IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo
2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente   alla   Comunita'   europea  dalla  prof.ssa  Boguslawa
Szymanska,   la   documentazione   prodotta  a  corredo  dell'istanza
medesima,  rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10
del  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992,  relativa  al  sotto
indicato  titolo  di  formazione, nonche', la conoscenza della lingua
italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115/1992) a quella cui l'interessata e' abilitata nel
Paese   che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  decreto
legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2,  decreto  legislativo  n.  115/1992), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale, datato 28 febbraio 2006 (prot. n.
2004),  che  subordina  al  superamento  di  misure  compensative  il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista la nota datata 20 agosto 2007, prot. n. 261472006/C.10 con la
quale   l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Toscana  ha  fatto
conoscere  l'esito  favorevole  della  suddette  misure  compensative
(tirocinio di adattamento);
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  formazione,  Dyplom  «tytut  magistra filologii
romanskiej specjalnosc nauczycielska» conseguito presso l'Uniwersytet
im.Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  -  Instytut  Filologii RomansKiej
(Polonia)  il  13 giugno  1980,  posseduto  dalla  cittadina italiana
Szymanska Boguslawa nata a Kalisz - Pomorski - Polonia il 10 febbraio
1958,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di
cui  al  decreto  direttoriale  citato  in  premessa,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
di francese, nelle classi di concorso:
    45/A lingua straniera;
    46/A lingue e civilta' straniere,
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 12 ottobre 2007

                                         Il direttore generale: Dutto