale
procedura in caso di indisponibilita' del cliente finale.
Le considerazioni dell'Autorita'.
  77.  In  merito  all'errato  provisioning  l'Autorita' ritiene che,
anche  al  fine  di  tener  conto delle normali esigenze degli utenti
finali   che  siano  impossibilitati  a  far  accedere  il  personale
dell'Operatore  nella propria sede, che in caso di provisioning di un
accesso   considerato  «errato/incompleto»  (qualora  non  abbia  mai
funzionato  per  cause addebitabili a Telecom Italia) la segnalazione
dell'Operatore    possa   avvenire,   per   il   servizio   bitstream
simmetrico/asimmetrico,  entro  quattro  giorni lavorativi successivi
alla sua consegna (DNI).
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

Approvazione  dell'Offerta  di  Riferimento bitstream 2007 di Telecom
                    Italia relativa al mercato 12

  1.   Sono   approvate   le  condizioni  tecniche  e  amministrative
dell'Offerta  di  Riferimento  presentata  in  data 13 giugno 2007 da
Telecom  Italia  S.p.A.  per  l'anno  2007,  relativamente ai servizi
bitstream, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.